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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03044/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta in sede di convalida dell'arresto provvisorio nell'ambito di procedimento di estradizione richiesto dall'Albania per omicidio, occultamento di cadavere e associazione a delinquere. I motivi sono due: (1) violazione di legge e carenza di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 292 comma 2 lett. c) c.p.p., per omissione dell'esposizione e dell'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi concreti giustificativi della custodia, nonché per mancata considerazione delle condizioni di salute del ricorrente come ostative all'allontanamento; (2) violazione di legge e motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 292 comma 2 lett. c-bis) c.p.p., per non aver valutato gli elementi difensivi volti a dimostrare l'assenza del pericolo di fuga e per non aver indicato perché tale pericolo non potesse essere affrontato con misure meno afflittive. In memoria si aggiunge che le certificazioni mediche comprovano condizioni di salute incompatibili con la detenzione e costituiscono causa ostativa all'estradizione ai sensi dell'art. 705 comma 2 lett. c-bis).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata (decisione del 11/12/2025), disponendo il rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze. La Cassazione ha ritenuto carente la motivazione in ordine al pericolo di fuga, poiché la Corte territoriale ha fondato la misura essenzialmente sulla gravità dei reati senza indicare elementi concreti e specifici che dimostrino una reale propensione e possibilità di allontanamento clandestino, né ha motivato perché non fossero idonee misure meno afflittive; inoltre non è stata adeguatamente valutata la documentazione sanitaria prodotta dalla difesa e la rilevanza di eventuali cause ostative all'estradizione.

Norme richiamate

  • art. 716 cod. proc. pen.

    Disciplina la convalida dell'arresto provvisorio; qui rilevante perché la custodia era stata disposta in sede di convalida nell'ambito della procedura di estradizione.

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione per violazione di legge e carenza di motivazione; strumento utilizzato dal ricorrente per censurare la statuizione motivazionale della Corte d'appello.

  • art. 292 comma 2 lett. c) cod. proc. pen.

    Impone al giudice di esporre e valutare autonomamente le specifiche esigenze cautelari e gli indizi che giustificano la misura, con motivazione concreta e non meramente apparente.

  • art. 292 comma 2 lett. c-bis) cod. proc. pen.

    Richiede la valutazione degli elementi difensivi atti a dimostrare l'assenza del pericolo di fuga e l'indicazione delle ragioni per le quali quel pericolo non può essere fronteggiato con misure meno afflittive.

  • art. 715 comma 2 lett. c) cod. proc. pen.

    Sottende il dovere di specificità motivazionale nelle misure restrittive nell'ambito delle procedure cautelari/di convalida; la Corte richiama questo principio per valutare la sufficienza della motivazione sul pericolo di fuga.

  • art. 705 comma 2 lett. c-bis) cod. proc. pen.

    Prevede cause ostative all'estradizione; richiamata dalla difesa quale norma che potrebbe impedire la consegna per gravi condizioni di salute compatibilmente certificate.

Massime di principio

  • In materia di estradizione la misura cautelare personale (custodia cautelare) può essere disposta solo se il pericolo di fuga è motivatamente fondato su elementi concreti e specifici; la gravità astratta del reato non è di per sé sufficiente.
  • Il giudice è tenuto a valutare e motivare perché il pericolo di fuga non possa essere neutralizzato con misure meno afflittive; la mera affermazione della pericolosità non soddisfa il requisito di specificità richiesto dall'art. 292 c.2.
  • La difesa deve produrre tempestivamente elementi (es. documentazione medica, legami familiari, condizioni personali) che il giudice è obbligato a valutare; gravi condizioni di salute possono costituire causa ostativa all'estradizione o rendere sproporzionata la detenzione.
  • Se la motivazione del provvedimento restrittivo è generica o basata su automatismi, la decisione è vulnerabile in sede di cassazione e può essere annullata con rinvio per nuovo esame.
  • In situazioni simili è opportuno che il difensore evidenzi e documenti: a) elementi che riducano il rischio di fuga (radici sul territorio, impegni lavorativi/familiari, mancanza di mezzi per l'allontanamento), b) compatibilità sanitaria con la detenzione o con l'estradizione, c) proposte concrete di misure alternative (obbligo di firma, obbligo di dimora, cauzione, controllo elettronico).
  • La Corte di merito deve sempre fornire un giudizio motivato, con collegamenti logici tra fatti provati e conclusioni circa la necessità e l'idoneità della misura cautelare.

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