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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33873/2024 del 22/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società aveva impugnato davanti al giudice tributario l'estratto di ruolo, e tramite esso la cartella di pagamento relativa a Ires e Iva per l'anno 2008, deducendo di esserne venuta a conoscenza solo attraverso la consultazione dell'estratto e di non aver mai ricevuto ritualmente la notifica della cartella. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello, invece, la CTR aveva ritenuto provata la notifica della cartella in data 21 maggio 2012 e aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario per tardività. In cassazione la società ha articolato tre motivi: violazione degli artt. 2697 e 2719 c.c. e delle norme sulla notificazione della cartella, per avere il giudice d'appello ritenuto valida la notifica senza che l'Amministrazione avesse prodotto gli originali dopo il disconoscimento della copia; omesso esame di un fatto decisivo, per non aver considerato la censura sulla mancata produzione della cartella; violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, per avere escluso l'obbligo di produrre in giudizio la cartella di pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso introduttivo originario, perché la controversia era stata proposta come impugnazione dell'estratto di ruolo e, attraverso esso, della cartella non ritualmente notificata, senza che risultasse un concreto e attuale pregiudizio idoneo a fondare l'interesse ad agire. Richiamando la disciplina sopravvenuta dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come modificato nel 2021, e l'orientamento delle Sezioni Unite n. 26283/2022, la Corte ha affermato che l'estratto di ruolo è impugnabile solo in presenza delle specifiche condizioni di legge o di un effettivo pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo. Non emergendo in atti un pignoramento, un'intimazione di pagamento o altro pregiudizio tipico, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso. Le spese sono state compensate per il sopravvenire nel corso del giudizio della modifica normativa e del consolidamento giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dai motivi di ricorso sul riparto dell'onere della prova in tema di notificazione e produzione della cartella; la Corte però non ha deciso la controversia su tale profilo, avendo rilevato in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'originario ricorso

  • art. 2719 c.c.

    richiamato per il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della relata di notifica; la questione resta assorbita

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    norma richiamata nei motivi come disciplina della notificazione degli atti tributari

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato nei motivi sulla notificazione e sulla necessità di produzione della cartella di pagamento

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio..."

    l'estratto di ruolo non è impugnabile in via generale; l'impugnazione diretta è ammessa solo nei casi tipizzati o se il debitore dimostra uno specifico pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato per affermare la carenza di interesse ad agire e, quindi, l'inammissibilità dell'azione originaria

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato per la cassazione senza rinvio e la decisione sulla causa non proponibile ab origine

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    titolo dei primi e terzi motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    titolo del secondo motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016

    richiamato come una delle ipotesi di pregiudizio che legittimano l'impugnazione diretta del ruolo/cartella

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    richiamato come ulteriore ipotesi di pregiudizio rilevante per l'impugnazione diretta

  • art. 3-bis d.l. n. 146/2001

    norma di modifica legislativa che ha introdotto il comma 4-bis nell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973

  • l. n. 215/2021

    legge di conversione che ha confermato la modifica normativa sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non è, di regola, autonomamente impugnabile: l'azione è ammissibile solo quando la legge lo consenta espressamente o quando il contribuente dimostri un concreto pregiudizio attuale derivante dall'iscrizione a ruolo.
  • Nel processo tributario l'impugnazione del ruolo o della cartella presuppone un interesse ad agire effettivo e attuale; in mancanza di un pregiudizio concreto l'azione è inammissibile ab origine.
  • La sopravvenuta disciplina dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 restringe fortemente le impugnazioni basate sulla mera conoscenza della pretesa tramite estratto di ruolo.
  • Quando il giudizio è originariamente inammissibile per difetto di interesse ad agire, la Corte può cassare senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarare l'inammissibilità dell'azione proposta.
  • Le questioni sulla ritualità della notifica e sulla produzione della cartella restano assorbite se il ricorso introduttivo è inammissibile per carenza originaria di interesse.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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