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Ordinanza

Ordinanza n. 1991/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto emesso dal Questore della Provincia di Napoli in data 19.03.2026, notificato al ricorrente in data 22.04.2026, N. 160, con il quale è stata respinta l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal sig. -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202604318

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, con previsione di espulsione mediante accompagnamento coattivo alla frontiera

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Napoli che aveva respinto la sua istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In particolare, ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione in relazione alle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto del 27 gennaio 2026. Con memoria del 5 febbraio 2026 e successiva integrazione del 9 febbraio 2026, aveva prodotto documentazione relativa a un precedente rapporto di lavoro con CIVATO S.r.l., al contratto di soggiorno sottoscritto presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione il 13 settembre 2024 e a un nuovo rapporto di lavoro con R.A. Italia, comprovato dalla comunicazione UNILAV del 6 febbraio 2026 e da una busta paga, con decorrenza dal 9 febbraio 2026. Il provvedimento aveva qualificato tali memorie come "inconferenti" senza indicare puntualmente le ragioni della loro irrilevanza. Il ricorrente ha inoltre rappresentato il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'immediata espulsione prevista dal decreto.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare sulla base di una valutazione sommaria. Ha ravvisato il fumus boni iuris nel possibile difetto di istruttoria e motivazione, rilevando che l'amministrazione, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, avrebbe dovuto motivare il mancato accoglimento delle osservazioni procedimentali. La documentazione prodotta non era manifestamente irrilevante e il diniego si era limitato a definirla "inconferente", senza spiegare specificamente perché. Il nuovo rapporto di lavoro, portato a conoscenza dell'amministrazione prima dell'adozione del decreto, costituiva un elemento sopravvenuto che doveva essere valutato ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998. Anche la disciplina sulla perdita del posto di lavoro, di cui all'art. 22, comma 11, del medesimo decreto legislativo, imponeva una valutazione non meramente formalistica della vicenda lavorativa. Il periculum in mora è stato ravvisato nel rischio di immediata espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera. Di conseguenza, il TAR ha sospeso l'efficacia del diniego e ordinato all'amministrazione di rideterminarsi sull'istanza, esaminando specificamente la documentazione relativa al rapporto con CIVATO S.r.l., al contratto di soggiorno e al nuovo rapporto con R.A. Italia. Ha fissato l'udienza pubblica di merito al 26 maggio 2027 e ha compensato integralmente le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti e le misure della tutela cautelare; il TAR ha ravvisato il periculum in mora nel grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'immediata espulsione e ha disposto la sospensione dell'efficacia dell'atto.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Quando l'interessato presenta osservazioni dopo il preavviso di rigetto, l'amministrazione deve dar conto nella motivazione del provvedimento finale delle ragioni dell'eventuale mancato accoglimento.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione puntuale e concreta; la mera qualificazione delle osservazioni come "inconferenti", senza esplicitare le ragioni della loro irrilevanza, può integrare una violazione dell'obbligo di motivazione.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio

    Il diniego del permesso di soggiorno deve tenere conto degli eventuali nuovi elementi sopravvenuti favorevoli, tra cui un rapporto di lavoro documentato prima dell'adozione del provvedimento.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    La perdita del posto di lavoro del lavoratore straniero legalmente soggiornante non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno; tale regola depone per una valutazione sostanziale e non meramente formalistica della situazione lavorativa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede di esame della domanda di permesso di soggiorno, l'amministrazione deve valutare gli elementi nuovi e favorevoli sopravvenuti e documentalmente acquisiti prima dell'adozione del diniego, non potendo arrestarsi a una valutazione meramente formale della situazione esistente in precedenza.
  • Quando il richiedente presenta osservazioni e documenti dopo il preavviso di rigetto, il provvedimento finale deve indicare in modo puntuale le ragioni per cui tali elementi non sono accolti o sono ritenuti irrilevanti; la loro generica qualificazione come "inconferenti" non è sufficiente.
  • La perdita del posto di lavoro del lavoratore straniero legalmente soggiornante non giustifica automaticamente la revoca o il diniego del titolo, dovendo l'amministrazione considerare la complessiva evoluzione della vicenda lavorativa e gli eventuali elementi sopravvenuti favorevoli.
  • Il rischio di immediata espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera integra, in presenza di un apprezzabile fumus boni iuris, un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a fondare la sospensione cautelare del diniego del permesso di soggiorno.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleTutela cautelare

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