Cassazione Penale, Ordinanza n. 04381/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'ordinanza impugnata, resa dalla Corte di appello in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concesso al ricorrente con sentenza irrevocabile, ritenendo integrata la causa di revoca prevista dall'art. 168, primo comma, n. 2, c.p. sulla base di una successiva condanna irrevocabile intervenuta prima della scadenza del termine di sospensione. La revoca è stata motivata anche valorizzando che i fatti oggetto della seconda condanna erano stati commessi in epoca anteriore al passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio e che, cumulando la pena sospesa con quella successiva, si superavano i limiti di cui all'art. 163 c.p. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 168, primo comma, n. 2, c.p., oltre a illogicità della motivazione, sostenendo che la nozione di 'delitto anteriormente commesso' andrebbe riferita alla cronologia dei fatti di reato e non alla data di irrevocabilità della sentenza che concede il beneficio; secondo la difesa, poiché il primo reato (quello con pena sospesa) era anteriore al secondo, non sarebbe stata legittima la revoca, e il caso non rientrerebbe neppure nell'art. 168, primo comma, n. 1, c.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, comunque, inammissibile. Ha ribadito che, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena per il sopravvenire di una condanna relativa a un reato precedentemente commesso, la nozione di 'anteriorità del reato' va riferita alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio, e non alla data di commissione del fatto-reato. Poiché il giudice dell'esecuzione si è attenuto a tale principio consolidato, la revoca del beneficio è stata ritenuta corretta. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 168, primo comma, n. 2, c.p.
La revoca della sospensione condizionale della pena può essere disposta quando, dopo la concessione del beneficio, intervenga una condanna definitiva per un delitto anteriormente commesso; l'anteriorità è rapportata alla irrevocabilità della sentenza che concede il beneficio.
art. 163 c.p.
Richiamato per i termini di durata della sospensione condizionale e per il limite complessivo della pena rilevante ai fini del mantenimento del beneficio.
art. 616 c.p.p.
È applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non ascrivibile a colpa esclusa.
Massime di principio
- Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena per sopravvenuta condanna, l'anteriorità del delitto successivamente giudicato si valuta in relazione alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, non con riferimento alla sola data di commissione del reato.
- Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio quando la nuova condanna definitiva riguardi un fatto commesso prima del passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione, purché la revoca avvenga entro il periodo di efficacia del beneficio.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura una decisione conforme a un principio di diritto consolidato senza offrire argomenti idonei a superarlo.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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