Cassazione Penale, Sentenza n. 48937/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, in forma specifica, dell'imbarcazione Aicon 72 (targa MZ895/D) contestata ai fini dell'art. 11 d.lgs. n. 74/2000. Il ricorso deduceva (1) errore nella qualificazione come atto fraudolento/simulato delle vendite successive e mancanza dell'elemento soggettivo del dolo; (2) vizio motivazionale e valutazione errata dei pagamenti contestati (sette bonifici/assegni) e della sproporzione tra valore indicato e valore reale dell'imbarcazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Il ricorso proposto da Esposito in proprio è stato dichiarato privo di interesse perché il bene è di proprietà della Capasecca s.r.l.; anche il ricorso proposto nella veste di legale rappresentante è stato ritenuto inammissibile perché la Corte ha ritenuto assenti violazioni di legge o motivazione del tutto apparente. La Corte ha confermato che, alla luce degli elementi fattuali (vendite simulate, mancanza di prova dell'effettivo pagamento, trasferimenti a persone/soggetti vicini e incongruenze documentali), sussisteva il fumus per il reato di sottrazione di beni al fisco e dunque la misura cautelare era legittima. Sono state inoltre disposte le spese e una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a carico del ricorrente in favore della Cassa delle Ammende
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. n. 74/2000
Disciplina la fattispecie di atti simulati o fraudolenti finalizzati a sottrarre beni alle pretese erariali; la norma è interpretata come reato di pericolo che richiede atti idonei a rendere inefficace l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria, valutati ex ante in relazione alla consistenza patrimoniale
art. 506, comma 1, lett. b) c.p.p.
Regola i motivi di impugnazione in sede di riesame; richiamata dalla difesa ma la Corte ha ritenuto che la censura non evidenziasse una violazione di legge
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma recante le cause di cassazione; il vizio invocato riguardava la motivazione e la valutazione probatoria, ma per la cassazione in materia di sequestro la Corte ammette solo violazioni di legge o motivazioni radicalmente inadeguate
artt. 275 e 321 c.p.p.
Richiamati in relazione ai mezzi di impugnazione e alle deduzioni difensive sulla motivazione; la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di merito in sede di legittimità
art. 616 c.p.p.
Prevede l'effetto economico a carico del ricorrente in caso di inammissibilità o rigetto; applicata per la condanna al pagamento di spese e alla sanzione pecuniaria
Massime di principio
- Se il ricorrente non è proprietario del bene sottoposto a sequestro, per proporre ricorso deve dimostrare un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene; altrimenti il ricorso è inammissibile per carenza di interesse
- In Cassazione avverso ordinanze su sequestro preventivo il sindacato è limitato: si procede solo per violazione di legge o per vizi motivazionali così gravi da rendere la motivazione del tutto apparente; i profili di merito e la valutazione delle prove sono in genere non sindacabili
- Nelle ipotesi di presunta vendita simulata a fronte di debiti tributari rilevano fortemente la prova dell'effettivo pagamento del prezzo e la tracciabilità delle modalità di pagamento (causali chiare, corrispondenza temporale e documentale); l'assenza di prova del pagamento e la vicinanza tra le parti (es. parentela, controllo societario) sono indici rilevanti di simulazione
- La valutazione del fumus per reati fiscali ex art. 11 d.lgs. 74/2000 richiede un giudizio ex ante sulla capacità del patrimonio del debitore di soddisfare le pretese erariali: atti idonei a ridurre tale capacità possono giustificare misure cautelari anche in assenza di esecuzione in corso
- Per contrastare un sequestro fondato su sospetta simulazione, la difesa deve fornire documentazione chiara e specifica (es. prove bancarie con causali inequivocabili, attestazioni di pagamento, contratti integrativi) e dimostrare la genuinità economica dell'operazione
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