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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5831/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva rideterminato la pena per reati edilizi contestandone: 1) il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ai sensi dell'art. 54 c.p., sostenendo che l'abuso edilizio (25 mq) sarebbe stato compiuto per evitare pericoli derivanti da infiltrazioni d'acqua e per l'impossibilità economica di rivolgersi a un professionista; 2) il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., deducendo che le modeste dimensioni e la limitata entità del danno giustificherebbero l'esimente; 3) la misura della pena ritenuta non adeguatamente motivata e non commisurata ai minimi edittali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello: a) lo stato di necessità non è stato provato (mancanza di elementi sull'esistenza di infiltrazioni, assenza di prova del pericolo attuale e imminente e della inevitabilità dell'intervento, e mancanza di iniziative alternative o richieste di autorizzazione); la condizione economica del ricorrente è stata ritenuta non credibile alla luce del fatto che aveva realizzato un appartamento completo; b) la particolare tenuità non è applicabile per l'estensione (25 mq), la pluralità delle violazioni (anche sismiche e paesaggistiche) e l'assenza degli elementi positivi richiesti dall'onere probatorio del ricorrente; c) la determinazione della pena è stata ritenuta congrua: riconosciute le attenuanti generiche con ampia riduzione, pena base prossima al minimo, aumento per continuazione con altre contravvenzioni, omissione del raddoppio della pena pecuniaria previsto dal d.l. 269/2003. Per effetto della declaratoria di inammissibilità è stata condannata la parte al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 54 cod. pen.

    La scriminante richiede pericolo grave, attuale e imminente, non altrimenti evitabile; l'onere di allegazione e prova degli elementi ricade sul soggetto che la invoca; timori o rischi futuri non sono sufficienti.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede che il fatto presenti modesta offensività e danno e che l'imputato dimostri specifici elementi positivi a sostegno; pluralità di reati, violazioni rilevanti (es. sismiche, paesaggistiche) o danno non lieve escludono l'applicabilità.

  • art. 133 cod. pen., comma 2

    I criteri relativi alla pericolosità sociale (art. 133, comma 2) non sono criteri pertinenti per l'applicazione dell'art. 131-bis, purché distinti dai parametri indicati dal comma precedente.

  • art. 44, comma 1, lett. c) DPR 6 giugno 2001 n. 380; artt. 93, 94, 95 DPR 380/2001

    Norme che qualificano le violazioni edilizie contestate e sono state utilizzate per la determinazione della responsabilità penale e della pena base.

  • art. 181 d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

    Rilevata la violazione di vincoli paesaggistici; la presenza di profili paesaggistici/non sanabili contribuisce a escludere la tenuità dell'offesa.

  • d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. L. 24 novembre 2003 n. 326

    Prevede il raddoppio di alcune pene pecuniarie; nella fattispecie il raddoppio non è stato applicato, fatto rilevante in sede di valutazione complessiva della sanzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso si applicano le conseguenze economiche previste, con attribuzione delle spese e fissazione di una somma a favore della Cassa delle ammende (qui euro 3.000,00).

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000 n. 186

    Richiamata per escludere che la parte abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; comunque rileva la conseguenza economica prevista dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Lo stato di necessità (art. 54 c.p.) richiede prova di un pericolo attuale, imminente e non altrimenti evitabile: l'onere probatorio è del ricorrente e non è soddisfatto da mere affermazioni o da rischi futuri.
  • La difficile situazione economica del reo non è di per sé sufficiente a giustificare interventi edilizi in assenza di autorizzazioni; circostanze concrete contrarie (es. precedenti lavori realizzati) possono rendere non credibile l'eccezione di necessità.
  • L'istituto della particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede elementi positivi e specifici che dimostrino la modesta offensività del fatto; la pluralità di violazioni o la presenza di profili non sanabili escludono l'applicabilità.
  • La semplice limitatezza dimensionale dell'opera (es. 25 mq) non determina automaticamente né lo stato di necessità né la particolare tenuità: occorre valutare complessivamente entità del danno, numero e tipologia di reati e rilevanza di profili sismici/paesaggistici.
  • L'onere della prova in sede di esimenti spetta al soggetto che le invoca: il giudice di merito non è tenuto a provare l'assenza di circostanze favorevoli, bensì a valutare le prove portate dalla difesa.
  • In sede di determinazione della pena, l'ammissione di attenuanti e la loro misura, la quantificazione della pena base e gli aumenti per continuazione sono esercizio di valutazione del giudice di merito; la Cassazione verifica la logicità e la congruità della motivazione, ma non sostituisce il giudizio di merito se fondato.

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