Sentenza del 21/02/2018 n. 773 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento di euro 4.328,31 relativa a maggiori imposte per l'anno 2002, deducendo la prescrizione della pretesa tributaria. In primo grado, tuttavia, il ricorso era stato dichiarato inammissibile perché notificato tramite un operatore postale privato, indicato nel testo come "P.E." o "P.P.", anziché tramite Poste Italiane. In appello la contribuente ha sostenuto la regolarità delle notifiche e ha riproposto le proprie contestazioni.
La decisione
L'appello è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto giuridicamente inesistenti le notifiche del ricorso introduttivo effettuate tramite un servizio postale privato, poiché, prima del 10 settembre 2017, le notifiche relative a procedimenti amministrativi e giudiziari erano riservate al fornitore del servizio postale universale, cioè Poste Italiane. Tale vizio non era sanabile neppure dalla costituzione in giudizio delle controparti. Le ulteriori censure, compresa quella sulla prescrizione, sono rimaste assorbite. La contribuente è stata condannata a pagare euro 1.000,00 per spese processuali, oltre accessori, nonché il doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4, comma 5
Riserva al fornitore del servizio universale degli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie.
Prima della riforma del 2017, le notifiche postali giudiziarie e amministrative non potevano essere validamente affidate a operatori privati; la violazione comportava l'inesistenza della notifica.
d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 1
Ricollega la funzione probatoria alla nozione di "invii raccomandati".
La funzione probatoria propria della raccomandata nelle procedure giudiziarie era riconosciuta, nel periodo considerato, solo agli invii effettuati dal fornitore del servizio universale.
legge n. 124 del 2017, art. 1
Abrogazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999.
La liberalizzazione dei servizi postali ha consentito l'utilizzo di agenzie private per la notifica a mezzo posta del ricorso tributario a decorrere dal 10 settembre 2017. La disposizione non è stata ritenuta retroattiva e richiede il rilascio delle necessarie licenze.
d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Prevede il pagamento di un importo pari al doppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Poiché l'appello è stato rigettato, sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per imporre all'appellante il pagamento del contributo unificato aggiuntivo.
Cass. civ., ord. 31 gennaio 2013, n. 2262
Ha affermato che la raccomandata relativa a procedure amministrative o giudiziarie affidata a un servizio postale privato, quando vigeva la riserva a favore di Poste Italiane, non produce gli effetti probatori della notificazione.
Cass. civ., ord. 11 ottobre 2017, n. 23887
Ha chiarito che la liberalizzazione introdotta dalla legge n. 124 del 2017 opera dal 10 settembre 2017 e non sana retroattivamente le notifiche precedenti effettuate tramite operatori privati; tali notifiche sono inesistenti e non sanabili per costituzione della controparte.
Massime di principio
- Per le notifiche di ricorsi tributari effettuate prima del 10 settembre 2017, occorreva utilizzare il servizio postale universale, in concreto Poste Italiane, salvo altre modalità legalmente ammesse.
- Una notifica eseguita tramite operatore postale privato nel periodo precedente alla liberalizzazione poteva essere considerata inesistente, non semplicemente nulla.
- L'inesistenza della notifica non veniva sanata dalla costituzione in giudizio dell'amministrazione o dell'ente di riscossione.
- Quando il giudice dichiara inammissibile il ricorso per un vizio processuale decisivo, le questioni di merito, come prescrizione o illegittimità della pretesa tributaria, possono non essere esaminate.
- Dopo il 10 settembre 2017 l'utilizzo di un operatore privato è possibile solo nel rispetto della disciplina applicabile e delle licenze previste; la data della notifica è quindi determinante.
- Il rigetto dell'impugnazione può comportare sia la condanna alle spese sia il pagamento del doppio del contributo unificato.
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