Sentenza n. 131/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento della determinazione del responsabile del Settore III – Urbanistica – SUE – SUAP del Comune di Sellia Marina del 15 ottobre 2025, n. 108, comunicata con nota del 16 ottobre 2025, prot. n. 18036, anch’essa da intendersi impugnata, avente ad oggetto “Bando per il rilascio di concessione di aree demaniali marittime per finalità turistico – ricreative - Approvazione Graduatoria Definitiva”, di approvazione dei verbali di gara e contestuale aggiudicazione del Lotto D alla Ditta Marco Celia, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e in particolare: a) del verbale di gara del 15 settembre 2025, nella parte in cui la Commissione giudicatrice, in autotutela, ha proceduto alla “riesamina” e alla nuova valutazione delle offerte tecniche del Lotto D, modificando i punteggi e la graduatoria finale ; b) della nota del 1° agosto 2025, prot. n. 13325, con cui il Presidente della Commissione giudicatrice ha comunicato la necessità di procedere alla riesamina delle offerte tecniche per il Lotto D; c) per quanto di ragione, del verbale di gara del 12 giugno 2025 nella parte in cui non ha consolidato la proposta di aggiudicazione provvisoria in favore dell’odierna società ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto D di una concessione di aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, unitamente alla rinnovata valutazione delle offerte tecniche e agli atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente aveva partecipato alla procedura a evidenza pubblica indetta dal Comune per la concessione di aree demaniali marittime e, nella graduatoria formatasi dopo l'apertura e la valutazione delle offerte economiche, era risultata prima classificata. Successivamente, in accoglimento di istanze presentate da altri concorrenti, la Commissione aveva riesaminato in autotutela le offerte tecniche, modificando i punteggi e la graduatoria; all'esito, la ricorrente era risultata seconda con 72 punti, mentre il controinteressato aveva ottenuto 73,07 punti ed era stato aggiudicatario. Il primo motivo deduceva la violazione dei principi di segretezza delle offerte, par condicio, imparzialità e trasparenza, poiché la rivalutazione delle offerte tecniche era avvenuta dopo che erano state aperte e valutate anche le offerte economiche. La ricorrente contestava inoltre la qualificazione dell'intervento come mera correzione di un errore materiale: la Commissione aveva omesso di attribuire il punteggio relativo al computo metrico e aveva accorpato due ulteriori voci, sicché si sarebbe trattato di un vizio della valutazione e non di un semplice errore materiale. Deduceva altresì l'illegittima avocazione, da parte della Commissione, del compito di decidere sui ricorsi amministrativi dei concorrenti, nonché, in via subordinata, l'arbitrarietà delle nuove valutazioni. Il controinteressato sosteneva che l'offerta della ricorrente avrebbe dovuto essere comunque esclusa per contrasto con il piano spiaggia, in relazione alle pareti divisorie previste e alla mancata previsione di porte e finestre.
La decisione
Il ricorso è stato accolto con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Il TAR ha ritenuto fondato e assorbente il motivo relativo alla violazione della segretezza delle offerte. Nelle procedure caratterizzate dalla separazione tra valutazione tecnica ed economica, le offerte economiche devono rimanere segrete fino alla conclusione della valutazione tecnica, poiché la loro conoscenza può compromettere l'imparzialità, la genuinità e la correttezza delle successive operazioni valutative. Tale principio impedisce di ripetere la valutazione tecnica dopo che le offerte economiche siano state conosciute e valutate, anche se la ripetizione avviene in autotutela o davanti a una nuova Commissione: è sufficiente il rischio di pregiudizio, senza necessità di dimostrare una concreta alterazione delle valutazioni. La regola è stata ritenuta applicabile anche alle procedure per la concessione di beni pubblici, quando soggette all'evidenza pubblica e articolate in una distinta fase tecnica e in una economica. Il TAR ha annullato l'aggiudicazione e gli atti prodromici. In sede conformativa ha stabilito che il Comune deve ripetere la gara per il lotto D: non può essere mantenuta la prima graduatoria, poiché non erano stati attribuiti i punteggi per tutti i criteri di gara, né può procedersi alla rivalutazione delle offerte, essendo ormai compromessa la segretezza delle offerte economiche. Sono state quindi ritenute irrilevanti le contestazioni del controinteressato sull'esclusione dell'offerta della ricorrente e non era necessario concedere un termine per la proposizione di un ricorso incidentale. Il Comune e il controinteressato sono stati condannati in solido alle spese di lite, liquidate in complessivi 2.000 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del ricorso con sentenza semplificata, previa audizione delle parti e ricorrendone i presupposti.
art. 120 c.p.a.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara o di concessione soggette all'evidenza pubblica, quando la valutazione dell'offerta tecnica e quella dell'offerta economica sono nettamente separate, l'offerta economica deve restare segreta fino alla conclusione della valutazione tecnica.
- La rivalutazione dell'offerta tecnica non è legittima dopo l'apertura e la valutazione delle offerte economiche, anche se disposta in autotutela o affidata a una nuova commissione, perché la conoscenza dell'offerta economica compromette almeno potenzialmente l'imparzialità e la genuinità delle operazioni valutative.
- La tutela della segretezza dell'offerta economica opera non soltanto in presenza di una dimostrata alterazione concreta della valutazione, ma anche quando sussista il semplice rischio di pregiudizio derivante dalla possibilità di conoscere anticipatamente il contenuto economico delle offerte.
- I principi di segretezza delle offerte, imparzialità e par condicio si applicano anche alle procedure per la concessione di beni pubblici quando l'amministrazione utilizza una procedura a evidenza pubblica articolata in una distinta fase di valutazione tecnica e in una fase di valutazione economica.
- Quando la prima graduatoria è viziata dall'omessa attribuzione di punteggi previsti dalla lex specialis e la successiva rivalutazione è preclusa dalla perdita della segretezza delle offerte economiche, l'effetto conformativo dell'annullamento consiste nella riedizione integrale della gara, non nella conferma della prima graduatoria né nella mera rivalutazione delle offerte già conosciute.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 167/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 168/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 169/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 170/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 101/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 102/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →