Cassazione Civile, Sentenza n. 02656/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Contenzioso relativo ad avvisi di accertamento ICI per l'anno 2010 su aree edificabili (catasto foglio 44, particelle nn. 823 e 825). Questioni principali: legittimità della rideterminazione della base imponibile operata dal Comune applicando (anche retroattivamente) una delibera comunale (G.M. n. 290/2014) con abbattimento del 20% dei valori delle aree; dedotta violazione del principio di irretroattività e della normativa ICI (d.lgs. n. 504/1992, art. 5); contestazioni sul presunto stato di abbandono e sulla mancata presenza di piano urbanistico esecutivo che ridurrebbe la potenzialità edificatoria; valore già definito con atto di adesione con l'Agenzia delle Entrate e richiesta di disapplicazione delle sanzioni; censure anche di vizio motivazionale della sentenza di appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio con riferimento alle posizioni processuali di Volpe Carlo, Volpe Grazia, Volpe Alessandro, Volpe Silvana e Scardicchio Laura in quanto hanno aderito alla definizione agevolata e versato le somme dovute. Quanto alle rimanenti posizioni processuali (ricorso principale del Comune di Bari contro Volpe Enrico, Volpe Bruno e Volpe Margherita e il ricorso incidentale dei medesimi Volpe Bruno e Margherita), la Corte ha rigettato il ricorso principale e ha rigettato anche il ricorso incidentale. La Corte ha ritenuto che le doglianze del Comune si risolvevano in censure del merito estimativo (valutazione del valore delle aree, stato di abbandono, incidenza della pianificazione urbanistica) non sindacabili in Cassazione come vizio di diritto; ha altresì confermato che le delibere comunali di determinazione estimativa (ai sensi dell'art. 59 d.lgs. n. 446/1997) costituiscono presunzioni/prove tecniche utilizzabili anche con riferimento ad annualità anteriori e che la loro applicazione retroattiva è legittima nella misura in cui rientri nella valutazione estimativa. Sul piano processuale è stata ammessa la tempestività del controricorso alla luce della disciplina della definizione agevolata e della sospensione dei termini; le spese del giudizio sono integralmente compensate; per il ricorrente principale e per alcuni ricorrenti incidentali possono sorgere obblighi per il versamento di contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (ICI)
L'art. 5 (valutazione delle aree edificabili) è stato ricondotto a materia di valutazione estimativa di merito: le questioni relative a riduzione di valore, vincoli urbanistici o stato di abbandono sono valutazioni fattuali del giudice di merito e non censure di diritto tipicamente sindacabili in Cassazione.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3 e art. 10
Richiamati per affermare che l'obbligazione tributaria grava sui singoli comproprietari per la quota e che i pagamenti effettuati nei confronti della definizione agevolata attestano l'estinzione del processo rispetto a quei soggetti.
d.lgs. 31 maggio 1997, n. 446, art. 59
Le delibere comunali di predeterminazione dei valori venali in comune commercio svolgono funzione estimativa/probatoria (presunzioni tecniche) e possono essere utilizzate anche per annualità anteriori; non hanno natura imperativa ma costituiscono criteri di riferimento utilizzabili dal giudice.
Legge 29 dicembre 2022, n. 197
"Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale..."
Disciplina la facoltà per gli enti locali di recepire la definizione agevolata delle controversie e la relativa efficacia pubblicitaria: comporta la possibilità di estinzione del giudizio per le posizioni che aderiscono e versano quanto dovuto.
Legge n. 297/2022 (richiamata nel provvedimento), art. 1, commi 198-199
Richiamata per giustificare la sospensione dei termini di impugnazione e l'ammissibilità del controricorso in Cassazione nell'ambito delle controversie definibili, e per l'effetto estintivo della definizione agevolata sulle posizioni che vi aderiscono.
Codice di procedura civile, art. 360, art. 132, art. 112, artt. 115-116, art. 384, art. 370
Art. 360: criteri di cassazione; la Corte ricorda che molte doglianze erano valutazioni di merito non sindacabili. Art. 132 e 112 c.p.c.: richiamati in relazione ai requisiti della motivazione e all'obbligo di decidere su tutte le deduzioni; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di merito non viziata nei termini rilevanti per cassazione. Art. 115-116 c.p.c.: richiamati in tema di apprezzamento delle prove e dei limiti dell'istruttoria d'ufficio.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata in relazione al contributo unificato dovuto per i ricorsi e alla possibilità di un importo aggiuntivo da versare da parte di alcuni soggetti.
Costituzione, art. 111 e art. 112
Principi richiamati (ragionevole durata del processo, obbligo di motivazione) per sostenere che la Corte può decidere nel merito eccezioni rilevabili dagli atti senza ulteriori accertamenti e per delimitare i vizi motivazionali rilevanti in Cassazione.
Massime di principio
- Le delibere comunali di determinazione dei valori delle aree (art. 59 d.lgs. 446/1997) sono strumenti di presunzione estimativa e possono essere utilizzate anche per annualità anteriori; la loro applicazione può essere legittima anche con effetti retroattivi purché rimanga nell'ambito di valutazione estimativa.
- Le censure che riguardano la valutazione del valore delle aree (stato di abbandono, assenza di piano attuativo, limiti di edificabilità) sono, di regola, questioni di merito; in Cassazione esse sono inammissibili se non viene dimostrato un vizio di diritto o un'omissione motivazionale grave e rilevante.
- L'adesione alla definizione agevolata prevista dalla normativa (e dal regolamento comunale) e l'effettuazione dei relativi versamenti determinano l'estinzione del giudizio rispetto ai soggetti che vi hanno aderito.
- Per far valere un vizio di motivazione in Cassazione occorre dimostrare una mancanza materiale della motivazione, una motivazione apparente o inconciliabile: il mero difetto di completezza o l'apprezzamento differente delle prove dal giudice di merito non sono sufficienti.
- Il legittimo affidamento del contribuente rispetto all'azione dell'amministrazione è riconosciuto solo in presenza di specifici elementi fattuali che giustifichino l'affidamento; la semplice inerzia o silenzio dell'amministrazione raramente genera un diritto alla disapplicazione delle sanzioni.
- Le questioni procedurali relative alla tempestività dei controricorsi in Cassazione possono essere influenzate da norme speciali di sospensione dei termini connesse a misure straordinarie o a disposizioni di definizione agevolata.
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