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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31968/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento per l'imposta unica sui giochi e le lotterie relativi agli anni 2007 e 2008, emessi nei confronti di una società che operava come centro trasmissione dati per conto di un bookmaker estero privo di concessione. L'Amministrazione finanziaria ha ritenuto, sulla base di una verifica presso i locali dell'agenzia di scommesse, che l'operatività non si limitasse alla mera trasmissione di dati al bookmaker, ma comprendesse anche la sollecitazione e raccolta delle scommesse e il pagamento delle vincite ai giocatori. I contribuenti hanno impugnato gli accertamenti; il ricorso è stato rigettato in primo e secondo grado. In cassazione sono stati proposti nove motivi, ma dal testo emergono soprattutto le questioni relative alla richiesta di trattazione in pubblica udienza e, nel merito, all'incidenza delle pronunce sopravvenute della Corte costituzionale e della Corte di giustizia sulla legittimità della pretesa impositiva nei confronti del ricevitore.

La decisione

La Corte ha preliminarmente respinto l'istanza di trattazione in pubblica udienza, ritenendo la controversia già coperta da principi consolidati e non caratterizzata da peculiare complessità. Nel merito ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per le pretese impositive relative agli anni 2007 e 2008 nella posizione del ricevitore, poiché l'Agenzia ha documentato il sopravvenuto annullamento in autotutela degli avvisi, conseguente alla sentenza n. 27/2018 della Corte costituzionale. Ha inoltre compensato le spese di giudizio in ragione degli interventi risolutori sopravvenuti della Corte costituzionale e della Corte di giustizia. È stato dato atto dell'assenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato per effetto della cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    imposta unica prevista dal decreto legislativo

    viene richiamato come base normativa della pretesa impositiva relativa a giochi e lotterie.

  • art. 1, comma 66, L. n. 220/2010

    richiamato come disciplina che assimila la funzione del CTD a una gestione per conto terzi/ricevitoria, secondo l'orientamento seguito dal giudice d'appello.

  • art. 6 CEDU

    il principio di pubblicità dell'udienza non è assoluto e può essere derogato in presenza di particolari ragioni obiettive e razionali.

  • Corte cost. 11 marzo 2011, n. 80

    richiamata per affermare che la deroga alla pubblicità dell'udienza è ammissibile se sorretta da ragioni obiettive e razionali.

  • Cass., sez. un., 5 giugno 2018, n. 14437

    richiamata per confermare la discrezionalità della Corte nell'escludere la pubblica udienza quando ricorrono presupposti di trattazione camerale per principi consolidati.

  • Cass., sez. un., 23 aprile 2020, n. 8093

    richiamata per escludere la pubblica udienza nelle decisioni non aventi rilevanza nomofilattica.

  • Cass. 20 novembre 2020, n. 26480

    richiamata a sostegno dell'uso del rito camerale per questioni di diritto rapide e non complesse.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    si afferma che, in caso di cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio, non sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    richiamato per il parametro dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, escluso nel caso concreto.

  • Corte cost. 14 febbraio 2018, n. 27

    indicata come pronuncia sopravvenuta che ha determinato l'annullamento in autotutela degli avvisi per la posizione del ricevitore.

  • Corte di giustizia, causa C-788/18

    richiamata come decisione sovranazionale che ha affrontato la medesima questione e ha contribuito a risolvere il contenzioso.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione del ricorso, l'Amministrazione annulla in autotutela l'atto impugnato a seguito di sopravvenienze giurisprudenziali che eliminano la pretesa, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La pubblica udienza in Cassazione può essere esclusa quando la controversia riguarda questioni già risolte da principi consolidati e non presenta peculiare complessità o rilevanza nomofilattica.
  • Il principio di pubblicità dell'udienza non ha carattere assoluto e può essere bilanciato con esigenze di economia processuale, purché le parti possano comunque esporre le proprie ragioni per iscritto.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere per sgravio o annullamento dell'atto, il giudice può compensare le spese in considerazione del sopravvenuto intervento chiarificatore della giurisprudenza costituzionale e unionale.
  • La sopravvenuta definizione della questione da parte della Corte costituzionale e della Corte di giustizia può rendere non necessario l'esame nel merito delle censure originariamente dedotte contro gli avvisi di accertamento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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