Sentenza del 29/03/2018 n. 2036 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - IRPEF - Raddoppio dei termini da reato - Disciplina transitoria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità della disciplina transitoria sui termini di accertamento IRPEF e, in particolare, del raddoppio dei termini collegato alla possibile commissione di un reato tributario. Il punto centrale è stabilire se la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015 possa applicarsi a un avviso di accertamento notificato prima del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016.
La decisione
È stato ritenuto applicabile il precedente regime del raddoppio dei termini da reato. La nuova disciplina dei termini di accertamento prevista dalla legge n. 208 del 2015 non si applica agli avvisi notificati anteriormente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016. Tali avvisi restano soggetti all'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati prima dell'entrata in vigore del decreto, compreso il raddoppio dei termini.
Norme richiamate
Art. 1, comma 132, legge n. 208 del 2015
La nuova disciplina dei termini di accertamento e del raddoppio dei termini non si applica retroattivamente agli avvisi notificati prima del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016.
Art. 2, decreto legislativo n. 128 del 2015
Sono fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati prima dell'entrata in vigore del decreto, incluso il raddoppio dei termini connesso alla rilevanza penale della violazione tributaria.
Massime di principio
- Per stabilire quale disciplina dei termini di accertamento si applichi, occorre verificare anzitutto la data di notifica dell'avviso e il periodo d'imposta interessato.
- Gli avvisi notificati prima della decorrenza prevista dalla disciplina transitoria restano regolati dal precedente regime, compreso l'eventuale raddoppio dei termini da reato.
- Le modifiche legislative in materia di termini di accertamento non possono essere applicate retroattivamente quando la disciplina transitoria fa salvi gli effetti degli atti già notificati.
- In casi analoghi, la verifica della tempestività dell'accertamento deve considerare sia il termine ordinario sia la concreta sussistenza dei presupposti per il raddoppio collegato a una possibile violazione penale.
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