Sentenza del 21/07/2015 n. 15295 - Corte di Cassazione
CONDONO FISCALE - Istanza - Dichiarazione di scienza - Esclusione - Atto volontario irrevocabile - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva versato, mediante la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo prevista dall'art. 12 della legge n. 289 del 2002, il 25% dell'importo della cartella relativa all'IRPEF e all'ILOR dell'anno 1992. Successivamente aveva chiesto il rimborso della differenza, sostenendo di avere diritto alla più favorevole definizione prevista dall'art. 9, comma 17, della stessa legge per i soggetti residenti nelle province siciliane colpite dal sisma del 1990. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la possibilità di modificare la scelta già effettuata e di ottenere il rimborso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo dell'Agenzia delle Entrate, relativo all'irrevocabilità della definizione agevolata scelta dal contribuente, dichiarando assorbiti i primi due motivi. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda del contribuente volta a ottenere il rimborso della differenza tra quanto versato ai sensi dell'art. 12 e quanto avrebbe versato applicando l'art. 9, comma 17. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 12
Definizione dei carichi di ruolo pregressi mediante il pagamento del 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo.
La scelta di avvalersi della definizione agevolata dei carichi di ruolo produce gli effetti previsti dalla legge ed è, una volta effettuata, irrevocabile, salvo un errore materiale manifesto e riconoscibile.
Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 17
Prevede una specifica definizione agevolata per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa. Il contribuente non può però sostituire retroattivamente una definizione già scelta con una diversa e più favorevole.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Disciplina le eccezioni nuove in appello; la relativa questione è stata dichiarata assorbita perché la Corte ha accolto il ricorso sulla base dell'irrevocabilità della scelta di definizione agevolata.
Massime di principio
- L'adesione a una definizione agevolata fiscale è normalmente un atto volontario di scelta e autodeterminazione, non una semplice dichiarazione modificabile.
- Dopo la presentazione dell'istanza o il perfezionamento della definizione, il contribuente non può cambiare opzione per beneficiare successivamente di un regime più favorevole né chiedere il rimborso delle somme versate in base alla prima scelta.
- La revoca o la correzione sono ammissibili soltanto in presenza di un errore materiale manifesto e immediatamente riconoscibile dal contenuto dell'atto; il semplice ripensamento, la convenienza economica sopravvenuta o l'erroneo consiglio ricevuto non sono sufficienti.
- Quando una definizione agevolata si perfeziona mediante un comportamento concludente o il pagamento previsto dalla legge, occorre verificare attentamente gli effetti giuridici di tale comportamento prima di procedere al versamento.
- L'eventuale errore deve essere provato come divergenza oggettiva tra la volontà effettiva e quella materialmente espressa, non come successiva preferenza per un diverso condono.
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