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Sentenza

Sentenza del 21/07/2015 n. 15295 - Corte di Cassazione

CONDONO FISCALE - Istanza - Dichiarazione di scienza - Esclusione - Atto volontario irrevocabile - Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva versato, mediante la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo prevista dall'art. 12 della legge n. 289 del 2002, il 25% dell'importo della cartella relativa all'IRPEF e all'ILOR dell'anno 1992. Successivamente aveva chiesto il rimborso della differenza, sostenendo di avere diritto alla più favorevole definizione prevista dall'art. 9, comma 17, della stessa legge per i soggetti residenti nelle province siciliane colpite dal sisma del 1990. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la possibilità di modificare la scelta già effettuata e di ottenere il rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo dell'Agenzia delle Entrate, relativo all'irrevocabilità della definizione agevolata scelta dal contribuente, dichiarando assorbiti i primi due motivi. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda del contribuente volta a ottenere il rimborso della differenza tra quanto versato ai sensi dell'art. 12 e quanto avrebbe versato applicando l'art. 9, comma 17. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 12

    Definizione dei carichi di ruolo pregressi mediante il pagamento del 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo.

    La scelta di avvalersi della definizione agevolata dei carichi di ruolo produce gli effetti previsti dalla legge ed è, una volta effettuata, irrevocabile, salvo un errore materiale manifesto e riconoscibile.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 17

    Prevede una specifica definizione agevolata per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa. Il contribuente non può però sostituire retroattivamente una definizione già scelta con una diversa e più favorevole.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    Disciplina le eccezioni nuove in appello; la relativa questione è stata dichiarata assorbita perché la Corte ha accolto il ricorso sulla base dell'irrevocabilità della scelta di definizione agevolata.

Massime di principio

  • L'adesione a una definizione agevolata fiscale è normalmente un atto volontario di scelta e autodeterminazione, non una semplice dichiarazione modificabile.
  • Dopo la presentazione dell'istanza o il perfezionamento della definizione, il contribuente non può cambiare opzione per beneficiare successivamente di un regime più favorevole né chiedere il rimborso delle somme versate in base alla prima scelta.
  • La revoca o la correzione sono ammissibili soltanto in presenza di un errore materiale manifesto e immediatamente riconoscibile dal contenuto dell'atto; il semplice ripensamento, la convenienza economica sopravvenuta o l'erroneo consiglio ricevuto non sono sufficienti.
  • Quando una definizione agevolata si perfeziona mediante un comportamento concludente o il pagamento previsto dalla legge, occorre verificare attentamente gli effetti giuridici di tale comportamento prima di procedere al versamento.
  • L'eventuale errore deve essere provato come divergenza oggettiva tra la volontà effettiva e quella materialmente espressa, non come successiva preferenza per un diverso condono.

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