Cassazione Penale, Sentenza n. 11023/2022 del 25/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la conferma della misura cautelare (arresti domiciliari) e l'accertamento di gravi indizi di partecipazione alla associazione di tipo mafioso (art. 416bis c.p.) e di concorso in estorsione aggravata (capo C, art. 110 e 629 c.p. in relazione all'art. 628, comma 3, n.3; aggravante di cui all'art. 416bis.1 c.p.). La difesa denunciava vizi di motivazione e violazioni di legge (artt. 125 e 273 c.p.p.), sostenendo che le valutazioni del Giudice per le indagini preliminari e del Tribunale del riesame si fondavano su congetture e su una massima di esperienza non applicabile al caso concreto: in particolare l'intervento del Pesce per mediare la riapertura del panificio danneggiato doveva essere interpretato come atto di tutela di imprenditore-vittima o di mediazione a suo favore e non come prova di "intraneità" alla cosca; inoltre si denunciava l'insufficienza di elementi per ritenere il dolo necessario all'aggravante di cui all'art. 416bis.1.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata quanto ai capi B (partecipazione ad associazione di tipo mafioso) e C (concorso in estorsione), rilevando che la motivazione dei giudici di merito si reggeva su un sillogismo induttivo che trasformava una ipotesi investigativa e una regola di esperienza in prova concreta di "intraneità" del Pesce alla cosca. La Corte ha evidenziato che l'intervento del Pesce poteva essere spiegato anche con il rapporto di fiducia tra vittime e la persona ritenuta autorevole (Giovinazzo) e che non sussistevano elementi ulteriori e autonomi a corroborare la tesi della partecipazione mafiosa o del contributo colposo/volontario all'estorsione; ha inoltre ritenuto assorbito il motivo relativo all'aggravante di cui all'art. 416bis.1. La sentenza ha disposto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al giudice di merito per una nuova valutazione della vicenda secondo i criteri indicati.
Norme richiamate
art. 416bis c.p.
art. 416bis commi 1, 2, 3, 4, 5, e 6 cod. pen.
La Corte richiede che l'applicazione della nozione di partecipazione mafiosa si fondi su indizi solidi e non su mere massime di esperienza; l'intervento di una persona in trattative tra affiliati non è di per sé sufficiente a dimostrare l'intraneità al sodalizio se non corroborato da elementi concreti
art. 110 c.p.
Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato: per la responsabilità concorsuale è richiesta la coscienza e volontà di concorrere al reato
art. 629 c.p.
Norma sull'estorsione; la Corte ricorda che l'intermediario può rispondere di concorso in estorsione se il suo intervento è finalizzato a contribuire all'illecito, salvo che sia stato mosso esclusivamente da solidarietà o dall'interesse della vittima
art. 628 c.p.
art. 628 comma 3 n. 3 cod. pen. (richiamato in relazione all'art. 629)
La qualificazione aggravata dell'estorsione (es. se commessa con modalità mafiose) richiede accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi collegati alla condotta intimidatoria
art. 416bis.1 c.p.
L'aggravante collegata alla finalità di agevolazione della cosca richiede la dimostrazione del dolo specifico e del vantaggio concreto procurato all'associazione; la Corte ha ritenuto che l'accertamento fatto in sede cautelare fosse assorbito dalle critiche alla ricostruzione probatoria
art. 125 c.p.p.
Norma citata dalla difesa in ordine alla motivazione delle ordinanze cautelari; la Corte ha valutato la correttezza del procedimento motivazionale di merito
art. 273 c.p.p.
Richiamato dalla difesa in relazione ai vizi di motivazione e al mancato confronto con le argomentazioni difensive; la Corte ha censurato il ricorso a inferenze non adeguatamente fondate
art. 192 c.p.p.
Richiamata indirettamente nella distinzione tra indizi (valutabili secondo l'art. 192, comma 2) e mere congetture; la Corte ribadisce che gli indizi devono essere idonei a rendere plausibile l'ipotesi probatoria
D.Lgs. 159/2011, art. 4
Richiamato nel quadro delle nozioni di vicinanza/contiguità all'associazione (misure di prevenzione); la Corte distingue tale nozione dalla partecipazione effettiva al sodalizio valutata ai fini penali
Massime di principio
- La semplice attività di mediazione o l'essere interpellati per risolvere una controversia che coinvolge soggetti ritenuti collegati alla criminalità non costituisce automaticamente prova di appartenenza a un sodalizio mafioso: serve evidenza concreta e autonoma.
- Le massime di esperienza possono integrare la valutazione indiziaria, ma non possono sostituirsi a elementi fattuali che corroborino l'ipotesi investigativa; le inferenze non plausibili o non verificabili sono congetture e vanno escluse.
- Per configurare il concorso nell'estorsione nei confronti di un intermediario è necessaria la coscienza e volontà di contribuire all'illecito; l'intervento a favore della vittima o mosso da solidarietà esclude la responsabilità.
- L'aggravante di cui all'art. 416bis.1 richiede prova del dolo specifico e del vantaggio effettivo procurato al sodalizio; non è sufficiente un fatto supposto o una mera utilità presunta.
- In sede cautelare il giudice deve motivare chiaramente il passaggio dagli elementi acquisiti alle conclusioni indiziarie, confrontando espressamente le argomentazioni difensive e evitando sillogismi deduttivi pretestuosi.
- In caso di annullamento per insussistenza o insufficienza degli indizi, il giudice di rinvio dovrà riesaminare i fatti alla luce di questi principi, acquisendo, se necessario, elementi probatori ulteriori e confrontando puntualmente le alternative esplicative.
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