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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29132/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio relativo a ipotesi di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Si contestava la violazione del principio di proporzionalità per l'acquisizione indistinta di documentazione e materiale informatico (fishing expedition) e la mancanza del fumus commissi delicti perché l'indagato non sarebbe stato l'amministratore di fatto della società COMIX s.r.l.; si sollevava altresì che l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto fosse basata su elementi insufficienti (un unico episodio di acquisto di opere d'arte per €140.000), su acquisti immobiliari anteriori alla nascita della società e su interpretazioni errate di presunte compensazioni valutarie.

La decisione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché sollevato per la prima volta in cassazione, in violazione della catena devolutiva (artt. 606 comma 3 e 609 comma 2 c.p.p.). Gli altri motivi sono stati ritenuti, in massima parte, critiche di merito (quaestio facti) inerenti la qualifica di amministratore di fatto e quindi non sindacabili in questa sede, salvo questioni di diritto; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale di Ancona circa la qualifica di Ren come amministratore di fatto fondata sugli acquisti effettuati dalla società a vantaggio personale e sull'insieme dei riscontri relativi al sistema di 'empty boxes' e alla destinazione dei beni. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p. lett. b e c

    Norma sulle modalità di cassazione; i motivi devono essere rilevati come ammissibili e in regola con la devoluzione. La Corte ha ritenuto che i motivi di fatto non siano sindacabili in cassazione se non rilevabili di ufficio.

  • art. 275 c.p.p.

    Principio di proporzionalità delle misure cautelari: invocato dal ricorrente per contestare l'acquisizione indistinta di materiale. La Corte però non ha esaminato il punto nel merito per inammissibilità processuale del motivo.

  • art. 110 c.p.

    Regola sul concorso di persone nel reato: richiamata in relazione alla valutazione della partecipazione dell'indagato nell'attività criminale societaria (fumus commissi delicti).

  • art. 253 c.p.p.

    Normativa collegata alle misure cautelari (sequestro probatorio): richiamata per valutare i presupposti del sequestro e il fumus del reato.

  • art. 606 comma 3 c.p.p.

    Regola che limita la possibilità di dedurre in cassazione questioni non prospettate nel giudizio di merito: la Corte ha applicato questa regola per dichiarare inammissibile il motivo introdotto per la prima volta in cassazione.

  • art. 609 comma 2 c.p.p.

    Regole procedurali sulla devoluzione alla Corte di Cassazione: utilizzata per spiegare il divieto di sollevare nuovi motivi non discussi in sede di merito.

  • artt. 257, 324 e 325 c.p.p.

    Norme richiamate a delimitare l'ambito di scrutinio delle impugnazioni dei provvedimenti di sequestro: la valutazione in cassazione è circoscritta a questioni di diritto e non può sostituirsi al giudizio di merito su fatti e valutazioni probatorie.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione della condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: applicata dalla Corte per imporre al ricorrente il pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Non introdurre in cassazione nuovi motivi non discussi in sede di merito: la Corte di Cassazione può dichiararli inammissibili per violazione della catena devolutiva (art. 606 c.p.p. e art. 609 c.p.p.).
  • La Corte di Cassazione sindaca primariamente questioni di diritto; le valutazioni di fatto e l'apprezzamento delle circostanze (quaestio facti) restano competenza del giudice di merito e difficilmente sono riformabili in cassazione se adeguatamente motivate.
  • Per contestare la proporzionalità di un sequestro probatorio e sostenere la 'fishing expedition' è fondamentale sollevare e documentare tale eccezione nelle fasi del merito, indicando criteri selettivi alternativi e specifici per il materiale da acquisire.
  • Quando si contesta la qualifica di amministratore di fatto, conviene attaccare la valutazione del giudice di merito dimostrando concretamente l'assenza di collegamenti economici o gestionali (date, flussi, benefici concreti) e non limitarsi a argomentazioni generiche o ricostruzioni alternative non provate.
  • Se il sequestro poggia su un quadro indiziario complessivo (p.es. operazioni societarie, acquisti a vantaggio personale, circuiti di 'empty boxes'), il ricorrente deve confrontarsi specificamente con ciascun elemento probatorio fornendo controprove puntuali per sperare in una riforma del provvedimento.

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