Ordinanza n. 314/2026 - Napoli, Sezione 9
per l’annullamento, previa sospensione, di: A) Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Caserta n. 1144 del 28 luglio 2026 con la quale si dispone, dando immediata eseguibilità al provvedimento, “stante l’urgenza di portare a definizione la procedura di che trattasi”: DI RETTIFICARE, per le motivazioni espresse in premessa, la graduatoria di merito dell’Avviso Pubblico per il conferimento degli incarichi di altissima professionalità A1 e A2 personale dipendente del Dipartimento di Prevenzione, che viene rideterminata come da allegato n. 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai dirigenti individuati negli stessi; DI ANNULLARE PARZIALMENTE, ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/90, la deliberazione iniziale di conferimento incarichi di cui alla Deliberazione n. 664 del 28/04/2025 esclusivamente nella parte in cui si disponeva l’approvazione della graduatoria errata e il conferimento dell’incarico …alla Dott.ssa Benedetta Costanzo”; DI ANNULLARE IL CONFERIMENTO, con effetto dalla data di notifica del presente provvedimento, …. alla Dott.ssa Benedetta Costanzo dell’incarico A1 “Educazione alla salute”; DI DARE mandato al Servizio Risorse Umane dell'Azienda di predisporre la risoluzione/modifica dei contratti individuali di lavoro dei suindicati Dirigenti; DI CONFERIRE L’INCARICO, in virtù della nuova graduatoria rettificata e dei punteggi conferiti, …… l’incarico di altissima professionalità A1 “Educazione alla Salute alla dott.ssa Giglio Rosa ……; DI DARE mandato al Servizio Risorse Umane dell'Azienda di predisposizione i contratti individuali di lavoro dei suindicati Dirigenti, ai sensi delle vigenti norme in materia, a decorrere dalla data di sottoscrizione degli stessi e con validità quinquennale; B) una agli atti preordinati, connessi e conseguenziali, solo citati in Deliberazione e non allegati, come da richiesta ex artt. 46 e 65 c.p.a., in calce al ricorso, tra i quali precipuamente: 1. Nota prot. n. 38686/DIR SAN del 12/02/2026; 2. Nota prot. n. 0041140/ASL del 16/02/2026, con la quale ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/90 è stata regolarmente data comunicazione di avvio al procedimento amministrativo ai diretti destinatari del provvedimento; 3. Note prot. n. 111250/COOR VET del 23/04/2026 e n. 132110/COOR VET del 18/05/2026, di trasmissione alla Direzione Strategica le graduatorie definitive e relative schede di valutazione, sulla scorta del riesame effettuato; 4. Nota prot. n. 133691/DIR GEN del 19/05/2026, con la quale il Direttore Generale ha proceduto alla trasmissione delle succitate graduatorie così revisionate alla Commissione deputata dal Regolamento aziendale alla valutazione delle istanze di partecipazione, ovvero al Direttore Sanitario Aziendale ed al Direttore del Dipartimento di Prevenzione, nonché al Coordinatore dei Servizi Veterinari, al fine di validare formalmente le graduatorie e individuare i primi tre idonei per ciascuna incarico da sottoporre al Direttore Generale; 5. Nota prot. n. 142346/DIR SAN del 28/05/2026, con la quale la Commissione summenzionata ha proceduto all’individuazione dei primi tre idonei, per ciascun incarico, da sottoporre alla valutazione del Direttore Generale per il conferimento finale del relativo incarico di altissima professionalità A1 e A2.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Caserta che ha rettificato la graduatoria, annullato parzialmente il precedente conferimento dell’incarico e conferito il medesimo incarico ad altra dirigente
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, la deliberazione con cui l’ASL Caserta ha rettificato la graduatoria relativa all’Avviso pubblico per il conferimento di incarichi di altissima professionalità A1 e A2 presso il Dipartimento di Prevenzione, ha annullato parzialmente la precedente deliberazione di conferimento nella parte relativa alla graduatoria ritenuta errata e al conferimento dell’incarico alla ricorrente, ha annullato il conferimento dell’incarico A1 “Educazione alla salute” alla ricorrente e lo ha attribuito ad altra dirigente. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, non allegati alla deliberazione, indicati nell’istanza istruttoria, tra cui le comunicazioni di avvio del procedimento, le graduatorie e schede di valutazione revisionate, gli atti di trasmissione alla commissione aziendale e l’individuazione dei primi tre idonei. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti né esaminati specifici motivi di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né ha deciso la richiesta cautelare. Ritenendo necessario acquisire gli atti del procedimento, istruttori e prodromici alla deliberazione impugnata, ha disposto gli incombenti istruttori richiesti dalla ricorrente, ordinando all’ASL di depositare in giudizio gli atti indicati nell’istanza entro quindici giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell’ordinanza. La segreteria è stata incaricata di comunicare il provvedimento. L’ASL e la controinteressata non si sono costituite.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
annullare parzialmente, ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/90
La deliberazione impugnata richiama tale disposizione quale base normativa dell’annullamento parziale d’ufficio della precedente deliberazione di conferimento dell’incarico; l’ordinanza non valuta la legittimità dell’esercizio dell’autotutela.
art. 7 l. 241/1990
ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/90 è stata regolarmente data comunicazione di avvio al procedimento amministrativo
È richiamato con riguardo a una delle note istruttorie oggetto dell’ordine di deposito; l’ordinanza non accerta la regolarità della comunicazione.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale dell’acquisizione degli atti e documenti dell’amministrazione.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale dell’ordine istruttorio di deposito degli atti del procedimento.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione di un ricorso contro un provvedimento amministrativo, è necessario conoscere gli atti istruttori e prodromici richiamati dall’amministrazione ma non prodotti in giudizio, il giudice amministrativo può ordinarne il deposito, fissando un termine per l’adempimento.
- L’ordine di acquisizione degli atti del procedimento ha natura istruttoria e non implica una decisione anticipata sulla fondatezza delle censure, sulla legittimità dell’autotutela o sulla domanda cautelare.
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