Sentenza n. 1149/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 931/2024 del Tribunale di Bergamo avente ad oggetto la cd. carta elettronica del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 931 del 19 agosto 2024 del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, che aveva accertato il loro diritto al beneficio della carta elettronica del docente, per annualità e importi specificamente indicati nella sentenza azionata. La pronuncia era stata notificata al Ministero il 30 agosto 2024, non era stata appellata entro il termine di cui all’art. 327 c.p.c. ed era quindi passata in giudicato. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti il pagamento di somme da parte delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero era rimasto inizialmente inerte. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha documentato l’accredito delle somme relative alla posizione di Ongaro Federica, mentre i ricorrenti hanno contestato l’integrale esecuzione per le posizioni di Scalora Luana e Sutera Francesco. Il TAR, con precedente sentenza non definitiva, aveva dichiarato cessata la materia del contendere per Ongaro e disposto un chiarimento istruttorio sulle altre due posizioni; il Ministero non ha fornito il chiarimento richiesto né provato l’avvenuta esecuzione nei confronti degli altri ricorrenti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla posizione di Ongaro Federica, poiché il Ministero aveva dato esecuzione al giudicato mediante accredito dell’importo dovuto. Quanto alle posizioni di Scalora Luana e Sutera Francesco, il ricorso è stato accolto: la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, la formula esecutiva non era necessaria per l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza dopo le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia, ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero, a fronte della contestazione dei ricorrenti, non ha provato di avere eseguito il giudicato. L’Amministrazione è stata quindi condannata a dare completa esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di ulteriore inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari della struttura competente; il commissario dovrà provvedere entro i successivi novanta giorni, anche mediante pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di soggetto interno all’Amministrazione. Le spese di lite, liquidate in euro 800 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Consentono di proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato e adottare misure sostitutive.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Individua tra i provvedimenti suscettibili di ottemperanza le sentenze passate in giudicato e gli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 475 c.p.c.
A seguito della riforma Cartabia, la formula esecutiva non è più necessaria per l’esecuzione e, secondo il giudice, neppure ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza.
art. 327 c.p.c.
Il decorso del termine lungo per l’impugnazione ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici devono completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti il pagamento di somme.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996
Consente, in caso di mancata capienza degli appositi capitoli di bilancio, il ricorso al pagamento in conto sospeso.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica del docente riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
La riforma Cartabia ha modificato l’art. 475 c.p.c. e l’art. 115 c.p.a., eliminando la necessità della formula esecutiva nei termini considerati dal giudice.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato che imponga all’amministrazione il pagamento di somme, anche quando il titolo non rechi la formula esecutiva, alla luce delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia.
- Prima di proporre il giudizio di ottemperanza contro un’amministrazione statale o un ente pubblico non economico per il pagamento di somme, deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
- Quando l’amministrazione contesta o non dimostra l’avvenuta esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine prefissato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- L’Amministrazione non può ritenersi adempiente sulla base di un’esecuzione solo parziale del giudicato: la cessazione della materia del contendere opera esclusivamente per la posizione o per la parte del titolo effettivamente eseguita.
- In caso di esecuzione di un giudicato avente a oggetto il pagamento di somme, l’eventuale incapienza dei capitoli di bilancio non impedisce l’adempimento, potendo il commissario ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo l’art. 14, comma 2, d.l. 669/1996.
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