Cassazione Penale, Sentenza n. 44178/2022 del 21/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 14/05/2021 che confermava le dichiarazioni di responsabilità per reati di usura ed estorsione con riduzione di pena rispetto al primo grado. Il difensore deduceva vizi motivazionali e travisamento della prova: per Trambarulo contestava l'assenza di chiari episodi di violenza e la contraddittorietà delle dichiarazioni delle persone offese (Fasano, Romano), il mancato riscontro sull'esistenza di rapporti usurari e l'incompatibilità degli episodi riferiti; per la vicenda con Romano segnalava incongruenze riguardo al coinvolgimento del cugino Milo; per Scarpati denunciava l'inverosimiglianza delle dichiarazioni e contraddizioni con denunce pregresse e frasi riportate (es. "li vedi i cani"); per Perini denunciava l'uso di dichiarazioni non sottoscritte e poche intercettazioni, senza chiaro riscontro sul debito e sul tasso usurario; per Pellegrini Carmela contestava l'attribuzione del ruolo gestionale e la mancanza di riscontri circa i pagamenti; per Pellegrini Sabatino contestava la scarsa prova di condotte minacciose. In aggiunta si contestava: l'applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis, comma 1, per mancata prova dell'intento di avvantaggiare la consorteria; l'applicazione dell'aggravante dello stato di bisogno ex art. 644, comma 5, n. 3; e la mancata concessione delle attenuanti generiche senza motivazione adeguata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure fossero in gran parte meramente fattuali e mirassero a una rivalutazione del compendio probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità, soprattutto in presenza della "doppia conforme" (sentenza di primo grado e d'appello concordi). La Corte ha inoltre ritenuto che la Corte d'appello avesse esaminato e motivato le risultanze probatorie (dichiarazioni delle persone offese, intercettazioni, annotazioni della polizia giudiziaria utilizzabili nel rito abbreviato) e che avesse risposto alle censure difensive. Sull'aggravante di cui all'art. 416-bis, la Corte territoriale aveva motivato la sussistenza in quanto l'imputato si avvaleva della forza intimidatrice riconducibile all'appartenenza alla consorteria Mallardo; sull'aggravante dello stato di bisogno veniva ricordato che la causa dell'uso del prestito o la destinazione a attività illecite non esclude la sussistenza dello stato di bisogno; la mancata concessione delle attenuanti generiche è giudizio di fatto non sindacabile in cassazione quando la motivazione della negazione sia congrua. Di conseguenza i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e le parti private condannate al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento alla Cassa delle ammende di €3.000 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p. (comma 1)
L'aggravante è stata ritenuta sussistente nella misura in cui l'imputato ha agito con modalità "tipicamente mafiose" e si è avvalso della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza o dal vincolo con la consorteria, anche ai fini di favorirla; non è richiesto che il denaro estorto sia effettivamente confluito nelle casse del clan, ma che vi sia un vincolo e una funzione intimidatoria riconducibile all'organizzazione.
art. 644 c.p. (comma 5, n. 3)
L'aggravante dello stato di bisogno è stata applicata ritenendo irrilevante la causa o la destinazione illecita del prestito: la sussistenza dello stato di bisogno del soggetto che riceve il prestito può integrare l'aggravante indipendentemente dall'utilizzo dei fondi.
art. 62-bis c.p.
Sull'esclusione delle attenuanti generiche la Corte osserva che la valutazione è di fatto e il giudice può legittimamente escluderle con motivazione congrua; l'onere probatorio del richiedente non impone al giudice l'obbligo di confutare ogni singolo elemento, purché indichi ragioni plausibili per il rigetto.
art. 616 c.p.p.
Al dichiararsi inammissibili i ricorsi la Corte, ai sensi di questa norma, ha condannato le parti private al pagamento delle spese e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha disposto il pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende (€3.000).
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita la rivalutazione del merito probatorio: i motivi che si limitano a chiedere una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili, salvo che venga dimostrato che il giudice d'appello abbia valorizzato elementi probatori non considerati in primo grado (eccezione della 'doppia conforme').
- La caratterizzazione mafiosa (art. 416-bis) può essere riconosciuta anche quando l'imputato si avvale della forza intimidatrice e della notorietà di legami con la consorteria, non essendo necessario dimostrare l'effettivo riversamento di proventi nelle casse del clan.
- Le annotazioni o relazioni della polizia giudiziaria contenenti dichiarazioni di persone informate sui fatti possono essere utilizzate, specialmente nel rito abbreviato, anche se non verbalizzate, purché redatte e sottoscritte dall'operante.
- L'aggravante dello stato di bisogno nell'usura (art. 644) non esclude la sua applicazione quando il denaro sia destinato ad attività illecite: la causa o la destinazione dei fondi non escludono automaticamente lo stato di bisogno valutabile sul piano oggettivo delle condizioni del richiedente.
- La concessione o esclusione delle attenuanti generiche è un apprezzamento di fatto del giudice che può essere impugnato in cassazione solo se manchi una motivazione congrua; il difensore deve indicare ragioni specifiche che rendano la valutazione illogica o contraddittoria.
- Se il ricorso per cassazione è manifestamente rivolto a una riconsiderazione dei fatti già valutati concordemente nei due gradi, è altamente probabile che venga dichiarato inammissibile e che il ricorrente sia condannato alle spese e, se ravvisata colpa, a una sanzione alla Cassa delle ammende.
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