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Sentenza

Sentenza n. 2627/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Messina, sez. lavoro, n. 2121/2024;

Giustizia amministrativa202601190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 2121/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici indicati nel titolo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 2121/2024, passata in giudicato e notificata via PEC al Ministero in forma esecutiva. Il titolo aveva dichiarato il suo diritto alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati. La ricorrente ha dedotto il mancato adempimento del Ministero; il testo non riporta ulteriori motivi autonomi.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso: rileva che la sentenza posta in esecuzione è irrevocabile, è stata ritualmente notificata all’Amministrazione in forma esecutiva e che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Ordina al Ministero di eseguire il titolo entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. Per l’ulteriore inadempimento, dispone l’intervento sostitutivo, su richiesta della ricorrente e entro 60 giorni, del Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega. Condanna il Ministero alle spese, liquidate in euro 300,00 oltre accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Dalla documentazione versata in atti emerge come la sentenza di cui trattasi sia ormai divenuta irrevocabile e che la stessa sia stata ritualmente notificata all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva, risultando per tabulas decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione, unitamente alla definitività e alla rituale notificazione del titolo esecutivo, consente di ordinare l’ottemperanza.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata all’amministrazione in forma esecutiva, non è stata eseguita e risulta decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può accogliere il ricorso per ottemperanza e fissare un termine per l’adempimento.
  • In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione all’ordine di eseguire il titolo, il giudice può disporre l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta, subordinandone l’attivazione alla richiesta della parte e fissando un termine per provvedere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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