Cassazione Penale, Sentenza n. 27375/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 09/11/2023 del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva annullato l'ordinanza del GIP relativamente agli arresti domiciliari per il reato di scambio elettorale politico-mafioso (capo 3) e confermato la misura per i reati di detenzione, porto in luogo pubblico e ricettazione di arma da sparo (capo 8). Il ricorrente deduce tre motivi: 1) contestazione dell'interpretazione delle intercettazioni su cui il Tribunale ha fondato i gravi indizi, sostenendo che la conversazione riguardasse un'arma mai vista e solo ipotizzata; 2) censura sull'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, n.1 c.p., per presunta erronea presunzione di affiliazione mafiosa basata su mera parentela e sulla disponibilità familiare dell'arma; 3) vizio di motivazione circa le esigenze cautelari, ritenute senza adeguata attualità e concretezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo (perché si limitano a chiedere diversa valutazione di fattispecie già esaminate dal giudice di merito) e ha ritenuto infondato il secondo. La Corte ha confermato che il Tribunale del riesame aveva adeguatamente ricostruito le intercettazioni e tratto da esse indizi gravi circa la piena disponibilità dell'arma e la partecipazione del ricorrente all'occultamento; ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, n.1 c.p., in ragione del ruolo 'para-statale' attribuito alla famiglia Pullano e del fatto che il derubato si era rivolto a loro per il recupero dell'arma; ha altresì osservato che, in presenza dell'aggravante, opera la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p., e che l'età avanzata del ricorrente ha reso comunque proporzionata la misura degli arresti domiciliari. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p. (aggravante di tipo mafioso)
La Corte ha ritenuto che l'aggravante potesse essere riconosciuta anche senza prova di formale affiliazione del singolo: è sufficiente che il comportamento rafforzi il prestigio e l'egemonia del sodalizio sul territorio e che la famiglia goda di una posizione di controllo (qui definita 'para-statale') sulla circolazione delle armi, evidenziata dall'essere il derubato ricorso ai Pullano per il recupero dell'arma.
art. 275, comma 3 c.p.p. (presunzione relativa in caso di aggravante mafiosa)
L'accertamento dell'aggravante comporta una presunzione relativa che rende più agevole l'affermazione delle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto che, data la gravità della condotta e la finalità di occultamento di armi, le esigenze cautelari sussistessero, pur temperate dall'età avanzata del ricorrente.
art. 616 c.p.p. (spese processuali)
Sulla base del rigetto del ricorso, la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
art. 23, co. 8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. (contraddittorio scritto in Cassazione)
Il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto secondo la norma richiamata; si tratta di una modalità procedurale che disciplina lo svolgimento dell'istruttoria scritta in Cassazione.
Massime di principio
- Le censure che impugnano la valutazione dei fatti e l'interpretazione di intercettazioni effettuata dal giudice di merito sono, di regola, inammissibili in Cassazione salvo palese illogicità o manifesta irragionevolezza della motivazione.
- Per il riconoscimento dell'aggravante di tipo mafioso non è sempre necessario provare l'affiliazione formale del singolo: può essere sufficiente dimostrare che la condotta o la posizione della famiglia/raggruppamento rafforzi il prestigio o il controllo del sodalizio sul territorio (comportamento 'para-statale').
- La partecipazione all'occultamento o alla custodia di armi, evidenziata anche da consigli pratici su come nasconderle o preservarle, può costituire elemento decisivo per ravvisare detenzione, porto e ricettazione.
- Una volta riconosciuta l'aggravante mafiosa opera la presunzione relativa di pericolo processuale (art. 275, comma 3 c.p.p.), che rende più agevole l'adozione di misure cautelari; tuttavia elementi personali (es. età avanzata) possono giustificare misure meno afflittive come gli arresti domiciliari rispetto alla custodia in carcere.
- Nel proporre ricorso per cassazione è strategico focalizzarsi su profili di diritto o su vizi manifesti della motivazione, poiché la riconsiderazione dei fatti e delle prove è generalmente rimessa al giudice di merito.
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