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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27375/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 09/11/2023 del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva annullato l'ordinanza del GIP relativamente agli arresti domiciliari per il reato di scambio elettorale politico-mafioso (capo 3) e confermato la misura per i reati di detenzione, porto in luogo pubblico e ricettazione di arma da sparo (capo 8). Il ricorrente deduce tre motivi: 1) contestazione dell'interpretazione delle intercettazioni su cui il Tribunale ha fondato i gravi indizi, sostenendo che la conversazione riguardasse un'arma mai vista e solo ipotizzata; 2) censura sull'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, n.1 c.p., per presunta erronea presunzione di affiliazione mafiosa basata su mera parentela e sulla disponibilità familiare dell'arma; 3) vizio di motivazione circa le esigenze cautelari, ritenute senza adeguata attualità e concretezza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo (perché si limitano a chiedere diversa valutazione di fattispecie già esaminate dal giudice di merito) e ha ritenuto infondato il secondo. La Corte ha confermato che il Tribunale del riesame aveva adeguatamente ricostruito le intercettazioni e tratto da esse indizi gravi circa la piena disponibilità dell'arma e la partecipazione del ricorrente all'occultamento; ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, n.1 c.p., in ragione del ruolo 'para-statale' attribuito alla famiglia Pullano e del fatto che il derubato si era rivolto a loro per il recupero dell'arma; ha altresì osservato che, in presenza dell'aggravante, opera la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p., e che l'età avanzata del ricorrente ha reso comunque proporzionata la misura degli arresti domiciliari. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p. (aggravante di tipo mafioso)

    La Corte ha ritenuto che l'aggravante potesse essere riconosciuta anche senza prova di formale affiliazione del singolo: è sufficiente che il comportamento rafforzi il prestigio e l'egemonia del sodalizio sul territorio e che la famiglia goda di una posizione di controllo (qui definita 'para-statale') sulla circolazione delle armi, evidenziata dall'essere il derubato ricorso ai Pullano per il recupero dell'arma.

  • art. 275, comma 3 c.p.p. (presunzione relativa in caso di aggravante mafiosa)

    L'accertamento dell'aggravante comporta una presunzione relativa che rende più agevole l'affermazione delle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto che, data la gravità della condotta e la finalità di occultamento di armi, le esigenze cautelari sussistessero, pur temperate dall'età avanzata del ricorrente.

  • art. 616 c.p.p. (spese processuali)

    Sulla base del rigetto del ricorso, la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

  • art. 23, co. 8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. (contraddittorio scritto in Cassazione)

    Il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto secondo la norma richiamata; si tratta di una modalità procedurale che disciplina lo svolgimento dell'istruttoria scritta in Cassazione.

Massime di principio

  • Le censure che impugnano la valutazione dei fatti e l'interpretazione di intercettazioni effettuata dal giudice di merito sono, di regola, inammissibili in Cassazione salvo palese illogicità o manifesta irragionevolezza della motivazione.
  • Per il riconoscimento dell'aggravante di tipo mafioso non è sempre necessario provare l'affiliazione formale del singolo: può essere sufficiente dimostrare che la condotta o la posizione della famiglia/raggruppamento rafforzi il prestigio o il controllo del sodalizio sul territorio (comportamento 'para-statale').
  • La partecipazione all'occultamento o alla custodia di armi, evidenziata anche da consigli pratici su come nasconderle o preservarle, può costituire elemento decisivo per ravvisare detenzione, porto e ricettazione.
  • Una volta riconosciuta l'aggravante mafiosa opera la presunzione relativa di pericolo processuale (art. 275, comma 3 c.p.p.), che rende più agevole l'adozione di misure cautelari; tuttavia elementi personali (es. età avanzata) possono giustificare misure meno afflittive come gli arresti domiciliari rispetto alla custodia in carcere.
  • Nel proporre ricorso per cassazione è strategico focalizzarsi su profili di diritto o su vizi manifesti della motivazione, poiché la riconsiderazione dei fatti e delle prove è generalmente rimessa al giudice di merito.

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