Cassazione Civile, Ordinanza n. 12457/2025 del 11/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società e della sopravvenuta adesione alla definizione agevolata della pretesa tributaria, comunicata anche alla controparte. Conseguentemente ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione e ha disposto la compensazione delle spese di lite. Non è stata quindi affrontata nel merito la fondatezza dei quattro motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2012, confermato nei gradi di merito. La società contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, la carenza o insufficienza di motivazione dell'accertamento, la mancata allegazione del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza richiamato nell'atto, e contestando anche profili relativi alla sottoscrizione dell'avviso. Con il ricorso per cassazione ha articolato quattro motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 546/1992; (2) violazione dell'art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973 per difetto di motivazione dell'avviso; (3) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per mancata allegazione del PVC richiamato nell'accertamento; (4) violazione dell'art. 40 d.P.R. 600/1973 in tema di avviso di accertamento. Tuttavia, prima della decisione sul merito dei motivi, la ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio per avere aderito alla definizione agevolata e di aver iniziato i pagamenti previsti.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come parametro di censura per la dedotta motivazione apparente della sentenza tributaria impugnata
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
invocato quale vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per contestare la sufficienza della motivazione dell'avviso di accertamento
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
utilizzato come norma processuale per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso
art. 7 della legge n. 212 del 2000
richiamato per sostenere la necessità di allegazione del processo verbale di constatazione richiamato nell'avviso
art. 40 del d.P.R. n. 600 del 1973
invocato in relazione alla validità dell'avviso di accertamento e alla sua sottoscrizione
art. 1, commi 231-252, della legge n. 197/2022
menzionato quale base della definizione agevolata a cui la contribuente ha aderito, con conseguente venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio
Massime di principio
- Quando il ricorrente deposita rinuncia al ricorso per cassazione e dichiara di non avere più interesse alla decisione, il giudizio si estingue, anche se la parte aveva proposto plurimi motivi di censura nel merito.
- L'adesione del contribuente a una procedura di definizione agevolata della pretesa tributaria, accompagnata dall'accettazione dell'Ufficio e dall'avvio dei pagamenti dovuti, è incompatibile con la prosecuzione del giudizio di legittimità sulla medesima lite.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, la Corte non esamina i motivi di impugnazione e può disporre la compensazione delle spese di lite.
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