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Sentenza

Sentenza del 19/04/2021 n. 2003 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Presunzione di evasione - Omessa dichiarazione. (Prima massima) . Accertamento - Presunzione di evasione - Omessa dichiarazione.(seconda massima).

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione di accertamento tributario fondato sulla presunzione di evasione ex art.12, comma 2, d.l. 78/2009 (omessa dichiarazione di investimenti/attività finanziarie in Stati o territori a fiscalità privilegiata); questione sulla possibilità di applicare tale presunzione retroattivamente agli anni anteriori all'entrata in vigore (1° luglio 2009) e sull'onere della prova per il contribuente

La decisione

la presunzione legale di cui all'art.12, comma 2, d.l. 78/2009 è di natura sostanziale e non può essere applicata retroattivamente agli anni d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore. Tuttavia l'Amministrazione può utilizzare gli stessi fatti (redditi non dichiarati detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) come presunzione semplice nell'ambito dell'accertamento ordinario. Il contribuente può vincere la presunzione dimostrando che i redditi accertati non derivano da evasione fiscale; non gli può essere imposto di precostituire prove in un periodo in cui la normativa non prevedeva tale onere

Norme richiamate

  • d.l. 78/2009, art. 12, comma 2

    la norma instaura una presunzione legale di evasione per redditi derivanti da investimenti/attività finanziarie in Stati a fiscalità privilegiata; la Corte ha ritenuto tale presunzione di natura sostanziale e quindi non applicabile retroattivamente agli anni anteriori al 1° luglio 2009, sebbene i medesimi fatti possano costituire base per presunzione semplice

  • Cass. civ., sent. 33893/2019

    giurisprudenza richiamata a sostegno del principio di non retroattività della presunzione legale e dell'ammissibilità dell'uso dei medesimi fatti come presunzione semplice

  • Comm. trib. prov. Varese 96/12/13; Comm. trib. prov. Lucca 103/4/2012

    decisioni di merito che confermano che il contribuente può superare la presunzione fornendo prova che i redditi non derivano da evasione e che non era tenuto a costituire anticipatamente prove in periodi in cui la norma non imponeva tale obbligo

Massime di principio

  • La presunzione legale introdotta dall'art.12, comma 2, d.l.78/2009 non si applica retroattivamente agli anni anteriori alla sua entrata in vigore (1/7/2009); per periodi precedenti occorre valutare la prova secondo le regole ordinarie
  • L'Amministrazione finanziaria può comunque utilizzare gli stessi fatti (es. impieghi/conti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata) come presunzione semplice: ciò richiede valutazione probatoria e non beneficia della forza probatoria automatica della presunzione legale
  • Il contribuente ha la possibilità di confutare la presunzione (legale o semplice) dimostrando la lecita origine dei redditi/attività; non è tenuto a produrre prove antecedentemente alla previsione normativa che imponeva un onere specifico
  • In pratica, per difendersi è utile documentare l'origine dei mezzi (contratti, versamenti salariali, plusvalenze dichiarate all'estero, documentazione bancaria, dichiarazioni fiscali estere/italiane), la natura lecita degli investimenti e le ragioni economiche delle operazioni internazionali
  • Se l'accertamento si riferisce a periodi anteriori al 1/7/2009 l'ufficio dovrà motivare e fondare l'accertamento su elementi concreti e non sulla presunzione legale: l'istruttoria e l'onere probatorio assumono quindi rilievo determinante

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