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Sentenza

Sentenza n. 4463/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento - dell'Ordinanza n. 114, prot. n. 14380 del 16.5.2025 di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, notificata in data 30.5.2025.

Giustizia amministrativa202504056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a sbancamento, demolizione e realizzazione di scale, setti murari e ballatoio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato una SCIA edilizia per interventi di riqualificazione, risanamento e consolidamento statico dell'area cortilizia e delle murature portanti. A seguito di sopralluogo, il Comune aveva contestato l'esecuzione, in assenza di titolo o in difformità dalla SCIA, di uno sbancamento dell'area cortilizia, della demolizione di una scala esterna, della realizzazione di più setti murari e di una nuova scala con ballatoio, adottando l'ordinanza di demolizione e ripristino. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 19 e 21-nonies della l. n. 241/1990 e degli artt. 22, 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto esercitare i poteri inibitori entro trenta giorni dalla SCIA e, decorso tale termine, procedere previamente all'annullamento d'ufficio del titolo formatosi per effetto della segnalazione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 10, 22 e 31 del d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e carenza di motivazione, sostenendo che le opere fossero riconducibili alla manutenzione straordinaria o al risanamento conservativo, che lo sbancamento e i setti murari fossero funzionali ai lavori e che la demolizione della scala fosse temporanea. Ha inoltre sostenuto che le opere interrate non necessitassero di autorizzazione paesaggistica e che il Comune non avesse adeguatamente verificato la conformità degli interventi alla SCIA. Nel corso del giudizio il Comune ha depositato il successivo provvedimento del 17 ottobre 2025 dichiarativo dell'inefficacia della SCIA, non impugnato dal ricorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati congiuntamente i due motivi. La relazione tecnica dell'UTC del dicembre 2024, allegata alla comunicazione di avvio del procedimento e richiamata per relationem nell'ordinanza, conteneva una motivazione sufficiente circa l'inidoneità della SCIA a legittimare tutti i lavori contestati. Dall'istruttoria e dal sopralluogo risultava che lo sbancamento e la demolizione della scala non erano previsti nella SCIA e non erano compatibili con la Zona 2 del PUT; dei setti murari solo uno risultava contemplato nella segnalazione; la nuova scala e il ballatoio, pur qualificati come ausiliari o temporanei, non avevano una durata determinata ed erano quindi suscettibili di autorizzazione paesaggistica. Il confronto con la documentazione trasmessa al Genio Civile evidenziava inoltre difformità tra i lavori descritti e quelli indicati nella SCIA. Considerata la realizzazione di opere ulteriori o difformi, nonché l'impatto complessivo degli interventi in area paesaggisticamente tutelata, le opere non erano riconducibili a meri interventi di manutenzione straordinaria o risanamento conservativo e non potevano beneficiare del decorso del termine di trenta giorni previsto per i poteri inibitori sulla SCIA. Il TAR ha escluso anche l'integrazione postuma della motivazione, poiché il richiamo in giudizio agli atti istruttori già formati nel procedimento consentiva di ricostruire in modo sufficiente e univoco le ragioni dell'ordinanza. Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dalla possibile improcedibilità derivante dal mancato impugnazione del successivo diniego di SCIA, decidendo comunque nel merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori, per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 19 l. 241/1990

    Il decorso del termine per l'esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA non legittima opere ulteriori o difformi che non siano comprese nella segnalazione certificata.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Non è necessario procedere all'annullamento d'ufficio di un titolo formatosi sulla SCIA per reprimere opere che non risultano coperte dalla segnalazione.

  • art. 3, comma 1, lettera b), d.P.R. 380/2001

    Le opere contestate, per consistenza e impatto complessivo, non sono state ritenute riconducibili alla manutenzione straordinaria.

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    La SCIA non copre opere ulteriori o difformi rispetto a quelle effettivamente segnalate.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La sanzione demolitoria è applicabile alle opere realizzate in assenza di titolo o in difformità dal titolo, quando non siano legittimate dalla SCIA.

  • art. 149 d.lgs. 42/2004

    L'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica non opera automaticamente per interventi interrati o qualificati come temporanei, ove l'intervento complessivo incida sul contesto paesaggistico.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    È stato invocato dal ricorrente con riferimento alla disciplina paesaggistica, ma il rigetto si fonda sull'accertata necessità di considerare gli interventi non riconducibili a meri lavori edilizi minori e suscettibili di autorizzazione paesaggistica.

  • d.P.R. 31/2017

    La disciplina delle opere escluse dall'autorizzazione paesaggistica non è stata ritenuta applicabile alla complessiva trasformazione accertata dal Comune.

Massime di principio

  • Il decorso del termine per l'esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA non consolida né legittima opere ulteriori o difformi rispetto a quelle specificamente comprese nella segnalazione certificata.
  • Quando l'amministrazione contesta opere non coperte dalla SCIA, la repressione degli interventi abusivi non richiede il previo annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies della l. 241/1990, poiché per tali opere non si è formato alcun titolo abilitativo favorevole.
  • La motivazione di un'ordinanza repressiva può essere ricostruita mediante il richiamo per relationem alla relazione tecnica e agli atti istruttori già formati nel procedimento, purché tali atti contengano elementi sufficienti e univoci sulle ragioni della decisione; il richiamo in giudizio a quegli stessi atti non costituisce integrazione postuma della motivazione.
  • La qualificazione formale degli interventi indicata nella SCIA non vincola l'amministrazione quando l'istruttoria e il sopralluogo dimostrino che le opere, valutate anche unitariamente, hanno consistenza e impatto incompatibili con la manutenzione straordinaria o il risanamento conservativo.
  • In area paesaggisticamente tutelata, la natura interrata, ausiliaria o temporanea di singole opere non esclude di per sé la necessità dell'autorizzazione paesaggistica, quando l'intervento complessivo incida sul contesto e comprenda trasformazioni non riconducibili a opere minori.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiSanatoria paesaggisticaSCIA e liberalizzazioni
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potereAutotutela decisoria

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