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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3448/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello del 15/06/2021: Mahjoub Tahar e Mahjoub Salaheddine contestano l'inosservanza della legge penale e vizi di motivazione per una presunta difformità tra la descrizione del fatto contenuta nel decreto che dispone il giudizio (mezzi usati: mattonella vs asse di legno, presenza o meno di colpi alla coscia) e la ricostruzione emergente dalle deposizioni e dal referto medico; Salaheddine aggiunge che la contestazione della minaccia (capo G) sarebbe erroneamente attribuita a lui nonostante la persona offesa si sia espressa in termini generici. Baklouti Jamel deduce invece errata applicazione della legge e carenza logica della motivazione in relazione all'esclusione delle scriminanti della legittima difesa putativa e dell'eccesso colposo, sostenendo che la sua reazione fosse dettata da un fondato timore per la propria incolumità dopo un'aggressione con un'accetta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Per Mahjoub Tahar e Mahjoub Salaheddine la Corte ha ritenuto le difformità indicate manifestamente infondate e non attinenti a un "mutamento del fatto" tale da pregiudicare il diritto di difesa: le deposizioni e il referto medico convergono sull'uso di un asse di legno e sulle lesioni riscontrate, e le imprecisioni sono attribuibili alla concitazione. Quanto alla contestazione della minaccia, la Corte ha ritenuto che le pronunce di merito attribuiscano comunque la minaccia almeno a Salaheddine. Per Baklouti la Corte ha giudicato aspecifico e manifestamente infondato il motivo: la Corte territoriale ha correttamente escluso la legittima difesa (reale o putativa) e l'eccesso colposo ritenendo la condotta dell'imputato una aggressione sproporzionata, protrattasi anche quando la vittima era a terra, con numero e intensità di colpi tali da escludere un intento meramente difensivo. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivare il motivo di ricorso relativo a inosservanza della legge penale: la Corte ha valutato che non sussiste difetto di correlazione tra imputazione e sentenza nella misura che pregiudichi la difesa.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Citato in relazione alle doglianze sulla congruità dell'imputazione: la Corte ha ritenuto le imprecisioni non idonee a configurare un cambiamento essenziale del fatto.

  • art. 55 cod. pen.

    Norma relativa all'eccesso colposo: la Corte ha ritenuto che non ricorrano i presupposti perché non è stata accertata la sussistenza della scriminante della legittima difesa, condizione necessaria per valutare un eventuale eccesso colposo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese e per la sanzione a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità dovuta a profili di colpa nell'atto impugnatorio.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. legge 18/12/2020, n. 176)

    Richiamato per spiegare che i ricorsi sono stati trattati senza udienza con conclusioni scritte, ai sensi della disposizione emergenziale/straordinaria citata.

Massime di principio

  • La discrepanza tra descrizione contenuta nel decreto che dispone il giudizio e le risultanze probatorie non determina automaticamente la nullità o l'inammissibilità: occorre verificare se vi sia un "mutamento del fatto" nei suoi elementi essenziali tale da pregiudicare concretamente il diritto di difesa. Piccole inesattezze o inversioni nella sequenza/mezzo non sono decisive se l'imputato ha potuto conoscere l'oggetto dell'accusa e difendersi.
  • La valutazione della collegabilità di dichiarazioni della persona offesa a un specifico imputato (es. attribuzione di una minaccia) è questione di merito rimessa al giudice e non è riconsiderabile in Cassazione se la pronuncia di merito è congrua e motivata; estrapolare passaggi isolati non è sufficiente per far valere l'errore.
  • Le scriminanti (legittima difesa reale o putativa) e l'eccesso colposo richiedono un giudizio 'ex ante' sulle circostanze concrete: se era praticabile l'allontanamento senza pericolo o la reazione è risultata sproporzionata e prolungata, la scriminante può essere esclusa. L'eccesso colposo presuppone che la scriminante sussista almeno in nuce; in sua assenza non è possibile qualificare il comportamento come eccesso colposo.
  • In sede di impugnazione in Cassazione la rilevanza delle questioni di fatto è fortemente limitata: sono difficilmente ammissibili doglianze che mirano a rimettere in discussione la valutazione di merito quando questa sia congruamente motivata e fondata su elementi probatori coerenti.
  • La dichiarazione di inammissibilità per motivi di colpa nell'atto di impugnazione comporta non solo il rigetto del ricorso ma anche conseguenze economiche (spese e versamento alla cassa delle ammende): sia i difensori che i ricorrenti devono perciò dosare con cura l'atto di impugnazione evitando doglianze manifestamente infondate.

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