Cassazione Civile, Ordinanza n. 20682/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura fallimentare)
La controversia
Nel corso di una vendita senza incanto disposta nell'ambito di un fallimento, un comune risultava aggiudicatario provvisorio di un compendio immobiliare. Nell'offerta aveva indicato che il prezzo sarebbe stato corrisposto in parte mediante compensazione con crediti vantati verso la massa fallimentare per imposte locali e opere di bonifica. Il giudice delegato dichiarava la decadenza dall'aggiudicazione per mancato versamento del saldo prezzo entro il termine di novanta giorni e disponeva l'incameramento della cauzione a titolo di multa. Il reclamo ex art. 26 l. fall. veniva respinto dal tribunale, che riteneva non perfezionata la compensazione per mancanza di un credito certo, liquido ed esigibile, contestato dalla curatela, e affermava che, in difetto di quantificazione del credito da portare in compensazione, il comune avrebbe dovuto comunque versare il prezzo secondo le modalità ordinarie. Con il ricorso per cassazione il comune denunciava violazione degli artt. 587 c.p.c., 1326, 1241, 1252, 1176 e 1218 c.c. e dei principi di buona fede e affidamento, sostenendo che l'aggiudicazione si era conclusa con l'accettazione dell'offerta e che il saldo poteva essere validamente estinto per compensazione, con conseguente inapplicabilità della decadenza e della multa; imputava inoltre alla curatela il mancato calcolo dell'importo dei crediti comunali da compensare.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, una volta accertato il mancato versamento del saldo prezzo nei termini e nei modi prescritti dall'ordinanza di vendita, la perdita della cauzione a titolo di multa consegue automaticamente, senza margini di discrezionalità per il giudice. Ha inoltre osservato che la compensazione invocata dal comune non poteva operare in mancanza dei presupposti dell'art. 1243, comma 1, c.c., poiché il credito dell'ente era contestato nel quantum dalla curatela e dunque non certo né liquido. In tale situazione il comune non poteva considerare estinto il prezzo per compensazione e avrebbe dovuto eseguire il pagamento; il ricorso è stato quindi rigettato e le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 26 l. fall.
è il rimedio utilizzato per reclamare il decreto del giudice delegato nella procedura fallimentare.
art. 587 c.p.c.
la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione conseguono automaticamente al mancato versamento del prezzo nel termine stabilito.
art. 1326 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la conclusione del negozio di aggiudicazione con accettazione dell'offerta.
art. 1241 c.c.
richiamato per affermare l'estinzione del debito per compensazione, quale mezzo generale di estinzione satisfattiva delle obbligazioni.
art. 1252 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di compensazione.
art. 1176 c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla diligenza nell'adempimento.
art. 1218 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di responsabilità per inadempimento.
art. 1243, comma 1, c.c.
la compensazione legale presuppone debiti reciproci, scaduti e di ammontare determinato; se il credito è contestato e illiquido non opera.
art. 92, comma 2, c.p.c.
consente la compensazione integrale delle spese per gravi ed eccezionali ragioni.
d.l. 132/2014
richiamato come fonte delle modifiche all'art. 92 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
viene dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata per il testo introduttivo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel sistema delle vendite forzate, il mancato versamento del prezzo di aggiudicazione nel termine fissato dall'ordinanza determina automaticamente la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione a titolo di multa, senza che il giudice possa effettuare valutazioni discrezionali sul comportamento dell'aggiudicatario.
- La compensazione legale può estinguere il debito solo quando i crediti reciproci siano certi, liquidi ed esigibili; se il credito opposto è contestato nel suo ammontare dalla controparte, manca il presupposto della liquidità e la compensazione non opera.
- L'indicazione, nell'offerta di acquisto, di un pagamento anche mediante compensazione non esonera l'aggiudicatario dall'obbligo di corrispondere il prezzo nelle forme ordinarie quando il controcredito non sia stato quantificato o riconosciuto.
- In presenza di un credito dell'aggiudicatario non ancora determinato o accertato, il rischio della mancata operatività della compensazione non ricade sulla procedura, sicché l'aggiudicatario deve adempiere al pagamento del saldo prezzo per evitare la decadenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20670/2024 del 25/07/2024
- ordinanza_civile · 25 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20671/2024 del 25/07/2024
- ordinanza_civile · 25 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20673/2024 del 25/07/2024
- ordinanza_civile · 25 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20674/2024 del 25/07/2024
- ordinanza_civile · 25 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20675/2024 del 25/07/2024
- ordinanza_civile · 25 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20677/2024 del 25/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →