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Sentenza

Sentenza n. 4411/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento - della Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili n.4 del 19/01/2023 di Approvazione del Disciplinare per il rilascio di permesso di transito nel Parco Regionale Archeologico Naturale dell'Inviolata e dell'allegato Disciplinare; - e di ogni altro atto conseguente, presupposto o comunque connesso, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202311177

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili e relativo disciplinare per il rilascio di permessi di transito nel Parco Regionale Archeologico Naturale dell'Inviolata

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente aveva chiesto l'annullamento della deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili n. 4 del 19 gennaio 2023, recante l'approvazione del disciplinare per il rilascio dei permessi di transito nel Parco Regionale Archeologico Naturale dell'Inviolata, nonché degli atti presupposti, conseguenti o connessi. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 5 febbraio 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso. Le amministrazioni costituite e i controinteressati non si sono opposti. Il testo non espone i motivi di illegittimità originariamente dedotti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, c.p.a., prendendo atto della dichiarazione della ricorrente e dell'assenza di opposizione delle parti resistenti e dei controinteressati. Non è stata quindi esaminata la legittimità della deliberazione e del disciplinare impugnati né sono stati esaminati i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, poiché nessuna parte ha insistito per la loro liquidazione e le concrete modalità della vicenda lo consentivano.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice quale disposizione processuale applicabile alla definizione del giudizio.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, non contrastata dalle parti resistenti e dai controinteressati, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando il giudizio è definito per sopravvenuta carenza di interesse e nessuna parte insiste per la liquidazione delle spese, il giudice può compensarle in ragione delle concrete modalità della vicenda.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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