Sentenza n. 23/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'ottemperanza, - al giudicato formatosi sulla sentenza n. 663/2022 del Giudice di Pace di Teramo, pubblicata in data 28 novembre 2022 e notificata in data 6 dicembre 2022, con cui è stato disposto a carico del Comune di Giulianova il pagamento delle spese di lite a favore del dott. Germano Giovanardi per l’importo di € 1.205,00 oltre 15% rimborso forfettario ed IVA e CPA come per legge, con condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma ai sensi dell’art 114, comma 4, lett. e), nomina di un Commissario ad acta in caso di inadempimento dell’Amministrazione e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni in favore del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Teramo n. 663/2022, passata in giudicato, recante la condanna del Comune al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (cessionario del credito)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, quale cessionario del credito ceduto dal precedente titolare e notificato al Comune, ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Giudice di Pace di Teramo n. 663/2022, passata in giudicato il 5 gennaio 2023, con la quale il Comune era stato condannato al pagamento di euro 1.205,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA, CPA e interessi. Il Comune non aveva adempiuto, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Il ricorrente ha chiesto anche la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e il risarcimento dei danni, quantificati in euro 5.000,00.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso di ottemperanza quanto alla mancata esecuzione del giudicato. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza del Giudice di Pace, la sua notificazione al Comune, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e la notificazione della cessione del credito. Ha quindi ordinato al Comune di Giulianova di dare esatta esecuzione al giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora il Prefetto di Teramo, con facoltà di delega, quale commissario ad acta, destinato a intervenire per i successivi 60 giorni in caso di perdurante inerzia del Comune. Ha respinto la domanda di penalità di mora, poiché il termine assegnato per l'adempimento e le modalità esecutive stabilite dal giudice escludevano, secondo il Collegio, un significativo ritardo imputabile all'amministrazione e rendevano non necessaria la funzione deterrente della penalità. Ha respinto anche la domanda risarcitoria, perché il danno era stato soltanto allegato e non provato. Nulla è stato disposto sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune e della necessità di un supplemento istruttorio a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, inclusa la sentenza del Giudice di Pace.
art. 114, comma 2, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alle condizioni processuali del giudizio di ottemperanza e alla comprovata formazione del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere richiesta nel giudizio di ottemperanza, ma non è stata applicata perché il termine assegnato per l'adempimento escludeva un significativo ritardo imputabile all'amministrazione.
art. 87, comma 3, c.p.a.
È stato ritenuto rispettato il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
L'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro non può essere iniziata prima del decorso infruttuoso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione.
art. 1284 c.c.
È stato indicato dal ricorrente quale fondamento della richiesta di interessi sul credito, ma la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, compresa una sentenza del Giudice di Pace, quando l'amministrazione condannata non vi abbia dato esecuzione.
- L'azione esecutiva per il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione presuppone, oltre alla definitività del titolo, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando il giudice assegni all'amministrazione un termine ragionevole per adempiere e ritenga quindi insussistente un significativo ritardo imputabile, tale da rendere necessaria una funzione deterrente.
- La domanda di risarcimento del danno proposta nel giudizio di ottemperanza deve essere sorretta dalla prova del pregiudizio allegato; la mera allegazione del danno non è sufficiente per ottenerne la liquidazione.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, determinandone il termine e attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari all'attuazione del giudicato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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