Cassazione Penale, Sentenza n. 3431/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della condanna per il delitto di patrocinio infedele (art. 380 cod. pen.) relativa all'abbandono della difesa in quattro procedimenti (tre penali e uno civile). Il ricorrente deduce l'assenza dell'elemento costitutivo del nocumento per l'assistito, sostenendo di non aver percepito compensi per i procedimenti penali (dove l'assistito è stato prosciolto), di aver seguito una strategia difensiva tesa a far emergere nullità e prescrizione, e di non aver mai ricevuto mandato ad litem nel procedimento civile. Denuncia inoltre vizi di motivazione relativi all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, travisamento della prova circa l'esistenza del mandato nel giudizio civile e violazione del principio della condanna oltre ogni ragionevole dubbio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha riscontrato gravi lacune argomentative nella motivazione della sentenza impugnata: non è emerso con sufficiente chiarezza il concreto nocumento subito da Manes nei procedimenti penali (non risultando provato quale fosse l'effettivo danno, tenuto conto dell'intervento di difensori d'ufficio) né è stata adeguatamente documentata l'esistenza di un mandato ad litem nel procedimento civile. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la decisione impugnata e ha rinviato gli atti alla Corte d'appello di Salerno (perché Campobasso non dispone di seconda sezione penale) affinché colmi le carenze istruttorie e motivazionali individuate.
Norme richiamate
art. 380 cod. pen.
non presente testo integrale nella sentenza
Il reato di patrocinio (o consulenza) infedele richiede, oltre alla violazione dei doveri professionali, la prova del nocumento concreto agli interessi della parte; la mera inosservanza deontologica non è sufficiente per la rilevanza penale se non si dimostra l'evento dannoso.
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
non riportata testualmente nella sentenza
Richiamato il principio che la condanna deve essere fondata oltre ogni ragionevole dubbio; la sentenza di merito deve assicurare motivazione adeguata e convincente sul punto della prova.
art. 623, lett. c), cod. proc. pen.
non riportata testualmente nella sentenza
Norma prevista per l'inoltro degli atti a diversa Corte d'appello quando quella originaria non dispone di sezione competente; qui utilizzata per il rinvio degli atti alla Corte d'appello di Salerno.
art. 175 disp. att. cod. proc. pen.
non riportata testualmente nella sentenza
Norma regolatrice della competenza e del rinvio degli atti, applicata congiuntamente all'art. 623 per il trasferimento alla Corte competente.
Massime di principio
- Per integrare il reato di patrocinio infedele (art. 380 cod. pen.) è necessario dimostrare non solo la violazione dei doveri professionali, ma anche un nocumento concreto e specifico subito dall'assistito (danno patrimoniale, mancato conseguimento di un risultato utile o danno di altra natura anche morale/procedurale).
- La mera inosservanza di obblighi deontologici o l'omissione di attività non coincide automaticamente con responsabilità penale se non è provato l'evento dannoso collegato alla condotta.
- Nei procedimenti penali, la prova del nocumento può includere l'onere di dimostrare con chiarezza quali spese o pregiudizi concreti l'assistito ha subito (es. somme pagate, necessità di difensori d'ufficio, perdita di opportunità processuali); la sentenza di merito deve motivare con precisione tale collegamento causalmente rilevante.
- Nel giudizio per patrocinio infedele relativo a giudizi civili, la sussistenza di un mandato ad litem è elemento centrale: l'assenza di mandato esclude in radice l'obbligo di tutela e rende difficilmente configurabile un delitto di patrocinio infedele.
- La Corte di cassazione interviene quando la motivazione di merito presenta lacune rilevanti o travisamenti probatori: in tali casi è frequente l'annullamento con rinvio per rinnovata e più completa valutazione, non sempre la proscrizione definitiva della pretesa accusatoria.
- In casi simili, la difesa dovrebbe puntare a dimostrare l'assenza di nocumento concreto, la mancata percezione di compensi correlati alla condotta contestata e l'assenza di mandato formale; l'accusa dovrà invece provare specificamente l'evento dannoso e il vincolo di mandato.
Testo integrale
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