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Ordinanza

Ordinanza n. 4330/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione direttoriale n. 242 del 1° luglio 2026, recante l’esclusione del RTI Arta s.r.l. - Jacopo Costruzioni s.r.l. dalla procedura CUP H24F26000030007 - CIG BA6213256B per mancato superamento della soglia di sbarramento dell’offerta tecnica; - del verbale n. 2 del 22 giugno 2026; - della proposta di esclusione, delle schede e dei giudizi individuali e collegiali della Commissione giudicatrice, nella parte in cui hanno attribuito coefficiente 0,00 e punti 0/15 al sub-criterio 1.2; - nonché di ogni atto presupposto, connesso, consequenziale o sopravvenuto, ivi compresi gli eventuali atti di chiusura della procedura, dichiarazione di gara deserta, revoca, riedizione della gara, aggiudicazione o stipulazione del contratto; nonché per la conseguente riammissione del RTI ricorrente alla procedura e rinnovazione della valutazione dell’offerta tecnica, a partire dal sub-criterio 1.2, con ogni conseguente provvedimento ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a..

Giustizia amministrativa202607832

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione del RTI dalla procedura di gara per mancato superamento della soglia di sbarramento dell’offerta tecnica, conseguente all’attribuzione di zero punti al sub-criterio 1.2

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il RTI ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la determinazione direttoriale di esclusione, il verbale della commissione giudicatrice, la proposta di esclusione, le schede e i giudizi individuali e collegiali, nella parte in cui è stato attribuito coefficiente 0,00 e punteggio 0/15 al sub-criterio 1.2 dell’offerta tecnica, determinando il mancato superamento della soglia di sbarramento. È stata chiesta la riammissione alla procedura e la rinnovazione della valutazione dell’offerta tecnica a partire dal sub-criterio 1.2, nonché ogni conseguente provvedimento. Il testo dell’ordinanza non espone le specifiche censure di legittimità dedotte contro la valutazione della commissione, poiché il Collegio si è limitato a rilevare la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti delle amministrazioni pubbliche individuate dalla disciplina speciale applicabile alle controversie relative a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né il merito delle censure contro l’esclusione e la valutazione dell’offerta tecnica. Ha rilevato che la controversia riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e che, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022, sono parti necessarie la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR. Ai sensi dell’art. 49 c.p.a. e della disciplina speciale richiamata, ha quindi ordinato alla parte ricorrente di notificare il ricorso alle predette amministrazioni entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e di depositare la prova della notificazione nei successivi cinque giorni. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 22 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 108/2022

    La disposizione è richiamata quale fondamento del rito applicabile alle controversie relative a procedure amministrative concernenti interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e quale fonte dell’obbligo di considerare parti necessarie alcune amministrazioni pubbliche.

  • art. 49 c.p.a.

    È richiamato quale base processuale per ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle amministrazioni necessarie.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla domanda incidentale di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, senza che l’ordinanza proceda alla relativa decisione.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    È richiamato in relazione alla richiesta di riammissione e rinnovazione della valutazione dell’offerta tecnica, senza che il Collegio esamini tale domanda.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a procedure amministrative concernenti interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti delle amministrazioni individuate come parti necessarie dall’art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022.
  • Quando il giudizio è instaurato senza la partecipazione di tutte le parti necessarie, il giudice amministrativo deve ordinare l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49 c.p.a., assegnando un termine perentorio per la notificazione e un ulteriore termine per il deposito della prova dell’avvenuto adempimento.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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