Sentenza del 31/05/2017 n. 13738 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato il fermo amministrativo sostenendo che, essendo trascorso più di un anno dalla notifica delle cartelle di pagamento, l'agente della riscossione avrebbe dovuto inviarle previamente l'intimazione ad adempiere prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973. Le cartelle erano state regolarmente notificate, non erano state impugnate ed erano quindi divenute definitive. Equitalia ha contestato la necessità di un'ulteriore intimazione o comunicazione autonoma, sostenendo che il preavviso di fermo contenente l'invito ad adempiere assolve già la funzione di garanzia prevista dalla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Equitalia, ritenendo legittimo il fermo amministrativo anche se adottato oltre un anno dalla notifica delle cartelle senza una distinta intimazione ex art. 50. Secondo la Corte, l'avviso contenuto nel provvedimento di fermo, con cui il contribuente è invitato ad adempiere entro venti giorni, realizza la medesima finalità di garanzia dell'intimazione prevista dall'art. 50. La sentenza della CTR del Lazio è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario della contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2
invito ad adempiere all'obbligo risultante dal ruolo
L'intimazione autonoma prevista dalla norma non è necessaria quando la funzione di avviso e garanzia per il contribuente è comunque assicurata dal preavviso di fermo contenente un termine per adempiere.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, comma 4
La disciplina del fermo amministrativo è stata collegata alle procedure attuative previste dalla normativa, nel cui contesto il preavviso di fermo costituisce l'atto attraverso il quale il contribuente viene informato della procedura.
D.M. 7 settembre 1998, n. 503, art. 4, comma 1
Il preavviso può valere come comunicazione dell'iscrizione del fermo, con efficacia decorsi venti giorni, in caso di mancato pagamento.
D.L. n. 203 del 2005, art. 3, comma 41, convertito dalla L. n. 248 del 2005
La disposizione ha mantenuto applicabile la disciplina transitoria del fermo amministrativo fino all'emanazione della regolamentazione prevista dall'art. 86, comma 4, del D.P.R. n. 602 del 1973.
Cass., Sezioni Unite, n. 10672 dell'11 maggio 2009
Il preavviso di fermo è sostanzialmente l'atto attraverso il quale il contribuente viene informato dell'esistenza della procedura e gli viene concesso un termine per adempiere.
Cass. n. 26075 del 2015
Il fermo adottato oltre un anno dalla notifica della cartella può essere legittimo senza una separata intimazione ex art. 50, se il preavviso di fermo contiene un invito ad adempiere e consente al contribuente di esercitare le proprie garanzie.
Massime di principio
- Quando le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate e non sono state impugnate, diventano definitive e possono costituire il presupposto per misure cautelari come il fermo amministrativo.
- Il decorso di oltre un anno dalla notifica della cartella non rende automaticamente illegittimo il fermo: occorre verificare se il contribuente abbia ricevuto un atto idoneo a informarlo della procedura e a concedergli un termine per pagare.
- Il preavviso di fermo può assolvere la funzione dell'intimazione prevista dall'art. 50, purché contenga un chiaro invito ad adempiere e un termine effettivo per regolarizzare la posizione.
- La mancanza di una distinta intimazione non è di per sé decisiva se la finalità di tutela e informazione del contribuente è stata comunque realizzata.
- In casi analoghi è essenziale controllare la regolarità della notifica delle cartelle, il loro eventuale mancato impugnamento, il contenuto del preavviso di fermo e il rispetto del termine concesso per il pagamento.
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