Cassazione Civile, Ordinanza n. 22918/2022 del 21/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di rettifica e liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria aveva ricalcolato in aumento il valore di due immobili trasferiti con atto notarile, con conseguente maggior pretesa d'imposta di registro e catastale. La società acquirente aveva impugnato l'atto deducendone la nullità per difetto di motivazione e per difetto di sottoscrizione, oltre a contestare nel merito l'eccessività del valore accertato. La commissione provinciale aveva accolto il ricorso per carenza di motivazione, ma la commissione regionale aveva riformato la decisione, ritenendo sufficiente la motivazione dell'avviso e più convincente la stima dell'ufficio rispetto a quella di parte. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato: 1) violazione delle norme processuali e tributarie sulla motivazione dell'avviso e sul riparto dell'onere probatorio, sostenendo che la CTR avesse ritenuto adeguatamente motivato l'atto pur basato, per uno degli immobili, su un atto comparativo già oggetto di rettifica e di contenzioso, e avesse inoltre impropriamente valorizzato una perizia o elementi non presenti in atti; 2) violazione delle norme sull'onere della prova e omesso esame di fatto decisivo, deducendo che la CTR aveva richiamato una 'stima pubblica' e valori OMI non emergenti dal fascicolo e che, comunque, tali dati avrebbero dovuto essere allegati all'avviso, mentre la parte aveva prodotto una perizia asseverata a sostegno del valore dichiarato.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti fondati nei limiti esposti in motivazione. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia sulla specifica doglianza relativa all'utilizzabilità dell'atto comparativo, osservando che la CTR aveva comunque deciso la questione della motivazione attraverso altre argomentazioni. Ha però censurato la decisione impugnata per aver applicato alla fattispecie il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo: in materia di accertamento tributario, un avviso carente di motivazione non è sanabile né dal solo fatto che il contribuente abbia poi proposto ricorso, né da una integrazione successiva svolta dall'ufficio nel corso del giudizio, poiché la motivazione deve essere completa ab origine e consentire una difesa consapevole e non difficoltosa. La Corte ha inoltre rilevato che la CTR aveva fondato il proprio convincimento su una prova non risultante dagli atti disponibili, attribuendo all'ufficio una stima pubblica e valori OMI che, secondo la stessa prospettazione dell'Agenzia nel controricorso, non erano stati effettivamente prodotti. Per tali ragioni ha accolto il ricorso per quanto di ragione, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR del Lazio in diversa composizione per un nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
è il parametro processuale invocato per dedurre violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo
art. 112 c.p.c.
il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice decide la questione con una motivazione incompatibile con la tesi di parte, anche se non esamina espressamente ogni singola allegazione
art. 132, n. 4, c.p.c.
è sufficiente una motivazione concisa che esponga gli elementi in fatto e in diritto della decisione
art. 156 c.p.c.
la sanatoria per raggiungimento dello scopo non opera rispetto a un atto impositivo affetto da insufficiente motivazione, perché l'atto deve delimitare chiaramente il thema decidendum
art. 15 c.p.c.
norma processuale richiamata dalla ricorrente tra quelle asseritamente violate
art. 166 c.p.c.
norma processuale richiamata dalla ricorrente tra quelle asseritamente violate
art. 51, comma 3, DPR 131/1986
disciplina i criteri di rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro
art. 52, comma 2, DPR 131/1986
richiama l'obbligo di motivazione dell'avviso di rettifica e liquidazione
art. 7 L. 212/2000
prescrive l'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria
art. 3 L. 241/1990
richiama il generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi
art. 2697 c.c.
è invocato per il riparto dell'onere della prova sulla fondatezza della rettifica di valore
art. 155 c.c.
norma richiamata dalla ricorrente nel secondo motivo, senza che dalla sentenza emerga una specifica interpretazione sostanziale
Massime di principio
- In tema di avviso di rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro, la motivazione deve essere presente sin dall'origine dell'atto e deve rendere intellegibili le ragioni di fatto e di diritto della pretesa, così da consentire al contribuente una difesa consapevole e la delimitazione del thema decidendum.
- Il difetto o l'insufficienza di motivazione di un atto impositivo non è sanato dal solo fatto che il contribuente abbia proposto ricorso, né può essere colmato con integrazioni difensive o motivazioni postume dell'ufficio rese nel giudizio di impugnazione.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare espressamente ogni singola allegazione di parte, ma deve comunque basare la decisione su elementi effettivamente presenti nel processo; non può fondare la propria valutazione su prove o dati non risultanti dagli atti.
- In materia tributaria, quando la rettifica del valore è sostenuta dall'amministrazione, grava su quest'ultima dimostrare la fondatezza della maggiore pretesa secondo i criteri utilizzati nell'atto e nel processo, mentre il contribuente può contrastarla con prova contraria anche tecnica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22822/2022 del 21/07/2022
- ordinanza_civile · 21 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22824/2022 del 21/07/2022
- ordinanza_civile · 21 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22825/2022 del 21/07/2022
- ordinanza_civile · 21 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22826/2022 del 21/07/2022
- ordinanza_civile · 21 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22829/2022 del 21/07/2022
- ordinanza_civile · 21 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22830/2022 del 21/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →