Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09014/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2008 con cui l’Ufficio ha rideterminato sinteticamente il reddito del contribuente, valorizzando soprattutto movimentazioni bancarie (versamenti e prelevamenti) e accertando un maggior reddito rispetto a quello dichiarato. Il contribuente ha impugnato l’atto fino in Cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2729, comma 2, c.c., sostenendo che la CTR avrebbe errato nel non attribuire valore di presunzione grave, precisa e concordante alla dichiarazione della madre, resa in una scrittura privata, attestante la consegna in contanti di euro 30.000 a titolo di liberalità/perequazione familiare; con il secondo ha denunciato omesso esame o insufficiente motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la CTR valutato quella scrittura privata quale prova giustificativa della disponibilità della somma contestata. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato, perché volto a ottenere un nuovo apprezzamento del merito e perché la CTR non aveva fondato la decisione sul divieto di prova testimoniale, ma su ragioni di incongruità e inattendibilità della deduzione difensiva, ritenuta incompatibile con le risultanze documentali di assegni tra le stesse parti; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile per effetto della c.d. doppia conforme, essendo la decisione di appello confermativa di quella di primo grado sulle medesime questioni di fatto e applicandosi l’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. al ricorso proposto oltre i termini rilevanti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente. Ha dichiarato il primo motivo inammissibile e comunque infondato perché mirava a una nuova valutazione delle prove e della credibilità della giustificazione addotta per il maggior reddito accertato, attività riservata al giudice di merito; inoltre ha chiarito che la CTR non ha applicato un divieto assoluto di prova testimoniale, ma ha espresso un giudizio di inattendibilità nel merito. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., che impedisce di dedurre in Cassazione il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando appello e primo grado sono conformi nelle ragioni di fatto. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato come base del potere di accertamento sintetico del reddito fondato su elementi indicativi di capacità contributiva

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato insieme all’art. 38 per la rideterminazione del reddito del contribuente

  • art. 115 c.p.c.

    dedotto dal ricorrente come violato, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a ottenere una nuova valutazione del merito

  • art. 116 c.p.c.

    dedotto dal ricorrente come violato; la Corte ha escluso che la CTR avesse mal governato le prove, avendo invece compiuto un giudizio di merito sull’attendibilità della documentazione

  • art. 2729, comma 2, c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni; la Corte ha ritenuto che la censura fosse in realtà rivolta al merito della valutazione probatoria

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro del primo motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di un fatto decisivo; la deduzione è stata dichiarata inammissibile per doppia conforme

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    applicato per precludere il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme

  • d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    richiamato per la riformulazione dell’art. 348-ter c.p.c.

  • L. 11 agosto 2012, n. 143

    legge di conversione del d.l. n. 83/2012 richiamata ai fini dell’applicazione della disciplina sulla doppia conforme

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuovo esame del materiale probatorio: l’apprezzamento della credibilità delle prove e della ricostruzione fattuale appartiene al giudice di merito.
  • La deduzione che una somma abbia provenienza lecita o non imponibile deve essere sorretta da prova oggettiva e coerente; in mancanza, l’accertamento sintetico fondato su indici di capacità contributiva e movimentazioni bancarie resta valido.
  • La dichiarazione proveniente da un terzo o da un familiare non è automaticamente inutilizzabile, ma va valutata dal giudice di merito secondo il suo concreto contenuto, la coerenza interna e la compatibilità con le altre risultanze documentali.
  • Quando la sentenza d’appello conferma integralmente quella di primo grado sulle medesime questioni di fatto, opera la preclusione della c.d. doppia conforme, che impedisce di dedurre in Cassazione il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.
  • In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sul fatto è fortemente limitato: il ricorrente non può rimettere in discussione l’omesso esame di documenti o circostanze già valutati nei gradi di merito sul medesimo impianto argomentativo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.