Cassazione Civile, Ordinanza n. 09014/2024 del 04/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2008 con cui l’Ufficio ha rideterminato sinteticamente il reddito del contribuente, valorizzando soprattutto movimentazioni bancarie (versamenti e prelevamenti) e accertando un maggior reddito rispetto a quello dichiarato. Il contribuente ha impugnato l’atto fino in Cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2729, comma 2, c.c., sostenendo che la CTR avrebbe errato nel non attribuire valore di presunzione grave, precisa e concordante alla dichiarazione della madre, resa in una scrittura privata, attestante la consegna in contanti di euro 30.000 a titolo di liberalità/perequazione familiare; con il secondo ha denunciato omesso esame o insufficiente motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la CTR valutato quella scrittura privata quale prova giustificativa della disponibilità della somma contestata. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato, perché volto a ottenere un nuovo apprezzamento del merito e perché la CTR non aveva fondato la decisione sul divieto di prova testimoniale, ma su ragioni di incongruità e inattendibilità della deduzione difensiva, ritenuta incompatibile con le risultanze documentali di assegni tra le stesse parti; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile per effetto della c.d. doppia conforme, essendo la decisione di appello confermativa di quella di primo grado sulle medesime questioni di fatto e applicandosi l’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. al ricorso proposto oltre i termini rilevanti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente. Ha dichiarato il primo motivo inammissibile e comunque infondato perché mirava a una nuova valutazione delle prove e della credibilità della giustificazione addotta per il maggior reddito accertato, attività riservata al giudice di merito; inoltre ha chiarito che la CTR non ha applicato un divieto assoluto di prova testimoniale, ma ha espresso un giudizio di inattendibilità nel merito. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., che impedisce di dedurre in Cassazione il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando appello e primo grado sono conformi nelle ragioni di fatto. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base del potere di accertamento sintetico del reddito fondato su elementi indicativi di capacità contributiva
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato insieme all’art. 38 per la rideterminazione del reddito del contribuente
art. 115 c.p.c.
dedotto dal ricorrente come violato, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a ottenere una nuova valutazione del merito
art. 116 c.p.c.
dedotto dal ricorrente come violato; la Corte ha escluso che la CTR avesse mal governato le prove, avendo invece compiuto un giudizio di merito sull’attendibilità della documentazione
art. 2729, comma 2, c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni; la Corte ha ritenuto che la censura fosse in realtà rivolta al merito della valutazione probatoria
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro del primo motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di un fatto decisivo; la deduzione è stata dichiarata inammissibile per doppia conforme
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
applicato per precludere il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme
d.l. 22 giugno 2012, n. 83
richiamato per la riformulazione dell’art. 348-ter c.p.c.
L. 11 agosto 2012, n. 143
legge di conversione del d.l. n. 83/2012 richiamata ai fini dell’applicazione della disciplina sulla doppia conforme
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuovo esame del materiale probatorio: l’apprezzamento della credibilità delle prove e della ricostruzione fattuale appartiene al giudice di merito.
- La deduzione che una somma abbia provenienza lecita o non imponibile deve essere sorretta da prova oggettiva e coerente; in mancanza, l’accertamento sintetico fondato su indici di capacità contributiva e movimentazioni bancarie resta valido.
- La dichiarazione proveniente da un terzo o da un familiare non è automaticamente inutilizzabile, ma va valutata dal giudice di merito secondo il suo concreto contenuto, la coerenza interna e la compatibilità con le altre risultanze documentali.
- Quando la sentenza d’appello conferma integralmente quella di primo grado sulle medesime questioni di fatto, opera la preclusione della c.d. doppia conforme, che impedisce di dedurre in Cassazione il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.
- In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sul fatto è fortemente limitato: il ricorrente non può rimettere in discussione l’omesso esame di documenti o circostanze già valutati nei gradi di merito sul medesimo impianto argomentativo.
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