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Sentenza

Sentenza n. 12235/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell’Istruzione, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all’estero e, segnatamente, in Spagna;

Giustizia amministrativa202604424

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna, presentata il 28 ottobre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente abilitata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna per l’insegnamento sul sostegno. Ha dedotto la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento entro i termini previsti, lamentando che l’inerzia ministeriale le impediva l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il Ministero si è costituito senza adottare, nelle more del giudizio, alcun provvedimento espresso né formulare richieste di integrazione documentale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine per provvedere senza adozione di un provvedimento espresso. Ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990 sia dei termini speciali dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, seguiti da tre mesi per adottare il provvedimento di riconoscimento, per un termine massimo complessivo di quattro mesi ove siano richieste integrazioni. Poiché la domanda era stata presentata il 28 ottobre 2025, non risultava concluso il procedimento né erano state richieste integrazioni. Il Ministero è stato condannato ad adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, da esercitare entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. L’amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • l. 241/1990

    Il giudice richiama il termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento amministrativo.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato

    Il provvedimento sul riconoscimento della qualifica professionale deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento è sufficiente dimostrare la presentazione di un’istanza formale, la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento e l’assenza di un provvedimento espresso dell’amministrazione.
  • Nel procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; qualora siano richieste integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
  • L’assenza di una richiesta di integrazione documentale non consente all’amministrazione di mantenere indefinitamente ineseguito l’obbligo di provvedere sulla domanda di riconoscimento di una qualifica professionale.
  • Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • Nel definire il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’amministrazione e l’eventuale commissario ad acta devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, oltre che ai principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato richiamati nella decisione.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzio
RamiIstruzione e universitàProfessioni e ordini professionaliProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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