Sentenza del 09/06/2017 n. 14380 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Aquila perché non aveva ricevuto la notificazione dell'atto di appello dell'Agenzia delle Entrate e, pertanto, non aveva potuto partecipare al relativo giudizio. Ha inoltre contestato la qualificazione del concessionario della riscossione come litisconsorte necessario. La Corte ha rilevato che l'Agenzia aveva prodotto soltanto la ricevuta di spedizione e una comunicazione di compiuta giacenza, senza dimostrare, mediante avviso di ricevimento o documentazione equivalente, l'effettivo tentativo di consegna e il regolare perfezionamento della notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato senza rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate per mancata prova della corretta instaurazione del contraddittorio. Le spese del giudizio di appello sono state compensate, mentre l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare al contribuente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 900 euro oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 14
Il contribuente aveva sostenuto che il concessionario della riscossione non fosse litisconsorte necessario, ma la decisione si è fondata principalmente sull'irregolare notificazione dell'atto di appello e non ha deciso in modo determinante tale questione.
Art. 184-bis c.p.c.
La richiesta dell'Agenzia di rimessione in termini non è stata accolta, non essendo stata fornita una giustificazione idonea e specifica.
Art. 291 c.p.c.
La richiesta subordinata di rinnovazione della notificazione non è stata accolta nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando l'atto introduttivo o l'atto di appello è notificato tramite il servizio postale, la sola ricevuta di spedizione non dimostra il perfezionamento della notificazione.
- In assenza di costituzione del destinatario, deve essere provato l'effettivo ricevimento dell'atto oppure il regolare compimento di tutti gli adempimenti previsti per i casi di assenza, irreperibilità o rifiuto.
- La mancata prova della notificazione dell'appello impedisce la corretta instaurazione del contraddittorio e può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La parte che intende beneficiare della compiuta giacenza deve produrre documentazione completa e chiara sul tentativo di consegna, sull'avviso lasciato al destinatario e sul decorso del periodo di giacenza.
- Eventuali difficoltà organizzative o eventi eccezionali, come il terremoto, devono essere documentati concretamente se vengono invocati per giustificare la mancata produzione della prova della notificazione.
- Quando l'appello è dichiarato inammissibile per mancata instaurazione del contraddittorio, la sentenza impugnata può essere cassata senza rinvio e l'appellante può essere condannato alle spese del giudizio di cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 giu 2017Sentenza del 09/06/2017 n. 14406 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 giu 2017Sentenza del 09/06/2017 n. 548 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 9 giu 2017Sentenza del 09/06/2017 n. 824 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 9 giu 2017Sentenza del 09/06/2017 n. 1458 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 9 giu 2017Sentenza del 09/06/2017 n. 1465 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 9 giu 2017Sentenza del 09/06/2017 n. 2055 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →