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Sentenza

Sentenza del 09/06/2017 n. 14380 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Aquila perché non aveva ricevuto la notificazione dell'atto di appello dell'Agenzia delle Entrate e, pertanto, non aveva potuto partecipare al relativo giudizio. Ha inoltre contestato la qualificazione del concessionario della riscossione come litisconsorte necessario. La Corte ha rilevato che l'Agenzia aveva prodotto soltanto la ricevuta di spedizione e una comunicazione di compiuta giacenza, senza dimostrare, mediante avviso di ricevimento o documentazione equivalente, l'effettivo tentativo di consegna e il regolare perfezionamento della notifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato senza rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate per mancata prova della corretta instaurazione del contraddittorio. Le spese del giudizio di appello sono state compensate, mentre l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare al contribuente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 900 euro oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 14

    Il contribuente aveva sostenuto che il concessionario della riscossione non fosse litisconsorte necessario, ma la decisione si è fondata principalmente sull'irregolare notificazione dell'atto di appello e non ha deciso in modo determinante tale questione.

  • Art. 184-bis c.p.c.

    La richiesta dell'Agenzia di rimessione in termini non è stata accolta, non essendo stata fornita una giustificazione idonea e specifica.

  • Art. 291 c.p.c.

    La richiesta subordinata di rinnovazione della notificazione non è stata accolta nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando l'atto introduttivo o l'atto di appello è notificato tramite il servizio postale, la sola ricevuta di spedizione non dimostra il perfezionamento della notificazione.
  • In assenza di costituzione del destinatario, deve essere provato l'effettivo ricevimento dell'atto oppure il regolare compimento di tutti gli adempimenti previsti per i casi di assenza, irreperibilità o rifiuto.
  • La mancata prova della notificazione dell'appello impedisce la corretta instaurazione del contraddittorio e può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • La parte che intende beneficiare della compiuta giacenza deve produrre documentazione completa e chiara sul tentativo di consegna, sull'avviso lasciato al destinatario e sul decorso del periodo di giacenza.
  • Eventuali difficoltà organizzative o eventi eccezionali, come il terremoto, devono essere documentati concretamente se vengono invocati per giustificare la mancata produzione della prova della notificazione.
  • Quando l'appello è dichiarato inammissibile per mancata instaurazione del contraddittorio, la sentenza impugnata può essere cassata senza rinvio e l'appellante può essere condannato alle spese del giudizio di cassazione.

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