Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34841/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell'istanza di ammissione alle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, della semilibertà, rispetto alla pena residua derivante da cumulo per due condanne per peculato commessi dal 2010 al 2015. Il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto insufficiente il breve periodo di osservazione penitenziaria (relazione di sintesi del 13/7/2021), la mancata sperimentazione esterna (permessi premio, lavoro ex art.21 Ord. pen.) e la mancata revisione critica dei fatti nonostante i progressi registrati; perciò disponeva un ulteriore periodo di monitoraggio. In cassazione il ricorrente denunciava errata applicazione degli artt. 47 e 50 Ord. pen. e vizio di motivazione, evidenziando elementi positivi (contesto familiare, lavoro, volontariato, parziale risarcimento, parere favorevole nella relazione e liberazione anticipata). Il Procuratore Generale aveva chiesto l'annullamento limitatamente al diniego della semilibertà e il rigetto nel resto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto adeguatamente motivate le ragioni del Tribunale di sorveglianza: pur riconoscendo progressi nel trattamento del detenuto, la sistematicità e la durata quinquennale dei peculati (rilevanti somme) e la mancata revisione critica dei fatti giustificavano un ulteriore periodo di osservazione secondo il principio di gradualità. La Corte ha precisato che il giudice non è vincolato dai giudizi di idoneità contenuti nelle relazioni di osservazione e può richiedere ulteriori esperimenti premiali; ha inoltre respinto la censura sulla mancata motivazione del diniego di semilibertà, ritenendo che le argomentazioni siano comuni a entrambe le misure richieste. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • Ordinamento penitenziario, art. 50

    L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento nella società

    La Corte ha interpretato l'art.50 come richiedente la dimostrazione di "progressi" nel trattamento e un congruo periodo di osservazione: in assenza di ciò il diniego della semilibertà è giustificato.

  • Ordinamento penitenziario, art. 21

    La mancata sperimentazione esterna tramite lavoro o permessi premio (ex art.21) è elemento rilevante per valutare la necessità di ulteriore monitoraggio prima di concedere misure alternative.

  • Ordinamento penitenziario, principio relativo alle relazioni di osservazione

    Il giudice non è vincolato dai pareri di idoneità espressi nelle relazioni di osservazione, ma deve considerare le informazioni in esse contenute alla luce della gradualità del trattamento e dei profili di pericolosità del condannato; pertanto può motivatamente disattendere un parere favorevole.

Massime di principio

  • La concessione di misure alternative (affidamento in prova, semilibertà) richiede non solo elementi positivi nel comportamento carcerario, ma anche un periodo di osservazione sufficiente a verificare la revisione critica dei fatti e l'attitudine al reinserimento.
  • Comportamenti criminali sistematici e protratti nel tempo, specie se con indebiti vantaggi derivanti da posizioni di responsabilità, pesano fortemente contro l'ammissione a misure alternative.
  • Il giudice di sorveglianza non è vincolato ai pareri favorevoli espressi nelle relazioni di osservazione e può richiedere ulteriori "esperimenti premiali" (permessi premio, lavoro esterno) prima di concedere i benefici.
  • La motivazione del diniego può essere comune a più misure richieste se le ragioni (es. insufficiente osservazione, assenza di sperimentazione esterna, mancata revisione critica) si riferiscono al presupposto condiviso della gradualità del trattamento.
  • Per la semilibertà in particolare, è necessario provare progressi concreti nel trattamento e condizioni oggettive per un graduale reinserimento nella società; la loro assenza giustifica il rifiuto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.