Sentenza n. 1222/2026 - Napoli, Sezione 1
per l’annullamento del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di aggiornamento della procedura antimafia presentata in data -OMISSIS-, con declaratoria dell’obbligo di provvedere in merito con provvedimento espresso e motivato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta sull’istanza di aggiornamento della procedura antimafia
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato il silenzio formatosi sull’istanza di aggiornamento presentata dopo il precedente diniego di iscrizione nella white list, fondato su elementi indiziari di possibile permeabilità mafiosa. L’istanza indicava sopravvenienze potenzialmente idonee a modificare il quadro originario: cessazione di rapporti di convivenza e di collegamenti familiari indiretti, cessione della partecipazione societaria da parte di una soggetta collegata al contesto indiziario, risalenza nel tempo di una frequentazione e assenza di rapporti con un parente detenuto. La ricorrente deduceva la violazione dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. La Prefettura sosteneva che, nelle more del giudizio, la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 avesse determinato la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo illegittimo il silenzio della Prefettura. L’obbligo generale di provvedere previsto dall’art. 2 l. n. 241/1990 trova, nella materia antimafia, specifica applicazione nell’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, che impone al Prefetto di aggiornare l’esito dell’informazione quando, anche su richiesta documentata dell’interessato, siano venute meno le circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa. La richiesta non era una generica sollecitazione fondata sul mero decorso del tempo, ma prospettava fatti nuovi, non implausibili e potenzialmente idonei a incidere sull’attualità del quadro indiziario; ciò imponeva l’apertura di una nuova istruttoria e l’adozione di un provvedimento espresso. La mera comunicazione ex art. 10-bis l. n. 241/1990 non equivale alla conclusione del procedimento e non determina la cessazione della materia del contendere. L’amministrazione è stata condannata a concludere il procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, valutando la rilevanza delle sopravvenienze; il TAR si è riservato di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione.
Norme richiamate
art. 2 l. n. 241/1990
Impone alla pubblica amministrazione di concludere con un provvedimento espresso il procedimento conseguente a un’istanza di parte, quando sussiste il dovere di provvedere.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza costituisce un atto endoprocedimentale e non esaurisce l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011
il Prefetto, anche sulla documentata richiesta dell’interessato, aggiorna l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa
L’aggiornamento dell’informazione antimafia costituisce un dovere del Prefetto quando una richiesta circostanziata prospetti il venir meno di circostanze rilevanti o sopravvenienze potenzialmente idonee a modificare il quadro indiziario originario.
art. 31 c.p.a.
Consente, nell’azione avverso il silenzio, di accertare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e di ordinare la conclusione del procedimento entro un termine assegnato dal giudice.
Massime di principio
- L’aggiornamento dell’informazione antimafia non è una mera facoltà amministrativa quando l’interessato presenti una richiesta documentata e circostanziata fondata su fatti sopravvenuti potenzialmente idonei a modificare il quadro indiziario originario.
- La richiesta di aggiornamento dell’informazione antimafia impone al Prefetto di avviare una nuova istruttoria e di adottare un provvedimento espresso quando prospetti res novae fattuali non implausibili e non manifestamente irrilevanti; non è sufficiente che l’istanza si fondi sul mero decorso del tempo o chieda una generica rivalutazione.
- La comunicazione dei motivi ostativi prevista dall’art. 10-bis l. n. 241/1990 è un atto endoprocedimentale e non assolve l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, né determina la cessazione della materia del contendere nell’azione avverso il silenzio.
- Nell’azione contro il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine determinato, lasciando impregiudicata la valutazione amministrativa sul merito dell’aggiornamento e sulla concreta idoneità delle sopravvenienze a superare gli elementi sintomatici posti a base della precedente informazione antimafia.
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