Cassazione Civile, Sentenza n. 16165/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva dichiarato l'estinzione del processo per tardiva riassunzione dopo interruzione causata dal decesso di alcuni eredi (Arcudi). I ricorrenti hanno contestato la legittimità dell'estinzione sostenendo, in particolare, che i chiamati in causa Arcudi non avevano interesse processuale a mantenere la partecipazione in appello poiché le questioni che li riguardavano erano già state definitivamente decise in primo grado e non erano state impugnate, e che la chiamata in causa ex art. 107 c.p.c. non equivaleva automaticamente a un litisconsorzio necessario che impedisse la prosecuzione del giudizio senza nuova notifica. Inoltre i ricorrenti incidentali (Riccobono e altri) hanno aderito alle medesime censure e hanno sostenuto che, a fronte del giudicato interno sulle posizioni degli Arcudi, l'omessa o tardiva riassunzione non poteva comportare estinzione generalizzata del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, ritenendo illegittima la dichiarazione di estinzione del giudizio da parte della Corte d'appello. La Cassazione ha ritenuto che le questioni relative agli Arcudi erano già state definite con pronunce di primo grado passate in giudicato e che, pertanto, la chiamata ex art. 107 c.p.c. non aveva creato un litisconsorzio necessario tale da impedire la prosecuzione dell'appello senza ulteriori formalità. La Corte ha inoltre stabilito che, nella situazione concreta, la notifica prevista dall'art. 332 c.p.c. avrebbe avuto natura di litis denuntiatio e che, anzi, i termini per l'intervento si erano già esauriti: la dichiarazione di interruzione e la successiva estinzione erano quindi infondate. La sentenza impugnata è stata cassata e il giudizio rinviato alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione perché riesamini gli appelli principali e incidentali; la Corte di cassazione ha disposto altresì che la Corte d'appello decida sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 107 cod. proc. civ.
Disciplina la chiamata in causa del terzo da parte del giudice. La Corte evidenzia che la chiamata ex art. 107 può essere disposta per mera opportunità processuale e non sempre determina un litisconsorzio necessario; pertanto la posizione del chiamato può risultare scindibile in appello se i suoi diritti sono già stati definiti con giudicato interno
art. 102 cod. proc. civ.
Riguarda il litisconsorzio necessario. La Corte distingue tra i casi in cui sussiste litisconsorzio necessario e i casi di mera chiamata ex art. 107 che non impongono automaticamente la regolarità del contraddittorio in appello
art. 331 cod. proc. civ.
Norma sulla mancata citazione dei litisconsorti necessari in grado di appello; la Cassazione ha ritenuto inapplicabile l'argomento della violazione dell'art. 331 ove risulti che la chiamata in primo grado non aveva creato un litisconsorzio necessario perché le posizioni del terzo erano state già definitivamente decise
art. 332 cod. proc. civ.
Regola la notifica dell'impugnazione ai terzi interessati (litis denuntiatio). La Corte ha qualificato la notifica prevista in tali casi come semplice litis denuntiatio e non come atto idoneo a impedire la decisione di appello, qualora i termini per l'intervento si siano già esauriti
artt. 325 e 327 cod. proc. civ.
Determinano i termini per l'intervento e la decorrenza dei relativi termini. La Corte ha osservato che, alla data dell'interruzione dichiarata dalla Corte d'appello, erano già decorerti i termini di cui agli artt. 325 e 327, rendendo ininfluenti le notifiche ex art. 332 per la prosecuzione utile del giudizio
art. 336 cod. proc. civ.
Prevede il giudicato apparente; la Corte ha escluso che potesse trovare applicazione in quanto la decisione sul giudizio di divisione non produceva effetti sul giudizio relativo ai diritti dei consorti Arcudi
art. 300 co. 4 e art. 292 cod. proc. civ.
Disciplina le modalità di notificazione e le ipotesi riconducibili all'art. 292; la Corte ha esaminato la natura delle notifiche eseguite (comparsa di risposta della Lega del Filo d'Oro) e la loro incidenza temporale sulla decorrenza dei termini
art. 307 cod. proc. civ. (previgente)
Riguarda l'eccezione di estinzione per mancata riassunzione: la Corte ha considerato l'interesse a proporre l'eccezione e ha motivato perché nel caso concreto la dichiarazione di estinzione fosse ingiustificata
Massime di principio
- La chiamata in causa ex art. 107 c.p.c. non equivale automaticamente a un litisconsorzio necessario: può essere disposta per mera opportunità processuale e la sua esistenza non impedisce che, se le questioni che riguardano il chiamato sono già state definitivamente decise in primo grado (giudicato interno), la causa diventi scindibile in appello
- Se le posizioni del terzo chiamato sono già state definite con pronunce di primo grado non impugnate, la mancata o tardiva notifica in appello assume natura di litis denuntiatio e non necessariamente impedisce la prosecuzione dell'appello; la corte d'appello deve valutare l'effettiva rilevanza processuale della notifica
- L'estinzione del processo per tardiva riassunzione dopo un'interruzione è ammissibile solo quando sussistono i presupposti formali e l'effettivo mancato esercizio dei termini da parte delle parti interessate; l'eccezione di estinzione può essere sollevata solo da chi ha interesse e va verificata con attenzione la conoscenza legale dell'evento interruttivo
- La presenza di giudicato interno su questioni che riguardano un terzo chiamato in primo grado fa venire meno la necessità di considerarlo litisconsorte necessario in appello: il giudicato interno può rendere la posizione del terzo scindibile rispetto alla controversia residua
- In presenza di notifiche che abbiano mera funzione di litis denuntiatio, l'unico effetto è spesso di porre la situazione in stasi fino alla scadenza dei termini di intervento (artt. 325 e 327 c.p.c.); la mancata notifica non sempre determina l'impossibilità di decidere l'appello
- Il giudice di merito deve sempre accertare se le formalità di notifica e i termini siano effettivamente rilevanti alla luce del contenuto del giudicato interno e dell'interesse concreto delle parti; decisioni di estinzione automatiche, prive di questa verifica, sono suscettibili di cassazione
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