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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16020/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Avvocatura generale dello Stato impugnava la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che aveva accolto l'appello di LG e LAS contro la Commissione tributaria provinciale di Napoli. L'avviso di accertamento contestava la validità dell'adesione alla liquidazione dell'IVA di gruppo per il 2015 sostenendo che la controllante LG non avesse il controllo superiore al 50% di LAS. La questione centrale era se il requisito del controllo (partecipazione >50%) previsto dall'art. 73, 3° comma, del d.P.R. n. 633/1972 e dal d.m. 13/12/1979 debba intendersi solo in senso diretto o se possa essere soddisfatto anche cumulando le partecipazioni possedute tramite società controllate (controllo indiretto).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Avvocatura generale dello Stato e ha confermato la sentenza della CGT2: il controllo rilevante ai fini della disciplina della liquidazione dell'IVA di gruppo può essere esercitato anche in modo indiretto. Nel caso concreto LG possedeva indirettamente la maggioranza delle quote di LAS tramite le controllate Joseph Louis Sons s.r.l. e Luise International Co. s.r.l. (ciascuna titolare del 37,5%), sicché sommando le partecipazioni risultava superato il 50%. La Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui, ai fini dell'art. 73, 3° comma, del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2 del d.m. 13 dicembre 1979, il possesso delle quote superiori al 50% può essere conseguito anche sommando le quote detenute da più società controllate dalla capogruppo. Per il resto la Corte ha precisato la distinzione tra disciplina della liquidazione dell'IVA di gruppo e la disciplina del gruppo IVA prevista dagli artt. 70-bis e ss., e ha ritenuto che il limite quantitativo del 50% nel diritto interno possa essere giustificato come misura di contrasto alle frodi, senza però escludere l'applicabilità del concetto di controllo indiretto.

Norme richiamate

  • art. 73, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA)

    "Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute dall'altra per oltre la metà fin dall'inizio dell'anno solare precedente."

    La norma disciplina la liquidazione dell'IVA di gruppo con soglia del 50%: la Corte ha ritenuto applicabile la nozione di controllo anche in via indiretta, coerentemente con l'art. 2 del d.m. 13/12/1979.

  • d.m. finanze 13 dicembre 1979, art. 2

    "Agli effetti del presente decreto si considerano controllate soltanto le società... le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al cinquanta per cento... dall'ente o società controllante o da un'altra società controllata da questi ai sensi del presente articolo."

    Il regolamento contempla il possesso tramite altra società controllata; la Corte ha interpretato la disposizione nel senso che, ai fini del controllo indiretto, è ammissibile sommare le partecipazioni detenute da più società direttamente controllate.

  • direttiva 2006/112/CE, art. 11 (direttiva IVA)

    "(...) ogni Stato membro può considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi"

    La direttiva riconosce ai Paesi membri la possibilità di trattare entità strettamente vincolate come unico soggetto passivo; essa non impone soglie quantitative e ammette che gli Stati adottino misure per prevenire elusione e frode. I principi UE sono utili per orientare l'interpretazione della normativa interna, pur rispettando le differenze di regime.

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia (es. NGD mbH, C-141/20; Commissione/Svezia, C-480/10; Ampliscientifica, C-162/07; Larentia+Minerva, C‑108/14 e C‑109/14)

    La giurisprudenza UE chiarisce che la nozione di gruppo IVA e di vincoli "finanziari, economici e organizzativi" va interpretata in modo ampio; la maggioranza dei diritti di voto o una partecipazione maggioritaria non sono necessariamente condizioni indispensabili ex art. 11 diretta, e gli Stati possono adottare restrizioni proporzionate per prevenire abusi.

  • Cass. Sezioni Unite, n. 1915/2016

    Le Sezioni Unite hanno affermato che il regime di liquidazione dell'IVA di gruppo si applica anche se la società controllante è una società di persone; questo orientamento è stato richiamato e tenuto conto nella interpretazione normativa successiva.

  • d.m. finanze 13 febbraio 2017

    Ha modificato il periodo di possesso richiesto (referenza temporale) e recepito interpretazioni giurisprudenziali che ampliano l'applicabilità del regime, confermando l'evoluzione interpretativa del requisito temporale e del tipo di controllante.

  • art. 8, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma processuale citata nel motivo relativo alle sanzioni; la Corte ha ritenuto quel motivo inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse risultante dall'esito favorevole al resistente.

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione dell'IVA di gruppo (art. 73, 3° comma, d.P.R. n. 633/1972) il controllo può essere sia diretto sia indiretto: è possibile sommare le partecipazioni detenute da più società controllate dalla capogruppo per superare la soglia del 50%.
  • La disciplina della liquidazione dell'IVA di gruppo (un'unica dichiarazione/liquidazione) è distinta dalla disciplina del 'gruppo IVA' prevista dagli artt. 70-bis e ss.; occorre verificare quale regime sia applicabile concretamente.
  • I principi e la giurisprudenza UE (art. 11 direttiva IVA e pronunce CGUE) offrono criteri interpretativi (vincoli finanziari/economici/organizzativi) ma non impongono necessariamente soglie quantitative; gli Stati possono tuttavia prevedere limiti (es. 50%) se sono proporzionati e volti a prevenire frodi.
  • Nel valutare situazioni analoghe bisogna verificare non solo la percentuale formale di partecipazione, ma la sostanza economica dei rapporti (possesso effettivo attraverso catene di controllo, capacità di influire sulla gestione, periodi temporali di possesso richiesti dalle norme).
  • È opportuno controllare i requisiti temporali e eventuali rinunce/condizioni previste dalla normativa regolamentare (es. periodo di possesso richiesto dal d.m.) e considerare la possibilità che norme o interpretazioni successive (es. d.m. 2017, giurisprudenza) incidano sul requisito di controllo.
  • In caso di contestazioni è utile documentare la catena proprietaria e le percentuali detenute da ciascuna controllata, nonché eventuali atti che dimostrino il controllo effettivo (governance, accordi, nomine), poiché la somma delle quote indirette può determinare il controllo rilevante.

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