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Sentenza

Sentenza n. 1205/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202502482

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docente per l’anno scolastico 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza della sentenza civile n. 841/2025, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto a ciascuna il diritto alla Carta Docente, per l’importo annuo di euro 500,00, oltre interessi e rivalutazione, ed era stato ordinato al Ministero di procedere all’emissione della carta e all’accredito delle somme. Il titolo era stato notificato al Ministero il 25 febbraio 2025, ma l’Amministrazione non aveva provveduto. Le ricorrenti hanno quindi chiesto l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza civile e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo all’Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione. Il commissario dovrà operare senza compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile analogicamente l’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti da decreti emessi ai sensi della medesima legge. È stata inoltre disposta, a carico del Ministero, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’effettivo soddisfo o, al più tardi, sino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 552,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto ha fondato l’ordine all’Amministrazione di adempiere e la nomina del commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la fissazione di una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari, decorrente dalla notificazione del titolo all’Amministrazione, costituisce presupposto per l’attivazione dell’ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    La disposizione, prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è stata ritenuta applicabile analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, ai fini della nomina senza compenso di un dirigente dell’Amministrazione quale commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Fondamento del diritto alla Carta Docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal giudicato civile posto in esecuzione.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Base normativa per il riconoscimento di interessi e rivalutazione sulle somme spettanti, dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’Amministrazione e sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti dal titolo.
  • In presenza di un giudicato che imponga il pagamento di somme di denaro, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per l’adempimento e nominare, per l’eventuale successivo inadempimento, un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
  • La disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, relativa alla gratuità dell’incarico di commissario ad acta conferito a un dirigente dell’Amministrazione, può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne amministrative al pagamento di somme di denaro; l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • Il munus di commissario ad acta costituisce un incarico obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimentoAbuso del diritto e del processo

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