Sentenza n. 2104/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di rimessione in pristino di una stradella in terra battuta e successivo accertamento di inottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale n. 58 del 24 luglio 2023, con cui gli era stata ordinata la rimessione in pristino di una stradella in terra battuta, ritenuta realizzata sine titulo in area soggetta a vincoli sismico, paesaggistico e idrogeologico e ricadente in una riserva naturale. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota di accertamento dell'inottemperanza e il verbale presupposto. Il ricorrente ha dedotto, in sintesi: erronea misurazione e individuazione dell'opera, poiché il tratto di nuova formazione sarebbe stato lungo circa 20-25 metri, mentre la restante parte avrebbe coinciso con un sentiero storico; assenza di interventi di sbancamento o di apporto di materiale, essendosi il bypass formato mediante il transito di persone e mezzi; erronea imputazione dell'intervento, fondata soltanto sulla vicinanza del ristorante, nonostante il ricorrente non fosse proprietario né detentore dei terreni interessati; impossibilità di eseguire l'ordine demolitorio per mancanza della disponibilità delle aree; contraddittorietà dell'ordine con le ordinanze sindacali che avevano disposto o consentito l'utilizzo del percorso alternativo per finalità di viabilità e sicurezza pubblica. Con i motivi aggiunti ha inoltre dedotto la mancata notifica degli atti ai proprietari delle particelle, l'impossibilità di imputargli l'inottemperanza, la mancata individuazione dell'area di sedime e l'illegittimità derivata dell'accertamento successivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, annullando l'ordinanza di rimessione in pristino e il successivo accertamento di inottemperanza. La decisione si fonda principalmente sulla verificazione disposta dal Collegio, ritenuta lineare, congruamente motivata e immune da illogicità. Il verificatore ha accertato che la nuova stradella si sviluppava per soli 21,70 metri, era stata realizzata senza apporto di materiale, non presentava elementi indicativi di sbancamenti eseguiti con mezzi meccanici e interessava le particelle 86, 102 e 103, non intestate al ricorrente; la restante porzione di circa 48,50 metri coincideva con una sentieristica storica a uso pubblico. Da tali risultanze il giudice ha desunto il travisamento dei fatti e l'assenza di prova, o anche di indizi sufficienti, della responsabilità del ricorrente nella realizzazione dell'opera. È stata ritenuta fondata anche la censura relativa all'impossibilità di eseguire l'ordine, poiché il ricorrente non era proprietario né detentore dei terreni. Inoltre, l'ordinanza sindacale n. 15 del 2023 risultava ancora efficace e consentiva l'utilizzo del percorso alternativo, sicché l'inibizione del transito avrebbe posto il ricorrente in contrasto con le prescrizioni comunali sulla viabilità. L'accoglimento delle censure contro l'ordinanza principale ha travolto per illegittimità derivata l'accertamento di inottemperanza. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.000, oltre oneri di legge e rifusione del contributo unificato, nonché alle spese della verificazione.
Norme richiamate
art. 29 d.P.R. 380/2001
Richiamato nel provvedimento e nelle censure in relazione alla responsabilità per gli interventi edilizi abusivi; la decisione esclude in concreto l'imputabilità dell'intervento al ricorrente sulla base delle risultanze della verificazione.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale disciplina dell'ordine di rimozione o demolizione; il provvedimento è annullato perché l'opera è stata erroneamente descritta e non è stata provata la responsabilità del destinatario, che inoltre non aveva la disponibilità dei terreni.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato con riguardo all'obbligo di motivazione; il giudice ha rilevato il travisamento dei fatti e l'insufficiente base istruttoria dell'ordinanza.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato nell'ordinanza istruttoria con cui era stata ordinata al Comune la produzione documentale; l'amministrazione non ha ottemperato.
art. 5 l.r. Sicilia 16/2016
Richiamato tra le disposizioni urbanistico-edilizie applicabili secondo l'ordinanza impugnata e le censure, senza una specifica interpretazione autonoma nella sentenza.
d.lgs. 42/2004
Richiamato in relazione al vincolo paesaggistico, senza che la sentenza svolga una specifica valutazione autonoma sulla disciplina paesaggistica.
d.P.R. 357/1997
Richiamato in relazione alla disciplina ambientale dell'area protetta, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.
Massime di principio
- Un ordine di rimessione in pristino non può fondarsi su una descrizione dell'opera smentita dagli accertamenti tecnici: l'erronea consistenza, localizzazione o modalità di realizzazione dell'intervento integra un travisamento dei fatti rilevante ai fini dell'annullamento.
- La mera vicinanza di un'opera abusiva all'attività o alla proprietà del destinatario dell'ordinanza non dimostra la sua responsabilità nella realizzazione dell'intervento; l'amministrazione deve acquisire elementi istruttori concreti che colleghino l'opera al soggetto sanzionato.
- L'ordine di rimessione in pristino deve essere rivolto a un soggetto che abbia la disponibilità giuridica o materiale dell'area e sia in condizione di eseguirlo; l'assenza di proprietà o detenzione dei terreni interessati impedisce di imputare al destinatario l'inottemperanza per non aver ripristinato lo stato dei luoghi.
- Un provvedimento repressivo edilizio non può imporre la chiusura o la rimozione di un percorso quando ciò si ponga in contrasto con un'ordinanza comunale ancora efficace che ne consenta o prescriva l'utilizzo per esigenze di viabilità e sicurezza pubblica.
- L'illegittimità dell'ordinanza di rimessione in pristino travolge, per illegittimità derivata, il successivo accertamento di inottemperanza fondato sul medesimo ordine.
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