Cassazione Penale, Sentenza n. 18864/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore impugnava con un unico motivo la violazione di legge relativa all'aumento della pena operato ai sensi dell'art. 81 cod. pen. per la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen., lamentando che l'incremento (determinato in euro 250,00 di multa) fosse stato applicato senza alcuna motivazione specifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, nel reato continuato, il giudice deve indicare quantitativamente gli aumenti per i reati satellite e motivarli, ma ha precisato che per aumenti di esigua entità non è richiesta una motivazione particolarmente dettagliata. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione implicita (collegata all'aumento per la recidiva qualificata) e ha osservato che la scelta di applicare l'aumento solo sulla pena pecuniaria era coerente con la minima esiguità (la contravvenzione prevede ammenda fino a euro 371,00 o arresto da 3 a 12 mesi). Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Regola i limiti dell'aumento per i reati continuati: il giudice deve rispettare il rapporto di proporzione tra le pene e i limiti dell'aumento; nel caso di aumenti esigui non è richiesta una motivazione molto dettagliata.
art. 697 cod. pen.
Norma che disciplina la contravvenzione contestata; la Corte rileva che la sanzione edittale per la contravvenzione prevede arresto da 3 a 12 mesi o ammenda fino a euro 371,00, rendendo l'aumento applicato esiguo rispetto al massimo edittale.
art. 132 cod. pen.
Attribuisce al giudice un potere discrezionale nel determinare la pena; la Corte ricorda che l'abuso di tale discrezionalità è escluso quando l'aumento è di minima entità e la motivazione è adeguata.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ritiene che il richiamo al criterio di adeguatezza possa costituire motivazione sufficiente quando la pena è prossima alla media edittale.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicata alla parte ricorrente.
Massime di principio
- Nel reato continuato il giudice deve quantificare gli aumenti per i singoli reati satellite e motivarli, ma l'intensità della motivazione richiesta è proporzionale all'entità dell'aumento.
- Per aumenti di pena di esigua entità non è necessario fornire una motivazione lunga e dettagliata: una motivazione implicita o sintetica può essere sufficiente se il risultato appare ragionevole e proporzionato.
- Se la pena determinata è prossima alla media edittale, il richiamo ai criteri di adeguatezza (art. 133 cod. pen.) può bastare come motivazione della decisione del giudice di merito.
- La Corte di cassazione tutela l'ampio potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena, intervenendo solo quando emerga un vizio di proporzione o un cumulo surrettizio di pene.
- L'applicazione dell'aumento solo alla componente pecuniaria può essere legittima quando ciò risulti coerente con la gravità del fatto e con i limiti edittali del reato contestato.
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