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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33941/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (coltivatore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura espropriativa relativa a fondi coltivati. Il coltivatore chiedeva di vedersi riconosciuta l'indennità aggiuntiva prevista per i coltivatori del fondo dagli artt. 17 L. n. 865/1971 e 42 del T.U. espropriazioni. La Corte d'appello aveva negato la domanda ritenendo che, in assenza di decreto di esproprio o di cessione volontaria formalizzata con atto pubblico, il diritto non fosse ancora sorto o comunque non fosse liquido ed esigibile. Nel ricorso per cassazione il ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 17 L. n. 865/1971 e degli artt. 20 e 21 T.U. espropriazioni, sostenendo che la cessione volontaria si fosse già perfezionata con la sottoscrizione dell'accordo transattivo tra ente espropriante e proprietà, essendo sufficiente la forma scritta; (2) omesso esame di un fatto decisivo, perché il prezzo pattuito per la cessione volontaria sarebbe stato integralmente pagato con successive determine amministrative. Il terzo motivo risulta assorbito.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendoli congiuntamente fondati. Ha affermato che, ai fini del sorgere del diritto all'indennità aggiuntiva del coltivatore, rileva il momento della cessione volontaria o del decreto di esproprio, cioè quando il credito diventa liquido ed esigibile. Nel caso concreto, dagli atti richiamati dal ricorrente emergeva un accordo transattivo contenente il patto di cessione volontaria del bene e la successiva corresponsione del prezzo concordato da parte del Comune; pertanto il diritto all'indennità non poteva essere escluso per il solo fatto che non fosse ancora stato stipulato l'atto pubblico. La clausola dell'accordo che prevedeva un successivo rogito notarile è stata considerata interna al rapporto tra le parti e non opponibile al terzo coltivatore rimasto estraneo all'accordo. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 17 L. 22 ottobre 1971, n. 865

    La Corte lo richiama come base normativa dell'indennità aggiuntiva spettante al coltivatore del fondo; il diritto si collega al perfezionamento della cessione volontaria o al decreto di esproprio.

  • art. 42 d.P.R. 8 gennaio 2001, n. 327

    È richiamato insieme all'art. 17 L. n. 865/1971 quale fonte dell'indennità aggiuntiva in favore del coltivatore del fondo.

  • art. 20 d.P.R. 8 gennaio 2001, n. 327

    È richiamato dal ricorrente per sostenere che la cessione volontaria si perfeziona con l'accordo scritto, non con il rogito pubblico.

  • art. 21 d.P.R. 8 gennaio 2001, n. 327

    È richiamato dal ricorrente nel medesimo senso, a sostegno della validità della cessione volontaria conclusa per iscritto.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; per traslazione, il diritto all'indennità sorge quando la cessione volontaria si perfeziona ed il credito diventa esigibile.

  • art. 1350 c.c.

    La Corte afferma che per la validità della cessione volontaria dell'immobile espropriando è sufficiente la forma scritta, anche nella forma di scrittura privata, in assenza di diversa previsione espressa.

Massime di principio

  • Nella cessione volontaria di bene espropriando, la forma scritta è sufficiente a integrare il requisito di validità del contratto, non essendo necessario l'atto pubblico salvo espressa previsione di legge o del titolo applicabile.
  • Il diritto all'indennità aggiuntiva spettante al coltivatore del fondo sorge quando la cessione volontaria o il decreto di esproprio rendono il credito liquido ed esigibile; prima di tale momento la pretesa non può dirsi perfezionata.
  • Se dagli atti risulta un accordo transattivo che contenga in modo chiaro la pattuizione di cessione volontaria e il pagamento del prezzo concordato, il giudice non può negare il sorgere del diritto dell'avente titolo invocando la sola mancanza del rogito notarile.
  • Una clausola interna all'accordo tra ente espropriante e proprietario che preveda un successivo atto pubblico non è opponibile al terzo titolare dell'indennità, se quest'ultimo è rimasto estraneo a quella pattuizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione forzataCompravendita immobiliareTransazione
RamiProcesso civileEsecuzioniImmobiliareContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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