Cassazione Penale, Sentenza n. 31788/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il rigetto delle istanze di dissequestro del bar "Cin Cin" e del relativo compendio societario, contestando la legittimità del sequestro preventivo disposto ai sensi dell'art. 416-bis, comma 7 c.p. e dell'art. 240-bis c.p.p. Hanno dedotto che non ricorrono i presupposti per il sequestro finalizzato alla confisca: Ferrante (marito di Lucia) non sarebbe "gerente di fatto" della società ma vittima di estorsioni; il locale non sarebbe stato utilizzato come luogo di "summit di mafia"; i rapporti con la società Naturella s.r.l. sarebbero occasionali e regolarmente fatturati; non sarebbe dimostrata la provenienza illecita degli assegni né un'attività di "ripulitura" riconducibile all'associazione mafiosa; la titolarità sostanziale della società in capo a Ferrante sarebbe smentita da consulenze di parte che attestano l'eredità del bar dagli Esposito. In subordine è censurata la motivazione come carente, perché l'ordinanza non si sarebbe confrontata con le deduzioni difensive e con le risultanze dibattimentali, e non avrebbe valutato il "periculum in mora".
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha rilevato l'irregolarità dell'impugnazione cumulativa di tre distinte ordinanze, esaminando in questa sede soltanto la posizione di Salvatore Esposito (ordinanza n. 34/2023 R.R. Reali) e dichiarando de plano inammissibili gli altri due ricorsi per aver impugnato ordinanze non dirette ai singoli appellanti. Quanto al merito, la Corte ha ritenuto che le risultanze del dibattimento non costituiscono di per sé elemento idoneo, salvo manifesta evidenza dell'insussistenza del fatto, a giustificare la revoca del sequestro preventivo; ha richiamato la normativa e la giurisprudenza che giustificano la permanenza del sequestro fino alla definizione del giudizio di primo grado e ha rigettato la richiesta di riesame. Ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 1.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Consente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per beni riconducibili ad attività di associazione mafiosa; la Corte ha valutato che i presupposti di tale norma (fumus commissi delicti) non risultano superabili dalle deduzioni dei ricorrenti, salvo manifesta evidenza contraria
art. 240-bis c.p.p.
Regola il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati non necessariamente legati alla mafia; richiede la dimostrazione del periculum in mora e del fumus, elementi che la Corte ritiene ancora sussistenti nel caso di specie
art. 323 c.p.p.
Prevede che la sentenza di assoluzione determina la perdita di efficacia del sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte ha richiamato tale disciplina per affermare che fino all'esito del primo grado il sequestro normalmente permane, salvo casi di manifesta evidenza di insussistenza del fatto
art. 240 comma 2 c.p.p.
Riferimento alla confisca obbligatoria che può impedire la perdita automatica di efficacia del sequestro in caso di assoluzione; la Corte lo cita nel quadro delle condizioni che regolano la perdita di efficacia del sequestro
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve riguardare un provvedimento specifico: l\'impugnazione cumulativa di più ordinanze emesse separatamente può rendere il ricorso inammissibile.
- Le risultanze processuali emerse nel dibattimento non sempre giustificano la revoca del sequestro preventivo: salvo la "manifesta evidenza" dell\'insussistenza dei presupposti del reato, la misura cautelare reale tende a perdurare fino alla conclusione del primo grado.
- Per ottenere il dissequestro di beni soggetti a sequestro finalizzato alla confisca è necessario convincere il giudice dell\'assenza del "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora"; mere contestazioni probatorie o argomentazioni alternative richiedono una valutazione che il riesame e la Cassazione non rivedono agevolmente se non in presenza di fatti nuovi e manifesti.
- Le censure sulla motivazione dell\'ordinanza sono rilevanti solo se è dimostrabile che il giudice non si è confrontato con elementi decisivi in grado di incidere sul giudizio di sussistenza dei presupposti cautelari.
- Quando si impugna un provvedimento cautelare è fondamentale: (a) individuare il provvedimento specifico impugnato; (b) produrre elementi nuovi e decisivi che dimostrino l\'insussistenza dei presupposti di sequestro; (c) argomentare con riferimento puntuale al fumus e al periculum in mora.
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