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Sentenza

Sentenza n. 2474/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale ordinario che aveva disposto il pagamento di € 2.000,00 a titolo di bonus "Carta del Docente" per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto in suo favore il diritto al pagamento di € 2.000,00 relativi al bonus "Carta del Docente". La sentenza era stata notificata all’amministrazione il 12 maggio 2025 e il suo passaggio in giudicato era stato attestato il 16 gennaio 2026. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero, non avendo quest’ultimo dato esecuzione alla condanna pecuniaria. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ritenuto esperibile il giudizio di ottemperanza anche per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza all’amministrazione. Accertato l’inadempimento ministeriale, ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato mediante il pagamento delle somme riconosciute, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione, senza compenso aggiuntivo in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001 e del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, esperibile per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Subordina la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La disposizione, dettata per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata applicata analogicamente dal TAR alle ulteriori condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un compenso aggiuntivo per il commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione relativa al bonus "Carta del Docente", oggetto della condanna pecuniaria contenuta nel giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che contenga una condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro.
  • Prima di proporre l’azione di ottemperanza per una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 dalla notificazione del titolo all’amministrazione.
  • Accertato l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un giudicato esecutivo, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna pecuniaria dell’amministrazione non ha diritto a un compenso aggiuntivo quando l’incarico rientra nell’ambito delle sue funzioni dirigenziali, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001 e del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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