Cassazione Civile, Ordinanza n. 11055/2025 del 27/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società in nome collettivo, insieme a due garanti personali, aveva convenuto in giudizio l'originaria banca chiedendo dichiararsi la nullità per difetto di causa di un mutuo chirografario stipulato nel 2009, assunto come funzionale al mero ripianamento del saldo passivo di un conto corrente, nonché la nullità dell'atto di costituzione di pegno posto a garanzia di un credito ritenuto insussistente. In primo grado le domande erano state respinte e la banca aveva ottenuto anche una condanna riconvenzionale alla restituzione di somme. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non dimostrato il collegamento negoziale tra mutuo e conto corrente e osservando, inoltre, che il mutuo ordinario non è nullo solo perché destinato a coprire pregresse esposizioni debitorie; aveva anche rilevato che eventuali profili di asimmetria informativa non erano stati dedotti come causa di annullamento e che non era stato specificamente censurato il capo sugli interessi. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 2729 c.c. per avere la Corte territoriale negato il ragionamento presuntivo che avrebbe dovuto desumere il collegamento funzionale tra accredito del mutuo, addebito immediato di pregresse passività, contiguità temporale e vicinanza numerica degli importi; con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 1418, comma 2, c.c., sostenendo che, essendo inesistente il debito di conto corrente coperto dal mutuo, il contratto era nullo per difetto di causa concreta e che il successivo pagamento dell'indebito da parte della banca non poteva sanare ex post tale nullità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente formulato come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare l'apprezzamento di merito sulla prova presuntiva e sul mancato riscontro del collegamento negoziale, giudizio che è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e non apparente. Ha aggiunto che la censura non denunciava specificamente un vizio motivazionale nei limiti consentiti. Il secondo motivo è stato dichiarato conseguentemente inammissibile perché subordinato al successo del primo: cadendo la doglianza sull'accertamento del collegamento funzionale, veniva meno il presupposto logico della pretesa nullità del mutuo. La Corte ha richiamato il principio, ribadito anche dalle Sezioni Unite nel 2025, secondo cui il mutuo è perfezionato quando la somma è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche tramite accredito su conto corrente, e la destinazione immediata delle somme a estinguere debiti pregressi non incide di per sé sulla validità del contratto, potendo semmai rilevare sotto altri profili di inefficacia o revocatoria. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese di legittimità, a una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore importo per il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2729 c.c.
In sede di legittimità, la censura è ammissibile solo nei limiti del vizio di sussunzione o del vizio motivazionale; l'apprezzamento del giudice di merito circa gravità, precisione e concordanza degli indizi è di regola insindacabile.
art. 1418, comma 2, c.c.
La nullità per difetto di causa non può essere affermata solo perché il mutuo sia destinato al ripianamento di pregresse esposizioni debitorie, ove il contratto sia validamente perfezionato e la somma sia posta nella disponibilità del mutuatario.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di riesame del fatto o della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È richiamato come limite ancora applicabile al controllo sulla motivazione, ma nel caso concreto non è stato specificamente e utilmente articolato.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è conforme alla proposta del consigliere, con conseguente definizione del giudizio in rito e applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste per il ricorso inammissibile.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Le parti hanno depositato memoria nel procedimento camerale accelerato.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
In caso di definizione conforme alla proposta di inammissibilità, il giudice può applicare la condanna per responsabilità aggravata quale effetto dell'abuso del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 2504-bis c.c.
È richiamato solo per individuare la società incorporante succeduta alla originaria banca.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di sostituzione dell'apprezzamento di merito sul valore degli indizi.
- In tema di prova per presunzioni, la valutazione circa la gravità, precisione e concordanza degli indizi e l'opportunità di ricorrere al ragionamento presuntivo appartengono al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo un errore di sussunzione o una motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica.
- Il mutuo è validamente perfezionato quando la somma mutuata sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche mediante accredito su conto corrente, e la successiva immediata destinazione delle somme a copertura di debiti pregressi non incide, di regola, sulla causa del contratto.
- La finalizzazione di un mutuo al ripianamento di passività pregresse non determina di per sé nullità per difetto di causa; eventuali profili patologici dell'operazione possono semmai rilevare sotto il diverso profilo dell'inefficacia o della revocabilità, non della nullità.
- Quando una censura di nullità del contratto dipende logicamente dall'accoglimento della censura sull'accertamento fattuale preliminare, il rigetto della seconda travolge la prima per carenza del presupposto logico-giuridico.
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