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Sentenza

Sentenza n. 1853/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento -dell''Ordinanza del Comune di Sesto Fiorentino, Settore Infrastrutture e Ambiente, n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Ordine di divieto, in via cautelare, di utilizzo per attività musicali, dalle ore 22.00 alle ore 08.00 di ogni giorno, da parte della società -OMISSIS- S.r.l., di tutte le sale e gli ambienti dalla sala di registrazione -OMISSIS- sita in -OMISSIS-, fino a ricezione della VIAC richiesta o fino a realizzazione di interventi di bonifica o di mitigazione acustica o comunque finalizzata al ripristino dell''esercizio nei limiti acustici previsti dalla normativa di settore”; -per quanto occorrer possa, la comunicazione del Comune di Sesto Fiorentino di avvio del procedimento, prot. -OMISSIS- e successiva comunicazione prot. -OMISSIS-; nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ove esistente.

Giustizia amministrativa202300653

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza dirigenziale che vietava in via cautelare l'utilizzo per attività musicali, dalle ore 22.00 alle ore 08.00, delle sale dello studio di registrazione, fino alla presentazione della valutazione richiesta o alla realizzazione di interventi di bonifica o mitigazione acustica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, che gestiva da molti anni uno studio di registrazione con attività anche notturna, ha impugnato il divieto comunale, contestando anzitutto l'incompetenza del dirigente: a suo dire, l'art. 9 l. 447/1995 attribuirebbe al Sindaco il potere di inibire l'attività. Ha inoltre dedotto travisamento e difetto dei presupposti, sostenendo che le emissioni sonore problematiche sarebbero emerse solo dopo la costruzione, in aderenza allo studio, di nuove abitazioni, che la cooperativa costruttrice avrebbe dovuto realizzare con adeguato isolamento acustico nonostante le segnalazioni della società. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 3 l. 241/1990 e 9 l. 447/1995, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e sproporzione, sostenendo che la valutazione previsionale di clima acustico allegata al progetto edilizio non avesse considerato la preesistente attività musicale, esercitata da oltre trent'anni, e invocando i principi di prevenzione e reciprocità. Il Comune e il proprietario dell'abitazione confinante hanno eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità per mancata impugnazione del precedente ordine cautelare di sospensione; il proprietario ha anche contestato la tempestività della censura relativa all'edificazione e ai relativi atti urbanistici. Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso quanto alla notifica al controinteressato, ma non ha esaminato le ulteriori eccezioni processuali, una volta respinto il ricorso nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso l'incompetenza: l'ordinanza impugnata non era un provvedimento contingibile e urgente adottato ai sensi dell'art. 9 l. 447/1995, bensì un atto ordinario di applicazione del Regolamento acustico comunale, rientrante nella competenza dirigenziale ai sensi dell'art. 107, comma 2, d.lgs. 267/2000. Ha quindi respinto congiuntamente le restanti censure, rilevando che il regolamento comunale, in vigore dal 2003 e non impugnato, imponeva alle attività esistenti che superassero i limiti acustici di presentare un piano di risanamento, corredato da misure tecniche e da una relazione indicante il termine di adeguamento. Era pacifico che l'attività della società non rispettasse i limiti; il Comune aveva reiteratamente richiesto la relazione e le misure di mitigazione, senza che la società vi ottemperasse. La responsabilità per tale inadempimento non era esclusa dagli eventuali obblighi della cooperativa costruttrice né dal criterio civilistico di prevenzione, pertinente ai rapporti tra proprietari confinanti e non al distinto rapporto tra amministrazione e impresa soggetta alla disciplina acustica. Il divieto, limitato alle ore notturne e destinato a durare fino all'adempimento delle prescrizioni o all'adozione di misure di mitigazione, è stato ritenuto proporzionato: consentiva l'attività fino alle 22.00 e tutelava nel frattempo il riposo notturno e la salute dei residenti. Le ulteriori questioni di rito sono rimaste assorbite. La società è stata condannata a pagare al Comune 2.000 euro per spese di lite, oltre oneri riflessi.

Norme richiamate

  • art. 9 l. 447/1995

    Come fatto palese dalla lettera dell’atto impugnato, esso non è stato emesso nelle condizioni di “eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente” che, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 447\1995 sono presupposti dell’ordinanza di tipo contingibile ed urgente affidata, anche nella materia in discorso, alla competenza del Sindaco quale Ufficiale di Governo.

    Il potere sindacale previsto dall'art. 9 riguarda ordinanze contingibili e urgenti adottate in presenza di eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente; un provvedimento ordinario fondato sul regolamento acustico comunale non ricade in tale competenza.

  • art. 107, comma 2, d.lgs. 267/2000

    Tanto basta al rigetto della censura d’incompetenza, trattandosi di atto di ordinaria gestione (applicazione di una norma regolamentare) demandato, ai sensi dell’art. 107 comma 2 d.lgs. n. 267\2000, al dirigente comunale competente per materia.

    Rientra nella competenza dirigenziale l'adozione di un atto di ordinaria gestione che applica la disciplina regolamentare comunale, quando non ricorrono i presupposti per l'ordinanza sindacale contingibile e urgente.

  • art. 8 del Regolamento acustico comunale

    Tale relazione è stata reiteratamente richiesta dal Comune alla ricorrente, unitamente alle -pure prescritte dal regolamento- misura di mitigazione della propagazione delle emissioni sonore, ma la ricorrente non si è attenuta a tali prescrizioni.

    Le attività esistenti che non rispettano i limiti acustici sono tenute a presentare il piano aziendale di risanamento corredato dalle misure tecniche e dalla relazione sui tempi di adeguamento; l'inottemperanza consente al Comune di applicare le prescrizioni regolamentari.

  • art. 107, comma 2, d.lgs. 267/2000

    Tanto basta al rigetto della censura d’incompetenza, trattandosi di atto di ordinaria gestione (applicazione di una norma regolamentare) demandato, ai sensi dell’art. 107 comma 2 d.lgs. n. 267\2000, al dirigente comunale competente per materia.

    Gli atti amministrativi di ordinaria gestione attribuiti alla dirigenza comprendono l'applicazione della regolamentazione comunale in materia acustica.

  • art. 41 Cost.

    atteso che risulta soddisfatto l’interesse alla tutela del riposo notturno (e dunque del diritto alla salute costituzionalmente protetto) dei confinanti con quello di iniziativa imprenditoriale (esercitabile sino alle 22,00, almeno sino a che la ricorrente non avrà adottato idonee misure di mitigazione delle propagazioni sonore) la quale, come noto, “non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.

    La libertà di iniziativa economica non può essere esercitata in modo da ledere la salute; è legittimo contemperarla temporaneamente con la tutela del riposo notturno, limitando l'attività rumorosa fino all'adozione di misure di mitigazione.

Massime di principio

  • Un provvedimento comunale temporaneo volto a far rispettare i limiti acustici previsti da un regolamento, in assenza di eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, è un atto ordinario di gestione e può essere adottato dal dirigente competente; la temporaneità cautelare, da sola, non lo trasforma in un'ordinanza contingibile e urgente riservata al Sindaco.
  • L'attività produttiva preesistente che superi i limiti acustici stabiliti dalla disciplina comunale deve rispettare gli obblighi regolamentari di risanamento e adeguamento. L'inottemperanza può giustificare misure comunali limitative dell'attività, e non è neutralizzata dalla prospettazione di eventuali obblighi gravanti su terzi che abbiano successivamente edificato nelle vicinanze.
  • Il criterio civilistico di prevenzione relativo ai rapporti di vicinato tra privati non incide, di per sé, sul distinto rapporto tra amministrazione e titolare dell'attività, regolato da norme pubblicistiche poste a tutela della salute e contro l'inquinamento acustico.
  • È proporzionata la misura cautelare che limita l'attività rumorosa nelle sole ore notturne, lasciandola esercitabile nelle ore diurne e fino alle 22.00, quando la restrizione è temporanea e destinata a cessare con l'adempimento degli obblighi di risanamento o l'adozione di adeguate misure di mitigazione.

Come è indicizzato

MaterieInquinamento ed emissioniOrdinanze contingibili e urgenti
RamiAmbienteEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiIncompetenzaProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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