Cassazione Civile, Ordinanza n. 18124/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Un automobilista chiese il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura mentre era stata affidata, a titolo oneroso, alla custodia di un'autorimessa gestita da una società. La società convenuta chiamò in causa la propria assicuratrice per manleva. In primo grado la domanda fu rigettata. L'appello fu inizialmente dichiarato inammissibile per valore; la decisione fu poi cassata con rinvio. In sede rescissoria il Tribunale rigettò nuovamente l'appello. L'attore propose revocazione per errore di fatto, ottenendo l'annullamento della precedente sentenza del Tribunale perché era stato erroneamente ritenuto assente un documento (fattura di riparazione) presente nel fascicolo. Nel giudizio rescissorio il Tribunale, tuttavia, respinse ancora l'appello, ritenendo non provato il nesso causale tra la custodia nell'autorimessa e il danno lamentato. Il ricorrente in Cassazione dedusse violazione degli artt. 115, 116 e 324 c.p.c. e degli artt. 1176, 1766 e 2697 c.c., nonché omesso esame di fatti decisivi, sostenendo: che il giudicato formatosi sulla precedente sentenza revocata coprisse almeno l'an debeatur e il nesso causale; che nel contratto di parcheggio, assoggettato alla disciplina del deposito, l'onere probatorio fosse invertito e gravasse sul depositario dimostrare l'imputabilità esterna del danno; che il giudice avesse trascurato la deposizione del teste oculare, la mancata risposta all'interrogatorio formale e la documentazione di spesa; che le testimonianze fossero state mal valutate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'accoglimento della revocazione travolge la precedente decisione e impone al giudice della fase rescissoria un nuovo esame autonomo, non vincolato dalle rationes decidendi della sentenza revocata, sicché non vi era violazione del giudicato. Ha inoltre ribadito che nel contratto atipico di parcheggio si applica la disciplina del deposito: il danneggiato deve provare l'affidamento della cosa, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile e il verificarsi del danno nel periodo di custodia del depositario. Nel caso concreto il Tribunale ha ritenuto mancante la prova del profilo causale temporale, cioè che il danno si fosse prodotto mentre il veicolo era nell'autonoma sfera di controllo dell'autorimessa. Le censure sulla valutazione delle prove sono state dichiarate inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità; il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. è stato escluso perché riguardava risultanze istruttorie e non un fatto storico decisivo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese e al contributo unificato დამატivo ex art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate; la Corte non ne ravvisa violazione nel caso concreto.
art. 116 c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate; la Corte ribadisce che la valutazione delle prove spetta al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione nei termini prospettati.
art. 324 c.p.c.
Invocato dal ricorrente in tema di giudicato; la Corte esclude che la revocazione lasci in vita le rationes della sentenza revocata.
art. 1176 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla responsabilità del depositario; la Corte non accoglie la censura.
art. 1766 c.c.
Applicato al contratto atipico di parcheggio, quale disciplina del deposito.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce la ripartizione dell'onere della prova a carico del danneggiato che agisce per la responsabilità del depositario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametrata la doglianza di violazione di legge, ma ritenuta infondata/inammissibile nei suoi profili sostanziali.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il fatto decisivo va inteso in senso storico-naturalistico; non include questioni difensive, indizi o risultanze probatorie.
art. 232 c.p.c.
La mancata risposta all'interrogatorio formale è stata evocata dal ricorrente, ma la censura è stata ritenuta inidonea a scalfire la decisione.
art. 395 c.p.c.
È la base della revocazione per errore di fatto accolta dal Tribunale nella fase rescindente.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto, una volta accolta, travolge la sentenza colpita dall'errore e impone al giudice della fase rescissoria un nuovo esame autonomo del merito, non condizionato dalle rationes decidendi della decisione revocata.
- Nel contratto atipico di parcheggio si applica la disciplina del deposito: chi agisce per il risarcimento deve provare l'affidamento del bene alla custodia, l'esistenza del danno e il verificarsi del pregiudizio durante la custodia del depositario.
- La responsabilità del depositario non può essere affermata in difetto della prova del nesso causale temporale tra custodia e danno; non basta la sola dimostrazione dell'esistenza del danneggiamento.
- In cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non consente di sindacare la mera valutazione delle prove o di ottenere una nuova ricostruzione del merito.
- La valutazione di attendibilità, concludenza e prevalenza delle prove è riservata al giudice di merito e non può essere sostituita da una diversa lettura del materiale istruttorio in sede di legittimità.
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