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Legge

L.R. FVG 1/2024

Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2024 delle consultazioni elettorali e disposizioni in materia di elezioni comunali e regionali. Modifiche alle leggi regionali 19/2013 e 28/2007.

Normativa regionaleL.R. FVG 1/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale aggiorna, dal 30 marzo 2024, la disciplina delle elezioni comunali e regionali in Friuli Venezia Giulia. Introduce nuovi criteri per il calcolo della popolazione dei comuni, amplia l’accesso al ballottaggio/elezione del sindaco al 40% dei voti validi, adegua norme su voto e accessibilità per persone con disabilità e rafforza la trasparenza sui risultati elettorali e sull’anagrafe degli amministratori locali.

Disposizioni urgenti per le elezioni 2024 e modifiche alle discipline elettorali comunali e regionali del Friuli Venezia Giulia

Disposizioni urgenti in materia elettorale per il Friuli Venezia Giulia

La legge regionale interviene con modifiche puntuali alla disciplina delle elezioni comunali e regionali del Friuli Venezia Giulia, aggiornando criteri applicativi, soglie elettorali, misure di accessibilità e regole di pubblicità dei dati elettorali e degli amministratori locali. Le disposizioni si applicano nel territorio regionale e sono vigenti dal 30 marzo 2024.

Ambito di applicazione e criteri generali

La normativa adegua alcuni riferimenti della legge regionale sulle elezioni comunali al dato demografico risultante dall’ultimo censimento permanente della popolazione, come attestato dal decreto del Presidente della Repubblica pubblicato in Gazzetta Ufficiale. In questo modo il parametro della popolazione comunale viene ancorato a una fonte statistica ufficiale aggiornata.

Disciplina delle elezioni comunali: soglie per l’elezione del sindaco

La legge modifica il meccanismo di proclamazione del sindaco nei comuni disciplinati dalla legge regionale n. 19/2013, sostituendo il criterio della maggioranza assoluta dei voti validi con una soglia del 40% dei voti validi.

In particolare:

  • è eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi, purché abbia conseguito almeno il 40% dei voti validi;
  • se due candidati raggiungono entrambi almeno il 40%, è eletto quello con il maggior numero di voti validi;
  • in caso di parità di voti, è eletto il candidato collegato alla lista o al gruppo di liste con la maggiore cifra elettorale;
  • se persiste la parità di cifra elettorale, è eletto il candidato più giovane.

Le modifiche coordinano anche le norme collegate sul turno elettorale e sulla proclamazione degli eletti, sostituendo i richiami alla maggioranza assoluta con il rinvio al nuovo criterio di cui sopra.

Soglia di validità e partecipazione al voto

Per l’elezione comunale è modificata anche la soglia relativa al numero minimo di elettori iscritti necessario in specifiche fattispecie, che passa dal 50% al 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

Accessibilità e tutela delle persone con disabilità

La legge aggiorna la terminologia e le modalità di assistenza al voto, sostituendo riferimenti ormai superati con espressioni più inclusive e adeguate.

In particolare:

  • la precedente espressione “portatori di handicap” viene sostituita con “persone con disabilità”;
  • nei casi disciplinati dalla legge regionale sulle elezioni comunali, i riferimenti ai supporti per la mobilità non sono più limitati alle “ruote”, ma includono “rotelle o altri dispositivi necessari all’eventuale ridotta mobilità dell’elettore”.

Le medesime sostituzioni terminologiche e funzionali sono apportate anche alle norme sul voto e sull’accesso ai seggi contenute nella disciplina elettorale comunale.

Trasparenza e pubblicità dei risultati elettorali comunali

La normativa rafforza il regime di pubblicazione e accesso ai risultati elettorali comunali. È previsto che, con regolamento, siano definiti modalità e termini di raccolta, conservazione, divulgazione e pubblicazione dei risultati, anche tramite pagine web dedicate nel sito della Regione.

La disciplina regolamentare deve rispettare:

  • la trasparenza del processo elettorale;
  • la protezione dei dati personali;
  • la fruibilità, accessibilità e comprensibilità per i cittadini, anche ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale.

È inoltre espressamente riconosciuto il diritto dei cittadini di prendere visione e ottenere copia dei risultati elettorali, anche in formato digitale aperto, al fine di favorire trasparenza e partecipazione.

Anagrafe degli amministratori locali

La legge interviene anche sull’Anagrafe degli amministratori locali, ampliandone la disciplina in senso di pubblicità e accessibilità.

In particolare:

  • viene prevista la divulgazione dei dati contenuti nell’Anagrafe, oltre al loro aggiornamento;
  • l’Amministrazione regionale deve garantire la massima accessibilità ai dati mediante pubblicazione in una sezione web dedicata;
  • gli enti, al rinnovo degli organi e in caso di variazione della composizione, devono trasmettere alla struttura regionale competente le notizie e i dati richiesti, anche tramite sistemi telematici;
  • i cittadini hanno diritto di accesso ai dati e possono prenderne visione e ottenerne copia, anche in formato digitale aperto;
  • un regolamento regionale deve disciplinare modalità e termini di raccolta, conservazione e divulgazione dei dati, nel rispetto della trasparenza e della tutela dei dati personali.

Disciplina delle elezioni regionali

La legge apporta anche una modifica tecnica alla procedura di esame/gestione delle buste nella disciplina delle elezioni regionali, correggendo i rinvii interni relativi alle buste da utilizzare.

Inoltre, anche per i risultati elettorali regionali è previsto che un regolamento definisca modalità e termini di raccolta, conservazione e divulgazione, nel rispetto della trasparenza e della tutela dei dati personali. È riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei dati elettorali, anche su supporto informatico.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Dal testo fornito risulta vigente dal 30 marzo 2024.

Obsolescenza

La legge non appare deprecata: introduce e aggiorna regole elettorali ancora utili e applicabili, in particolare per le consultazioni del 2024 e per la disciplina vigente in materia di elezioni comunali e regionali.

Testo integrale

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