L.R. FVG 2/2024
Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia 5 aprile 2024, n. 2 riforma e semplifica disciplina di lavori pubblici, urbanistica, portualità, sismica e contributi, aggiornandole al Codice dei contratti pubblici e digitalizzando i procedimenti. Contiene varie norme finanziarie per il 2024-2026, abrogazioni di parti della normativa previgente e disposizioni transitorie; il capo VI si applica, salvo eccezioni, solo dalla data di operatività del sistema informatico regionale.
Programmazione strategica per infrastrutture, territorio, urbanistica, portualità, edilizia e sismica nel Friuli Venezia Giulia
Misure di programmazione strategica per infrastrutture e territorio
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 2 del 2024 interviene in modo ampio su lavori pubblici, urbanistica, paesaggio, portualità, costruzioni in zona sismica, incentivi abitativi ed energetici. L’obiettivo dichiarato è adeguare l’ordinamento regionale al Piano strategico e al PNRR, accelerando i procedimenti e rafforzando la digitalizzazione.
Finalità generali e impostazione della legge
La legge opera una revisione sistematica di leggi regionali di settore in materia di infrastrutture e territorio per favorire il raggiungimento degli obiettivi del Piano Strategico e degli indirizzi del programma di governo, con attenzione a semplificazione, reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure. Il perimetro applicativo è quello del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.
Lavori pubblici: coordinamento con il Codice dei contratti e nuova disciplina regionale
La disciplina organica dei lavori pubblici viene aggiornata per allinearla al decreto legislativo 36/2023. La Regione ribadisce la propria competenza sui lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale e stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici interpretino l’ordinamento regionale secondo i principi del Codice dei contratti pubblici.
Tra gli aggiornamenti più rilevanti:
- la programmazione triennale dei lavori pubblici va approvata entro 90 giorni dalla decorrenza del bilancio o documento equivalente, con esclusione della Regione da tale termine;
- l’elenco annuale deve indicare i mezzi finanziari disponibili o acquisibili;
- la programmazione e la pubblicazione dei programmi avvengono secondo schemi-tipo del Codice e con trasmissione alla BDNCP;
- per gli organismi di diritto pubblico la programmazione deve essere coerente con la disciplina di spesa; per gli enti del SSR si applica la normativa regionale di contabilità sanitaria.
Viene inoltre sostituita la disciplina sui livelli di progettazione, sugli incentivi alle funzioni tecniche, sui lavori in amministrazione diretta, sui controlli e sulla norma di rinvio al diritto statale. La figura del “responsabile unico del procedimento” viene sostituita ovunque dal “responsabile unico del progetto”.
Progettazione, sicurezza e incentivi nei lavori pubblici
La legge recepisce il lessico del Codice dei contratti, sostituendo la progettazione preliminare/definitiva con la progettazione di fattibilità tecnico-economica. La progettazione è ricondotta all’articolo 41 del decreto legislativo 36/2023 e il piano di sicurezza e coordinamento deve svilupparsi per successivi approfondimenti nelle fasi di progettazione di fattibilità ed esecutiva.
Gli incentivi alle funzioni tecniche sono disciplinati direttamente dall’articolo 45 del decreto legislativo 36/2023; fino all’adozione della disciplina prevista da tale norma continuano ad applicarsi la vecchia disciplina regionale e il regolamento del 2019.
Lavori in amministrazione diretta
La legge riscrive la disciplina dei lavori in amministrazione diretta, consentendoli solo se compatibili con idoneità organizzativa e organico dell’amministrazione. I lavori sono eseguiti con personale e mezzi propri; il RUP acquista materiali e noleggia mezzi e quanto necessario, potendo affidare a terzi particolari tipologie di lavorazioni.
Per i lavori regionali in amministrazione diretta, nel quadro economico non si computano gli oneri del personale. Tali lavori non rientrano nella programmazione triennale. Un regolamento individuerà tipologie ammesse e modalità di esecuzione.
Controlli, interoperabilità banche dati e BIM
La Regione è autorizzata a stipulare convenzioni o altri strumenti con ANAC e con altri enti per rendere interoperabili le banche dati e velocizzare i controlli sugli operatori economici negli appalti di lavori, servizi e forniture nel territorio regionale. Può inoltre migliorare gli applicativi informatici esistenti o futuri per renderli adeguati, accessibili e interoperabili.
Nell’ambito della rete delle stazioni appaltanti, la piattaforma regionale è chiamata a sviluppare l’introduzione del BIM. La Regione, insieme agli enti locali, ai costruttori e agli ordini professionali, supporta acquisizione, integrazione nei sistemi regionali e formazione.
Delega amministrativa intersoggettiva e approvazione dei progetti
La disciplina della delegazione amministrativa intersoggettiva viene aggiornata, anche con riferimento ai progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale. Gli enti locali beneficiari possono realizzare gli interventi tramite delegazione a enti capofila o altri enti locali del medesimo progetto, definendo con l’atto di delegazione modalità, condizioni e termini del rapporto.
Per i lavori pubblici regionali la Giunta approva il progetto di fattibilità tecnico-economica; il Direttore del servizio competente approva il progetto esecutivo. La Giunta può delegare l’approvazione del PFTE al Direttore competente e, nelle delegazioni intersoggettive, al soggetto delegatario.
Disposizioni transitorie sui lavori pubblici
Fino alla disciplina attuativa sugli incentivi tecnici continuano ad applicarsi la norma regionale previgente e il regolamento del 2019. Fino all’entrata in vigore del regolamento sui lavori in amministrazione diretta continua ad applicarsi la normativa previgente. Alle delegazioni amministrative già in essere alla data di entrata in vigore della legge continua ad applicarsi la disciplina precedente.
Urbanistica e paesaggio: conformazione al Piano paesaggistico regionale
La legge interviene sulla legge regionale urbanistica e paesaggistica per disciplinare le varianti di conformazione al Piano paesaggistico regionale (PPR). In particolare:
- è imposto al Comune, nelle more del provvedimento previsto, l’invio digitale alla Regione degli strati informativi modificati, di quelli nuovi e di quelli relativi all’azzonamento del PRGC derivato dalla conformazione;
- sono individuate come soggette al procedimento speciale le varianti allo strumento urbanistico comunale vigente di conformazione al PPR, anche quando il PPR sia modificato da nuove previsioni urbanistiche.
La variante di conformazione segue un procedimento speciale che prevede verifica di assoggettabilità a VAS e valutazione di incidenza, predisposizione della documentazione tecnica, formulazione preventiva delle direttive, tavoli tecnici e conferenza di servizi paesaggistica, adozione consiliare, deposito per 30 giorni, osservazioni e opposizioni, acquisizione di intese e pareri, approvazione finale e pubblicazione dell’avviso sul BUR. L’entrata in vigore avviene il giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di approvazione.
Opere pubbliche e urbanistica: localizzazione, conferenze di servizi e variante degli strumenti urbanistici
La disciplina delle opere pubbliche statali e regionali viene riscritta in modo più dettagliato. I punti essenziali sono:
- l’assenso all’intesa sulla localizzazione nel territorio regionale è espresso ordinariamente con delibera della Giunta regionale, o in conferenza di servizi tramite rappresentante unico regionale;
- il termine per il perfezionamento dell’intesa passa a 60 giorni;
- la conferenza di servizi può essere convocata per approvazione del progetto e, se necessario, produce variante urbanistica, apposizione del vincolo espropriativo e dichiarazione di pubblica utilità;
- se l’opera non è conforme agli strumenti urbanistici, sono previsti avvisi di deposito, pubblicazione integrale del progetto, osservazioni dei cittadini e ulteriori comunicazioni agli interessati;
- la determinazione conclusiva sostituisce tutti gli atti di assenso necessari.
Per le opere pubbliche di altre amministrazioni ed enti pubblici, diverse da quelle già coperte dalla disciplina principale, è prevista una procedura specifica: accertamento di conformità urbanistica entro 30 giorni, eventuale conferenza di servizi semplificata, possibilità di usare la comunicazione di conformità per alcuni interventi, e applicazione delle regole generali sulle conferenze e sulle varianti.
Anche per le opere di competenza dei Comuni, singoli o associati, l’approvazione avviene con rinvio alla legge 241/1990 e al Codice dei contratti, applicando la disciplina sulle conferenze, sugli avvisi e sugli effetti urbanistici ed espropriativi.
Edilizia libera, titoli abilitativi e sanatorie
La legge amplia e aggiorna varie previsioni del codice regionale dell’edilizia.
Tra le novità principali:
- vengono aggiunte tra le attività edilizie libere le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a 70 metri cubi per ettaro, realizzabili anche con un unico bacino;
- vengono incluse anche le installazioni di elettrolizzatori fino a 10 MW;
- per taluni titoli edilizi in regime di efficacia temporale è ammessa la proroga del termine di ultimazione dei lavori fino a tre anni;
- per alcune ipotesi di regolarizzazione è prevista un’oblazione di 258 euro e il deposito di un elaborato sullo stato di fatto, che costituisce stato legittimo e riconoscimento di conformità dell’opera.
Sono inoltre aggiornate varie norme tecniche e procedurali sul deposito, sul ritiro o ricezione telematica degli atti, sui termini di impugnazione/procedimento e sulle deroghe edilizie.
Interventi su specifici immobili regionali: Porto Vecchio di Trieste e Hangar 21
Per gli edifici del Porto Vecchio di Trieste di proprietà regionale sono ammessi, anche in deroga a distanze, altezze, superfici e volumi previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ampliamento e ristrutturazione edilizia di valenza strategica e per interesse pubblico. È consentita anche la realizzazione di volumi di raccordo ulteriori entro il limite del 5 per cento del volume utile complessivo, con specifiche condizioni dimensionali e nel rispetto delle autorizzazioni di tutela e delle norme di sicurezza.
Per l’Hangar 21, di proprietà regionale, la destinazione d’uso è estesa ad attività innovative, laboratoristico-prototipali o sperimentali ad alto contenuto tecnologico e basso impatto ambientale, in coerenza con la progettualità affidata ad Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa e nel rispetto delle autorizzazioni in materia di beni culturali, paesaggio, ambiente e sicurezza.
Oneri di urbanizzazione e sospensione dell’aggiornamento
I Comuni possono sospendere per due anni, dalla data di entrata in vigore della legge, l’aggiornamento quinquennale degli oneri di urbanizzazione previsto dalla normativa regionale.
Pianificazione territoriale regionale
La legge modifica la legge regionale n. 22/2009 sulla riforma della pianificazione territoriale. La Regione esercita la funzione di pianificazione mediante il Piano del governo del territorio, composto dal Quadro strutturale e dal Documento territoriale strategico regionale. Sono inoltre previste forme di coordinamento e di partecipazione dei portatori di interesse nella fase di elaborazione e adozione della variante.
Rischio idraulico e alluvioni
L’adeguamento al PGRA consiste nel recepimento delle perimetrazioni delle aree a pericolosità idraulica, delle zone di attenzione e delle aree fluviali, nella mappatura del rischio e nell’adeguamento delle norme tecniche degli strumenti urbanistici. Il Comune adotta e approva la variante di livello comunale; se non vi sono modifiche di destinazione d’uso, la variante può essere resa esecutiva con un’unica deliberazione. È prevista anche la possibilità di compensare la perdita di capacità edificatoria nelle aree P3-R3 o R4 mediante trasferimento del diritto edificatorio in altra zona omogenea del PRGC, nell’ambito della formazione del nuovo strumento o di una variante generale conformata al PGRA.
Contributi per opere pubbliche e servizi sociali nei territori interessati da servitù militari
La Regione è autorizzata a concedere contributi ai Comuni con risorse statali trasferite ai sensi del codice dell’ordinamento militare, per favorire opere pubbliche e servizi sociali nei territori maggiormente incisi dalle esigenze militari. Le opere e i servizi sono quelli di urbanizzazione. I Comuni beneficiari sono individuati e aggiornati dalla Giunta regionale sulla base dei dati dei Comandi territoriali.
I contributi sono assegnati con procedura valutativa a graduatoria, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, anche se l’intervento è già finanziato da altri contributi pubblici. Le domande già presentate secondo la normativa previgente devono essere ripresentate entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge; in difetto sono archiviate d’ufficio.
Portualità regionale
La disciplina della portualità è rivista in modo organico. Il Piano regolatore portuale è predisposto d’intesa con il Comune e, per sicurezza della navigazione e servizi tecnico-nautici, con l’Autorità marittima; è adottato dalla Giunta regionale, poi trasmesso al Comitato consultivo per il parere, depositato e pubblicato per consentire opposizioni e osservazioni. Le modifiche non sostanziali possono essere qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali, con procedura semplificata e approvazione con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta.
Il Comitato consultivo viene riorganizzato con durata quinquennale, nuova composizione e integrazione tecnica per l’approvazione del piano e delle sue modifiche. Sono previsti compensi fissi per gli esperti esterni e rimborsi spese per chi risiede fuori regione.
Sono inoltre disciplinate le spese per lavori, manutenzioni e servizi resi da soggetti pubblici, con rinvio alla disciplina delle delegazioni amministrative e alle deliberazioni della Giunta.
Zone sismiche, controlli strutturali e sistema informatico regionale
La parte più ampia di riforma riguarda la legge regionale n. 16/2009. La legge ridefinisce le competenze regionali e comunali in materia sismica, istituisce l’Organismo tecnico regionale e introduce un sistema informatico regionale per la presentazione e il controllo dei procedimenti.
Le disposizioni, salvo alcune eccezioni, si applicano dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel BUR.
In sintesi:
- la Regione classifica le zone sismiche, aggiorna i valori di sismicità, coordina i Comuni e gestisce denunce, autorizzazioni, attestazioni e pareri;
- i Comuni esprimono il proprio avviso sulla classificazione e vigilano sugli adempimenti nelle zone soggette a progettazione antisismica;
- le opere sono distinte in interventi rilevanti, di minore rilevanza e privi di rilevanza;
- i procedimenti sono gestiti tramite preavviso, deposito, autorizzazione, attestazione di rispondenza o attestazione di deposito;
- i termini ordinari sono di 30 giorni per gli esiti dei procedimenti di autorizzazione e rispondenza e di 60 giorni per alcuni procedimenti di cui all’articolo 12 bis;
- è possibile asseverare la sicurezza statica di opere storiche che, all’epoca della realizzazione, non erano soggette agli specifici adempimenti antisismici previgenti.
Per le opere pubbliche strategiche o rilevanti con classe d’uso III o IV, la stazione appaltante può chiedere un parere alla struttura regionale competente, che si avvale dell’Organismo tecnico regionale; il parere può essere richiesto anche per opere di interesse statale o finanziate almeno al 50 per cento dallo Stato.
Disposizioni transitorie in materia sismica
Per i procedimenti già avviati prima della data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente. Fino alla costituzione dell’Organismo tecnico regionale operano gli organismi tecnici già esistenti. In attesa della nuova classificazione sismica continua a valere la classificazione del 2010, con specifica disciplina per il Comune di Sappada.
FVG Plus S.p.A. e incentivi per fonti energetiche rinnovabili
La gestione dei rapporti agevolativi “casa” e, con decorrenza analoga, la gestione degli incentivi abitativi possono essere delegate a FVG PLUS S.p.A. sino alla definizione dei relativi procedimenti. Le disponibilità residue presso BCC Financing S.p.A. sono trasferite alla società, che può subentrare nelle convenzioni con le banche.
La legge contiene inoltre una interpretazione autentica della legge regionale n. 1/2023 sugli incentivi per le fonti energetiche rinnovabili, chiarendo che per la medesima tipologia di intervento ciascun soggetto può ottenere l’incentivo per una sola unità immobiliare, ma può accedervi per diverse tipologie di intervento su diverse unità immobiliari e anche in due diverse qualifiche soggettive.
Per tali incentivi è autorizzata una spesa di 40 milioni di euro per il 2024.
Cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976
La legge prevede un accordo con l’Università di Udine per concludere il progetto unitario di recupero, studio, archiviazione, conservazione e valorizzazione della documentazione tecnico-amministrativa delle opere della ricostruzione, finalizzato all’istituzione di un archivio storico sul terremoto del 1976. Sono inoltre aggiornati i componenti di un organismo collegato alla materia.
Viabilità e infrastrutture stradali
Per la società incaricata di funzioni in materia di viabilità, la legge richiede che la progettazione sia svolta sulla base degli indirizzi regionali e del documento di indirizzo della progettazione del Codice dei contratti pubblici. Per l’acquisizione delle autorizzazioni necessarie si adotta ordinariamente la conferenza di servizi. La società deve relazionare annualmente alla Giunta regionale sullo stato di attuazione delle opere.
È inoltre disposto un finanziamento per interventi strutturali dell’Ente di decentramento regionale di Pordenone e un finanziamento suppletivo per la progettazione del collegamento ferroviario tra il fiume Corno e la linea Trieste-Venezia, entrambi limitati all’esercizio 2024.
Disposizioni finanziarie
La legge contiene numerose autorizzazioni di spesa a valere sul bilancio 2024-2026, tra cui:
- 50.000 euro per il 2024 per l’interoperabilità e i controlli in materia di lavori pubblici;
- risorse per il BIM e per la rete delle stazioni appaltanti;
- 30.000 euro complessivi per il funzionamento del Comitato consultivo portuale;
- stanziamenti per l’Organismo tecnico regionale in materia sismica;
- 4,6 milioni complessivi per gli interventi di gestione agevolativa affidati a FVG PLUS;
- 150.000 euro per l’archivio del terremoto;
- 600.000 euro per Pordenone e 500.000 euro per il collegamento ferroviario Corno–Trieste-Venezia.
Abrogazioni e chiusura del sistema normativo previgente
La legge abroga numerose disposizioni pregresse, tra cui parti rilevanti della legge regionale 14/2002 sui lavori pubblici e la vecchia legge regionale 16/2009 sulla costruzione in zona sismica, oltre alla legge regionale 18/1995 sulle servitù militari. Ne risulta un riassetto organico della materia con forte riduzione della normativa storica previgente.
Entrata in vigore e regime di applicazione
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Tuttavia, per il capo VI in materia sismica, salvo gli articoli 76 e 77, l’applicazione decorre dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel BUR. Alcune norme transitorie mantengono in vita la disciplina previgente fino all’adozione dei nuovi regolamenti, degli organismi e delle classificazioni previste.
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