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Sentenza

Sentenza n. 1114/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza n. 670/2025 emessa dal Tribunale di Avellino – Settore Lavoro e Previdenza, pubblicata in data 2.7.2025.

Giustizia amministrativa202501974

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione lavoro e previdenza, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo il mancato adempimento del Ministero a una sentenza del Tribunale di Avellino passata in giudicato, notificata all'amministrazione ai fini dell'intimazione ad adempiere. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente alla Carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per l'importo complessivo di € 1.000,00, condannando il Ministero alla relativa attivazione. La ricorrente ha evidenziato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo e la persistente inerzia dell'amministrazione, chiedendo l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la sentenza del Tribunale di Avellino era passata in giudicato, che il titolo era stato notificato l'11 luglio 2025 e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. Poiché l'amministrazione non aveva dimostrato l'attivazione della Carta elettronica del docente per l'importo e gli anni scolastici riconosciuti, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, inclusi l'allocazione della somma in bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento. L'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa non sono stati ritenuti impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Il commissario dovrà operare entro 90 giorni dalla richiesta della parte, previa attestazione della scadenza del termine assegnato e della persistente inottemperanza, e riferire al TAR. Non è stato previsto alcun compenso commissariale, trattandosi di dipendente dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 600,00 oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice amministrativo, compresa la possibilità di ordinare all'amministrazione di eseguire il titolo e di nominare un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede e disciplina il beneficio della Carta elettronica del docente, riconosciuto alla ricorrente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per complessivi € 1.000,00.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo all'amministrazione prima della proposizione dell'azione esecutiva o del giudizio di ottemperanza nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione e sono decorsi i 120 giorni previsti dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996.
  • In presenza di un giudicato che impone all'amministrazione l'attivazione di un beneficio determinato, la mancata prova dell'avvenuta esecuzione da parte dell'amministrazione giustifica l'accoglimento del ricorso per ottemperanza e l'ordine di provvedere entro un termine assegnato dal giudice.
  • In caso di ulteriore inerzia, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando il suo intervento alla richiesta dell'interessato e alla verifica della persistente inottemperanza.
  • Nell'esecuzione di obblighi pecuniari derivanti dal giudicato, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono cause legittime di impedimento: l'amministrazione, anche tramite il commissario ad acta, deve adottare le necessarie misure contabili e finanziarie per rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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