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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01629/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Agrigento, l'aveva assolta dal reato di cui all'art. 387-bis c.p. contestato al capo 4 e aveva confermato nel resto la condanna per il reato di molestie ex art. 660 c.p. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo la mancanza di prova della sussistenza del reato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'elemento psicologico, prospettando la mancanza del dolo; 3) omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, assumendo che il termine fosse già decorso. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi perché la motivazione della sentenza di appello, saldata a quella di primo grado, aveva dato risposta adeguata e coerente sulla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato, valorizzando non solo le dichiarazioni della persona offesa, ritenuta credibile, ma anche le video-riprese, i file audio e le dichiarazioni dei testimoni. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, precisando che l'assoluzione sul capo 4 riguardava la violazione del divieto di avvicinamento e non la condotta, comunque integrante l'ultimo episodio di disturbo ex art. 660 c.p.; perciò il termine di prescrizione non era ancora decorso alla data della sentenza impugnata. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 387-bis c.p.

    La Corte d'appello aveva assolto l'imputata dal capo relativo alla violazione di tale norma; la sentenza di legittimità non entra nel merito della sua configurabilità perché il ricorso riguarda la condanna residua per altro reato.

  • art. 660 c.p.

    La condanna confermata riguarda il reato di molestie o disturbo alle persone; la Corte ritiene che la motivazione dei giudici di merito dimostri tutti gli elementi costitutivi del reato e che l'ultimo episodio di disturbo non fosse prescritto.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Richiamo finale alla disciplina sull'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 616 c.p.p.

    Non è citato espressamente nel testo, ma la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza tipica dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirano in realtà a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
  • La motivazione della sentenza di appello può integrarsi con quella di primo grado quando il giudice di secondo grado la recepisca e la confermi, purché il complesso motivazionale dia risposta coerente e adeguata ai profili decisivi della responsabilità.
  • Ai fini dell'affermazione di responsabilità per il reato di molestie o disturbo alle persone, la prova può desumersi anche da riscontri esterni alle dichiarazioni della persona offesa, come videoregistrazioni, file audio e deposizioni testimoniali.
  • La declaratoria di prescrizione va valutata rispetto al fatto-reato concretamente ritenuto sussistente e al relativo segmento temporale rilevante; l'assoluzione da una diversa e autonoma contestazione non implica automaticamente l'estinzione del reato residuo.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi sono elementi per escludere la colpa nella sua proposizione, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della prova

Testo integrale

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